CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32986 – Qualora nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella, non impugnata, non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.