Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione 6, sentenza n. 999 depositata il 13 agosto 2019

ruralità dell’immobile – requisiti

Fatto

1) La sig.ra M.B., quale proprietaria in Pietra Ligure (SV), …………………., di un fabbricato abitativo con annessi magazzini agricoli e circostanti terreni coltivati posti in zona agricola ed utilizzati per la sua attività di coltivatrice diretta, ha chiesto l’accatastamento di detta casa in Categoria A/7. (l’unità immobiliare urbana (u.i.u.) contraddistinta da foglio … particella ……sub. con DOCFA prot. SV0143111 del 13/11/2013 per “ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni” e proposto la rendita catastale in cat. A/7, classe 2″ consistenza 12 vani, rendita euro 2.355,04.

L’Ufficio ha rettificato la proposta del contribuente attribuendo la categoria A/8 classe 2″ vani 14 rendita catastale euro 2.711,40.

L’Ufficio Provinciale Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento impugnato nr. SV0151186/2013, datato 04.12.2013 e notificato il 12.12.2013 ha attribuito la nuova classificazione sub. A8, unicamente affermando testualmente:

“Le verifiche effettuate, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, hanno comportato la modifica dei dati di classamento e di rendita proposti (…) e la conseguente determinazione della rendita catastale definitiva come indicato nel prospetto riportato nel presente avviso di accertamento” in asserita conformità alle disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano. Con ricorso tempestivamente notificato all’Ufficio e depositato in Commissione, l’esponente eccepiva che:

– trattasi di fabbricato rurale a cui si accede a mezzo di uno stradino privato, di lunghezza pari a circa 100 metri, che si diparte dalla pubblica via per raggiungere il manufatto, i magazzini agricoli ed circostanti terreni) (vedasi prod. n. 2 ricorso).

In particolare l’edificio in questione:

a) è collocato in zona non di pregio, a carattere prevalentemente agricolo, in cui non si rinviene alcun immobile classato come abitazione “A/8” o con i caratteri propri delle abitazioni di lusso;

b) è stato accatastato in categoria “A/7” in quanto “… avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo”, secondo la normativa in vigore (vedasi prod. n. 3 ricorso originario);

2.c) è stato ed è utilizzato ad oggi dalla sig.ra Boetto per la sua attività di coltivatrice diretta, come attestano le ricevute dei versamenti relative ai particolari contributi INPS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali che venivano prodotti

Contestava, inoltre:

– la assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 7 L. 212/2000; – la errata attribuzione della categoria A/8, in relazione alle caratteristiche tipologiche del manufatto dotato di magazzini agricoli, e dell’inserimento in zona rurale, coltivata, e alle previsioni di cui al D.M. 02.08.1969 (caratteristiche abitazioni di lusso), alla attività di coltivatrice svolta dalla signora B., e all’utilizzo agricolo dei fondi e del fabbricato.

Con la sentenza oggi impugnata la Commissione Tributaria Provinciale di Savona ha rigettato il ricorso condannando la esponente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.000,00.

Avverso tale decisione la Sig.ra Boetto propone tempestivo e rituale appello, chiedendone l’annullamento e/o la riforma della sentenza sulla base dei seguenti

Motivi

1) Omessa e/o erronea pronuncia circa la dedotta violazione dell’art. 7 L.212/2000 per carenza di motivazione dell’atto impugnato;

2) Violazione e/o falsa applicazione del dettato normativo di cui all’art. 2 D.M. 02.08.1969.

3) Violazione e/o falsa applicazione art. 9 comma, 3) lettera e) D.L. n. 557/93 convertito in Legge n. 133/94.

Carenza di motivazione.

Conclude chiedendo a questa Commissione Tributaria Regionale di Genova, di riformare integralmente la sentenza n. 537 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Sezione 6, depositata il 14/09/2015 nell’ambito del procedimento R.G. n. 93/14, non notificata e, per l’effetto:

vista l’illegittimità della pretesa indicata nell’atto di accertamento, per tutti i motivi di doglianza sollevati:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, provvedere all’integrale annullamento dell’atto avente ad oggetto “nuova determinazione di classamento e rendita catastale – avviso di accertamento n. xxxxxxxx/2013” emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Savona – Territorio, notificato in data 12.12.2013, già impugnato e delle pretese erariali in esso contenute.

Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio anche di primo grado, nonché condanna dell’Ente al rimborso delle spese eventualmente percette in pendenza di giudizio oltre agli interessi di legge, interessi anatocistici e rivalutazione monetaria.

L’Agenzia del Territorio si costituisce in data 14 aprile 2016 e contesta punto su punto i rilievi del contribuente e conclude per il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

All’udienza del 1 febbraio 2019 veniva disposto un breve rinvio al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo, che non è stato raggiunto.

Osserva la Commissione

L’appello non può essere accolto.

1) Omessa e/o erronea pronuncia circa la dedotta violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per carenza di motivazione dell’atto impugnato-

3) Violazione e/o falsa applicazione art. 9 comma, 3) lettera e) D.L. n. 557/93 convertito in Legge n. 133/94.

Tali rilievi vengono trattati congiuntamente.

Sul punto 2) Violazione e/o falsa applicazione del dettato normativo di cui all’art. 2 D.M. 02.08.1969, l’appellarne ripropone gli stessi motivi del ricorso senza altro aggiungere.

Carenza di motivazione dell’atto impugnato; violazione e/o falsa applicazione art. 9 comma, 3) lettera e) D.L. n. 557/93 convertito in Legge n. 133/94.

La sentenza della CTP di Savona, ha affrontato il problema della motivazione dell’atto impugnato

ritenendo infondato il rilievo del ricorrente, limitandosi a riportare i riferimenti dell’accatastamento.

Il rilievo non può essere accolto. I Primi giudici hanno affrontato il rilievo affermando che l’avviso impugnato, pur se succintamente, in riferimento alla riclassificazione catastale contiene l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Ufficio e che lo stesso ha consentito alla ricorrente di esercitare il proprio diritto alla difesa nel valutare e verificare l’effettiva correttezza del diniego in relazione ai parametri di riclassificazione in A/8 urbana dell’unità immobiliare. Circostanza condivisa da questa Commissione

La categoria catastale proposta dal contribuente con procedura DOCFA a seguito dell’ampliamento dell’ abitazione (categoria catastale A 7, classe 2, rendita euro 2.355,04 uguale a quella di provenienza ovvero villino) e la categoria catastale accertata (categoria catastale A8, ovvero villa, rendita catastale euro 2.711,40), a seguito di esame della documentazione presentata dal contribuente e di sopralluogo tecnico (di cui è presente in atti la relativa documentazione anche fotografica), appare sufficientemente motivata.

L’inclusione in quest’ultima categoria catastale, risolve anche la questione relativa alla ruralità dell’immobile (già decisa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Sezione 6, sent. nr. 536, pronunciata il 29/05/2015 e depositata il 14/09/2015 , RGR n. 92/14 e di cui pende appello davanti a questa C.T.R. RGA 607/18), dato che il riconoscimento della ruralità è precluso ex lege ai fabbricati ad uso abitativo aventi le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni dì tipo signorile) ed A/8 (art. 9, comma 3 lett. e del D.L. n. 557/93, convertito con Legge 133/94).

Analogamente, la qualificazione “rurale” non può essere riconosciuta per le abitazioni che hanno le caratteristiche “di lusso” previste dal decreto 2/08/69 del Ministro dei Lavori Pubblici.

Al fine di stabilire l’appartenenza ad una categoria piuttosto che all’altra, di seguito si indicano le caratteristiche che deve possedere l’abitazione per rientrare nella categoria catastale A/7 e quali per la categoria catastale A/8.

Abitazione in villino categoria “A/7”

Per «abitazione in villino» o per «villino» si deve intendere un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche del «villino» nonché aspetti tecnologici e di rifinitura proprie di un fabbricato di tipo civile o economico e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari che lo compongono, di aree cortilizie coltivate o no a giardino (cfr. Circolare n. 5 della ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. e Nota C1/1022 del 4 maggio 1994 della ex Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.H.).

