COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 6967 sez. 2 del 16 novembre 2016
LIQUIDAZIONE E CONTROLLI – STUDI DI SETTORE – ESTETISTA – ADEGUAMENTO ALLO STUDIO – COMPILAZIONE INATTENDIBILE – MANCATA EMISSIONE SCONTRINI FISCALI – GESTIONE ANTIECONOMICA DELL’ATTIVITA’
Fatto
P.C. – esercente attività di parrucchiera e trattamenti per mani, piedi, viso ed altro – ricorreva avverso l’avviso d’accertamento n. … – IRPEF IRAP IVA – emesso dall’Agenzia delle Entrate di Roma II per il periodo d’imposta 2007 con il quale l’Ufficio ha accertato nei suoi confronti un maggiore reddito d’impresa di € 30.262,00 oltre sanzioni ed interessi. Precisava che essendo state ritenute non congrue le risultanze alla luce dello studio di settore c.d. GERICO aveva ritenuto opportuno adeguarsi a quest’ultimo strumento.
Conseguentemente ai sensi comma 4 bis dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998 il potere di accertamento dell’Ufficio era soggetto a limitazioni, con il divieto di utilizzo di presunzioni semplici, anche se gravi, precise e concordanti, tranne nel caso di ricavi o compensi superiori del 40% a quelli dichiarati: situazione non presente nella specie.
Con sentenza n. 13774/31/15 la CTP di Roma ha respinto il ricorso.
Osservano i giudici di primo grado che «dalla disamina del conto corrente intestato alla ricorrente emergevano versamenti di euro 66.250,00 risultati non coerenti con la redditività economica, la frequente omissione del rilascio di scontrini fiscali. Di fronte ad un reddito dichiarato di euro 6.037,00 con un figlio a carico e spese elencate alla pagina 6 dell’accertamento l’Agenzia correttamente ha proceduto alla rettifica.
In particolare sul primo motivo va osservato che la dedotta nullità è insussistente, poiché la verifica a cui si riferisce la statuizione invocata è quella operata presso la sede della ditta.
Né è ravvisabile l’invocata violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto il regime invocato presuppone il rispetto tempestivo degli obblighi di comunicazione dei dati significativi per l’attuazione degli studi di settore e la coerenza con gli specifici indicatori previsti.
Dall’avviso di accertamento emerge, dunque, un argomentato e dettagliato quadro di incongruenze.
Al riguardo è sufficiente ricordare l’esistenza di un ingente mutuo (euro 248.000,00) garantito da ipoteca. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente».
Contro tale decisione propone appello la ricorrente P.C.
Deduce la omessa pronuncia della CTP su i motivi del ricorso.
Eccepisce la “nullità della sentenza”, per non aver i giudici di prima cure, rilevato d’ufficio, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente ed in particolare laddove è stato concesso all’Agenzia «la facoltà di poter chiedere come si evince dalla sentenza: “Si è costituita l’A.F. ed ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese”».
Lamenta il mancato esame della CTP in relazione a quanto asserito dalla ricorrente con memorie illustrative, in occasione delle quali era stata prodotta varia documentazione bancaria (assegni ed estratti conti) che sarebbe stata idonea a dimostrare che contrariamente a quanto accertato dall’Ufficio (che ha proceduto alla rettifica induttiva del reddito sulla base dei soli versamenti effettuati nell’anno 2007 sul conto corrente bancario utilizzato dalla ricorrente e cointestato con il coniuge), non tutti i versamenti rinvenuti sul conto bancario siano da ascrivere alla sua attività.
Evidenzia in proposito che parti degli stessi (euro 17.640,00), sarebbero da imputare al reddito di lavoro prodotto dal coniuge.
Lamenta la errata pronuncia sulla denunciata violazione dell’art. 12, comma 2, legge 212/2000.
