CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32986
Inail – Estinzione dei crediti – Cartella esattoriale – Prescrizione quinquennale
Ritenuto che
la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 4673 del 2013, ha respinto l’impugnazione proposta da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti di S.P. e INAIL avverso la sentenza del giudice di primo grado che in accoglimento del ricorso aveva dichiarato l’intervenuta estinzione dei crediti riportati nella cartella esattoriale per intervenuta prescrizione quinquennale, ritenendo inapplicabile alla specie il disposto dell’art. 2953 cod. civ.
avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia S.p.A. affidandolo ad un motivo;
resistono con controricorso S.P. e INAIL che propone altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso Equitalia SUD deduce la violazione della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 2953 cod. civ. analogo motivo viene avanzato dall’INAIL con ricorso incidentale i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati invero, la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall’azione generale prevista dall’art. 615 cod.proc.civ. (tra le tante v., da ultimo, Cass. 29 gennaio 2019, n. 2428);
va, poi, va riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 23397 del 2016, seguita ex multis da Cass. 21704 del 2018, cui si intende dare continuità;
la sentenza appena citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628)>>;
tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, uno dei «vizi » che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c. è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;
in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui all’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;
sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
dunque, dovendo esaminarsi l’eccezione di prescrizione alla luce di tali principi la sentenza va confermata e i ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (ndr comma 1 – bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale e quello incidentale. Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dello stesso articolo 13 (ndr comma 1 – bis dello stesso articolo 13), se dovuto.
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