Sono da ritenere compatibili con la categoria “A/7” anche quelle unità immobiliari appartenenti a fabbricati a schiera e quelle di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni in villino, cioè i mini-alloggi stagionali compresi in «villaggi» o «residence» allo scopo realizzati da ricordare che nella tipologia delle abitazioni in villino non è ammessa la compresenza di unità immobiliari a destinazione commerciale o, comunque, a destinazione diverse da quelle rientranti nella categorie “C/6” (autorimesse, box, posti auto coperti o scoperti) e “C/7” (posti auto su piani pilotis o su spazi privati coperti).

Abitazione in villa categoria “A/8”

Per «abitazione in villa» o «villa» deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, caratterizzato essenzialmente dalla presenza di un parco o giardino, edificato di norma, ma non esclusivamente, in zona urbanisticamente destinata a tale tipologia di costruzioni o in zona di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifinitura di livello generalmente superiore all’ordinario.

La villa può anche identificare un immobile avente caratteri tipologici e architettonici rilevanti in relazione all’epoca della costruzione (cfr. Circolare n. 5 della ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.ITEE. e Nota C1/1022 del 4 maggio 1994 della ex Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.IL)

L’abitazione in villa deve possedere vani principali con superficie ampia, una consistente superficie lorda (vani principali e vani accessori a servizio diretto) e ampia superficie dell’area scoperta pertinente (giardino o parco).

In detta unità immobiliare non è ammessa la compresenza di unità a destinazione commerciale.

Questa Commissione prende atto che l’Ufficio ha evidenziato che il piano regolatore adottato dal Comune non determina la categoria catastale dell’abitazione, che è invece determinata sulla base delle caratteristiche intrinseche dell’abitazione stessa. Quindi, nel caso di specie, occorre riferirsi a queste ultime e non, al piano regolatore adottato dal Comune di Pietra Ligure. Come già precisato nella documentazione in atti, trattasi di abitazione su tre piani (due fuori terra) della consistenza di 14 vani (a seguito dell’ampliamento effettuato dichiarato con la procedura DOCFA), dotata di porticati, terrazzi, soggiorno di ampia metratura, doppia scala interna e tripli servizi igienici, oltre 240 mq di superficie (per la precisione, come indicato nella visura storica dell’immobile, allegata alle controdeduzioni dell’Ufficio in C.T.P., trattasi di 294 mq ai sensi del DPR 138/98 e 286 mq ai fini TARSU), nonché di una certa ricercatezza del disegno architettonico.

Questi elementi fanno pertanto ritenere che trattasi di abitazione avente caratteristiche costruttive e di rifinitura di livello generalmente superiore all’ordinario. Quest’ultima prerogativa è senz’altro una di quelle volte a distinguere le ville dai villini.

Inoltre, l’area destinata a giardino, in base alla stessa produzione di parte è pari a circa 1.300 mq, cui occorre aggiungere l’adiacente strada di accesso all’abitazione, avente una superficie di circa 2.000 mq, piantumata a palmeto (come risulta dalla documentazione fotografica). L’area complessiva di uso esclusivo circostante l’abitazione (comprendente frutteto, uliveto, giardino ecc.), delimitata da muretti e cancelli, è complessivamente pari a circa 11.000 mq. Anche tali prerogative rientrano tra quelle atte a considerare l’abitazione una villa e non un semplice villino.

Correttamente l’Ufficio ha osservato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 3 lettera c) del D.L. n. 557/93, “Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: … omissis c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario… omissis”.

Dalla documentazione in atti prodotta dalla parte (planimetria generale), risulta che circa 1.300 mq è l’area destinata a giardino, circa 2.000 mq è l’area destinata alla strada di accesso all’abitazione piantumata a palmeto, 200 mq all’allevamento delle galline ovaiole ad uso personale, 2.600 mq di terreno non coltivato. Di conseguenza, la superficie destinata alla produzione agricola appare inferiore a 6.000 mq.

In conclusione, l’abitazione in questione ha le caratteristiche proprie di una villa e, pertanto appare corretto ed equo l’accatastamento nella categoria A/8, confermando la sentenza impugnata. Occorre evidenziare che non vi sono altre categorie o classi intermedie presso il Comune di Pietra Ligure (SV) fra A/7 di 2 Cl. e A/8 di 2 Cl.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

Pertanto,

P.Q.M.

La Commissione respinge l’appello del contribuente. Spese compensate.