Con riguardo alla violazione dell’art. 39 comma 1 lettera d) D.P.R. 600/73, osserva che in virtù della incongruenza rilevata dal calcolo di GERICO, la contribuente si era comunque adeguata alle risultanze degli studi di settore, ed in tal modo avrebbe precluso così all’Ufficio impositore, l’utilizzo di presunzioni semplici, (anche se gravi, precise e concordanti) avendo la ricorrente, per effetto anche dell’adeguamento, dichiarato ricavi, pari al livello di congruità, rilevato ai fini dell’applicazione degli studi di settore, così come previsto dall’art. 10, comma 4-bis della legge n. 146 del 1998. Deduce la mancata pronuncia sulla eccepita violazione dell’art. 2697 c.c., (mancato assolvimento dell’onere della prova) invocato dalla ricorrente.
Evidenzia che il mancato invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio finanziario, ha di fatto, negato alla ricorrente, la possibilità di motivare le tesi difensive della stessa, riducendo così lo studio di settore, al rango di una presunzione semplice, non in grado di sostenere autonomamente l’avviso di accertamento.
Chiede quindi la «declaratoria di nullità della sentenza impugnata, con ogni provvedimento consequenziale condannando altresì l’Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese».
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate. Osserva che la costituzione dell’Ufficio in primo grado era avvenuta a mezzo di deposito di controdeduzioni in data 05/02/2014 e non in udienza come lamentato dalla ricorrente.
Con riferimento alla violazione dell’art. 12 comma 2, della legge 212/2000 si evidenzia che la citata norma attiene a verifiche condotte presso la sede della ditta mentre nell’ipotesi di specie l’ufficio ai sensi dell’articolo 32 del DPR 600/1973 aveva notificato regolarmente l’invito n. 102800/2011 chiedendo l’esibizione della documentazione contabile e fiscale.
Richiama le motivazioni dell’atto di accertamento ed in particolare la percentuale di redditività fortemente bassa nel quinquennio 2005 – 2009, numerose discordanze nei valori dichiarati con conseguente non congruità e scostamento di maggiori ricavi, la presenza di rilevanti accrediti nel conto corrente bancario intestato alla “ditta individuale di P.C.”, la frequente omissione degli scontrini fiscali. Evidenzia ulteriormente le numerose discordanze dei valori dichiarati nello studio di settore sicché l’Ufficio aveva ritenuto che la contribuente non avesse assolto regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
Rammenta che a fronte della riscontrata apparente antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente incombe sul contribuente l’onere di fornire le necessarie spiegazioni idonee a confutare la contestata antieconomicità (Cass. Sent. n. 9722 del 13 maggio 2015).
Conclude quindi chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrerne alle spese del giudizio.
All’udienza odierna è comparso il solo rappresentante della contribuente che ha confermato le proprie conclusioni.
Diritto
L’appello è infondato.
In relazione alla eccepita “nullità della sentenza” per non aver dedotto la tardiva costituzione dell’Agenzia delle Entrate, si osserva che l’Ufficio si era in realtà costituito con controdeduzioni in data 5 febbraio 2014 (vedasi ricevuta della CTP), sebbene (forse per un disguido) si dia atto che esse sono “pervenute” dopo l’invio dell’avviso di trattazione. In ogni caso tale aspetto non assume alcun rilievo, in quanto la costituzione tardiva non è certamente preclusiva, come pretende l’appellante, della «facoltà di poter chiedere come si evince dalla sentenza: “Si è costituita l’A.F. ed ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese”».
Né ricorre la violazione dell’art. 12, comma 2, legge 212/2000, in quanto, come già affermato dai giudici di prime cure, nel caso di specie trova applicazione l’articolo 32 del DPR 600/1973. Difatti l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’invito al contraddittorio presso i propri uffici, mentre la disposizione invocata dall’appellante concerne la diversa ipotesi delle visite ispettive presso le sedi dei contribuenti.
Quanto al merito dell’accertamento, esso pare immune da censure. L’Ufficio si è determinato all’accertamento analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973 avendo riscontrato innanzi tutto plurime e gravi incongruenze derivanti dalla compilazione dello studio di settore tale da renderlo del tutto inattendibile e facendo emergere la non congruità ed uno scostamento di maggiori ricavi, di seguito ha proceduto all’accertamento c.d. extracontabile fondato su molteplici elementi presuntivi, consistenti nella palese anti economicità dell’attività esercitata (si v. considerazioni a pag. 3 dell’avviso), nella frequente violazione dell’obbligo di emissione di scontrini fiscali (pag. 5), nella presenza di numerosi versamenti movimenti sul conto corrente bancario, nella presenza di un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati.
