COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sentenza n. 1411 sez. 1 depositata il 18 dicembre 2015
Massima
La CTR piemontese, ai sensi dell’art. 373 c. p. c., ha affermato che la garanzia prevista in caso di sospensione della sentenza impugnata per Cassazione non debba necessariamente essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, come sostenuto invece dall’Ufficio. Secondo i giudici torinesi, infatti, il requisito sostanziale alla base della garanzia è semplicemente di essere oggettivamente idonea ad assolvere la funzione cui è destinata. Nel caso di specie, l’ipoteca su beni immobili liberi da vincoli offerta dalla contribuente, fatta salva la capienza degli stessi, è ritenuta assolutamente in grado di realizzare la tutela degli interessi erariali contemperando tale esigenza con la “dovuta” attenzione agli interessi del contribuente. A supporto di tale tesi, infine, i giudici citano quanto già disposto dalla stessa Commissione con precedente sentenza n. 408/1/14.
Testo:
Con ordinanza n. 354/1/14 del 13.08.2014, dep. il 1°.10.2014 la Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. 1, giusta art. 373 c.p.c., accoglieva, subordinatamente al “rilascio di fideiussione da parte del contribuente dell’importo di euro 150.000,00”; l’istanza di sospensione inoltrata dalla sig.ra B. con riferimento alla sentenza della Ctr di Torino n. 21/26/13 dep. il 21/02/2013.
In sede di adempimento della “condizione” sono sorte difficoltà e divergenze fra la contribuente e l’Ufficio talché la prima con istanza di “correzione” (rectius chiarimenti) del 13.04.2015 ha domandato a questa Commissione di pronunciarsi riguardo alla natura della fideiussione di cui trattasi precisando se essa deve essere necessariamente bancaria o assicurativa, come preteso dall’Agenzia, ovvero può anche essere rilasciata dalla Società “— sas” (di cui la B. è socio accomandatario) con ipoteca in appoggio della detta società e della contribuente su beni immobili liberi da vincoli. Sulla seconda ipotesi da lei, per vari motivi anche economici che illustra, privilegiata svolge un’ampia trattazione intesa ad escludere la tassatività dell’art. 47 dlgs 546/92 e l’ottenimento, secondo la sua proposta, di assoluta garanzia da parte del fisco nell’ottica della dovuta collaborazione fra questo e il contribuente.
L’ufficio premessa l’eccezione di improponibilità, nel presente caso, di un’istanza di correzione in quanto inesistenti i presupposti di cui all’art. 287 c.p.c., insiste nel sostenere che l’assolvimento dell’onere imposto dall’ordinanza di sospensione può effettuarsi solo fornendo fideiussione bancaria o assicurativa, esclude quella della società sia per l’incertezza sulla sua solidità futura, sia per il rapporto esistente fra essa e la contribuente.
In ordine alla offerta ipoteca sugli immobili sottolinea “l’irritualità e conseguente inammissibilità della richiesta che non trova riscontro in alcuna norma tributaria”, nel merito “osserva come non sia possibile determinare il valore di tali immobili e che per quanto riguarda l’immobile di proprietà della Signora B. risulti già iscrizione di ipoteca giudiziale tuttora in essere, come si rileva dalla misura che si allega”.
Diritto
Preliminare è la questione di improponibilità dell’istanza eccepita dall’Ufficio. Ad avviso del Collegio essa non merita accoglimento sia perché non ricorrono nella fattispecie aspetti di “correzione” (per cui il richiamo all’art. 287 si manifesta non pertinente), sia in ragione del fatto che le istanze di sospensione sono reiterabili (Trib. Caltanisetta Sez. lavoro del 14.11.2003) e i provvedimenti emessi ex art. 373 c.p.c., attesa la loro natura latu sensu cautelare, non sono soltanto passibili di chiarimenti interpretativi, ma sono persino suscettibili di modifiche o revoche (si manifesta applicabile l’art. 177 comma 2 c.p.c. a mente del quale ”salvo quanto disposto dal comma seguente le ordinanze possono sempre essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate”). E’ poi pacifico e consolidato in giurisprudenza che il provvedimento emesso ex art. 373 c.p.c. è “di natura ordinatoria, privo di definitività e decisorietà (da ultimo Cass. civ., sez. VI – Ordinanza 10211/2014) : come tale esso è modificabile (ove ne ricorrano i presupposti), e pertanto, a maggior ragione, è quantomeno suscettibile di chiarimenti. In altre parole, un primo pronunciamento del giudice ex art. 373 c.p.c.non “consuma” il potere di dare cautele, e le parti, qualora ne abbiano interesse, possono nuovamente adire il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in Cassazione, sino a che quest’ultima non abbia deciso la causa.
Nel merito il Collegio ritiene che la garanzia prevista in caso di sospensione della sentenza impugnata per Cassazione non debba necessariamente essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, ma, sulla base di una valutazione sostanziale, oggettivamente idonea ad assolvere la funzione cui è destinata. In tal senso l’offerta ipoteca, fatta salva la capienza dei beni immobili sulla quale verrebbe volontariamente iscritta, si manifesta assolutamente in grado di realizzare la tutela degli interessi erariali contemperando tale esigenza con la “dovuta” attenzione agli interessi del contribuente.
Non corrisponde poi al vero l’affermazione dell’Ufficio secondo la quale la richiesta (rectius proposta) in tal senso avanzata sarebbe irrituale e conseguentemente inammissibile e che ”non sia (sarebbe) possibile determinare il valore di tali immobili e che, per quanto riguarda l’immobile di proprietà della Signora B., risulti già iscrizione di ipoteca giudiziale tuttora in essere, come si rileva dalla misura che si allega”. A prescindere dalla fideiussione della Società “— sas” poco significativa per le ragioni addotte dall’Agenzia, merita ricordare che con sentenza n. 408/01/14 del 21 febbraio 2014, depositata il 12 marzo 2014, riguardante caso analogo, questa sezione, ritenendo di dover tenere presente, stante “La specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte”(Cass. 2845/12), il rischio in capo all’erario nelle more del giudizio per Cassazione, ha, in presenza di difficoltà della parte contribuente all’ottenimento di fideiussione bancaria o assicurativa, dato esito positivo al ricorso/istanza avanzato ai sensi dell’art. 373 c.p.c. statuendo ”Accoglie l’istanza di sospensione subordinandola a iscrizione volontaria di ipoteca da parte della società richiedente su beni immobili liberi e eventualmente per il residuo su quelli già vincolati”.
Ciò in quanto allora, come nella presente circostanza, per un verso pare non rispondente a giustizia negare una sospensione per il solo fatto che non si manifesta acquisibile una fideiussione bancaria o assicurativa, per l’altro, che risulta doveroso tutelare gli interessi dell’Erario.
Peraltro la adozione di misure cautelari da parte del fisco attraverso “l’aggressione” di beni immobili è procedura tutt’altro che irrituale stante l’art. 22 del dlgs n. 472/1997. Né, attesa la norma citata e la possibilità di avvalersi dell’Agenzia del Territorio, possono fondatamente opporsi problemi circa la valutazione dei beni.
P.Q. M.
A chiarimento e integrazione della ordinanza n. 354/1/14 del 13.08.2014 precisa che la ivi disposta garanzia a fronte della sospensione concessa può essere costituita da ipoteca volontaria su immobili di valore capiente.
Torino, 22 settembre 2015
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