Con riguardo in particolare alla non economicità della gestione (desunta dall’Ufficio innanzi tutto dal riscontro di ben nove punti della tabella dei valori rilevati nello studio di settore così come compilato e dalla percentuale di redditività estremamente bassa). La S.C. ha affermato anche di recente che «Questa Corte ha invero già affermato che nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (Cass. 6918/2013)». (Cass. n. 9722 del 2015).
In relazione agli elementi presuntivi di cui sopra l’odierna appellante oppone piuttosto il divieto di procedere ad accertamento per essersi adeguata allo studio di settore, come dettato dall’art. 10, comma 4 bis, della legge 146 del 1998 (nel testo allora vigente), nonché, in punto di fatto, la circostanza che per oltre 17 mila euro risulterebbe provata l’alimentazione del suddetto conto corrente con proventi riconducibili al reddito del marito della P.
In relazione al primo profilo si osserva che, sebbene la ricorrente abbia invocato il suddetto effetto preclusivo derivante dall’adeguamento allo studio di settore a suo tempo compilato, la contribuente non ha specificamente confutato in ricorso nessuno dei numerosi valori ricostruiti dall’Ufficio il quale aveva appurato evidenti discordanze tra la documentazione prodotta dalla medesima ed i valori originariamente indicati nello studio come compilato dalla contribuente, né comunque ha addotto argomenti od elementi dai quali poter desumere l’esattezza dello studio di settore nei valori dalla medesima dichiarati, rispetto a quelli invece rilevati dall’ufficio (né tale atto è stato prodotto in giudizio dalla medesima ricorrente).
Per poter beneficiare della preclusione invocata occorre in effetti che il contribuente abbia correttamente e fedelmente compilato lo studio e che la posizione risulti coerente con gli indicatori previsti per lo specifico studio di settore. Ne deriva che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la disposizione invocata proprio perché, come evidenziato nello stesso atto di accertamento, lo studio di settore era comunque caratterizzato da plurime anomalie nella sua compilazione, tali da renderlo complessivamente inattendibile; di conseguenza il fatto che la P. si fosse adeguata al predetto studio di settore non potrebbe produrre alcun effetto preclusivo proprio per la radicale inattendibilità dello studio stesso come esso era stato compilato e che impediva che si potesse ritenere il contribuente congruo e coerente, anche a seguito di suo adeguamento.
Con riferimento, invece, alle operazioni di versamento presenti nel conto corrente bancario, risulterebbero 13.990,00 euro versati dal marito a mezzo di assegni bancari “S.D. Soc. Coop. a.r.l.” ed altri per euro 3.650,00 tratti da soggetti non identificati.
Al riguardo l’appellante sostiene che essi deriverebbero dal reddito del marito D.M. e che tale reddito era superiore a quanto indicato dall’Ufficio, ma non ha fornito alcun elemento idoneo a provare tali assunti, quale, primariamente, la dichiarazione dei redditi del medesimo, tenuto conto che l’Agenzia aveva obiettato che il marito della ricorrente non aveva presentato dichiarazione dei redditi e che il reddito del coniuge indicato in euro 2.276,00 derivava da quanto risultante dal sostituto di imposta del medesimo che, per il 2007, risultava percipiente unicamente della Cooperativa per 71 giorni lavorativi. Sicché ora non è possibile ricondurre tout court i suddetti versamenti con assegni a presunti redditi di lavoro del predetto sig. D.M., in palese contraddizione con il comportamento tenuto dal medesimo in occasione dell’assolvimento degli obblighi fiscali nell’anno in contestazione.
Ne consegue in definitiva l’infondatezza dell’appello, cui consegue il suo rigetto, con conferma della decisione impugnata. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese liquidate complessivamente in euro 1.500,00.