COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO – Sentenza 31 gennaio 2018, n. 136
Tributi – Imposte sui redditi – Costi di sponsorizzazione – Deducibilità – Nel periodo d’imposta in cui sono sostenuti. – IVA – Prestazioni di consulenza manageriale a favore di società estere del Gruppo – Operazioni non imponibili ex art. 7-septies, co. 1, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 – Carenza del requisito di territorialità
Ritenuto in fatto
La società S.R. Spa riceveva l’Avviso di Accertamento n. T6503BG03116/2013 notificato 8 gennaio 2014 con cui si rilevavano costi indeducibili e fatture senza addebito di IVA nell’anno 2008, recuperando imposte, IRES per euro 97.502,00, IRAP per euro 13.828,00 e IVA per euro 18.000,00.
Veniva irrogata una sanzione pecuniaria unica di euro 146.253,00.
La violazione contestata ai fini IVA si ripeteva nel 2009 e portava l’Ufficio ad emettere l’Avviso di accertamento n.T6506AF01151/14 per il recupero di una imposta per tale annualità di euro 60.000,00.
Si concludeva infruttuosamente il tentativo di Accertamento per adesione e la Società presentava separati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.
Le parti tentavano di definire in via conciliativa i due procedimenti nelle more dell’udienza presso i primi giudici.
Riuniti i procedimenti, la Commissione Tributaria di Vicenza accoglieva i ricorsi con sentenza n. 103/16 e compensava le spese tra le parti.
Propone appello a questa Commissione Regionale l’Agenzia delle Entrate di Vicenza, ritenendo la sentenza infondata, ma annullando in autotutela i rilievi nn. 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5., 3.1.6, mentre confermava ai rilievi nn. 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.3.1, per i seguenti motivi.
Rilievo 3.1.1. Costi non deducibili di € 65.000,00 Il contribuente ha erroneamente imputato in diminuzione del reddito di impresa documentato da alcune fatture che si riferiscono ad incarico conferito dal 01/04/09 al 31/12/09 a una società Statunitense, F.P. LLC, per esplorare la possibilità di acquisizione da parte della società J.C.. I relativi costi sarebbero stati deducibili solo al termine dell’incarico in virtù dell’art. 109 2 co. lett. B del TUIR, La decisione della prima Commissione è censurabile in quanto in palese violazione dell’art. 109 citato ancorché la Commissione sostenesse la tesi che l’accordo prevedeva anche i diversi tipi di prestazioni fossero remunerati al termine di ogni singola prestazione.
Rilievo 3.1.3. Costi non di competenza € 31.240,48. Venivano imputati al conto Sopravvenienze ed insussistenze passive a conclusione della causa M. & D.. Secondo l’ufficio era deducibile nel periodo di imposta 2007/2008 ai sensi del combinato disposto dell’art 109 e 101 del TUIR in base al quale le perdite su crediti sono deducibili nell’esercizio in cui divengono certe e precise, il contribuente lamentava solo nell’ottobre 2008.
Rilievo 3.1.7 Costi non di competenza di Euro 32.261,22. Dal controllo della scheda contabile Costi commerciali diversi è emerso che la parte ha imputato, in diminuzione del reddito imponibile del periodo di imposta 2008/2009, tra gli altri l’importo precisato che in realtà andava ripartito su due esercizi in base alle clausole contrattuali. La decisione di prime cure sostiene che l’Agenzia non spiega il motivo per cui il contribuente avrebbe dovuto ripartire un costo su due esercizi quando la prestazione è stata fatta in un unico esercizio. La decisione, a parere dell’appellante è ingiustificata in quanto le fatture in questione sono state emesse sulla base di un contratto di sponsorizzazione che prevedeva un pagamento di un corrispettivo in danaro nè per la stagione 2008 o 2009 da ripartire al 50% tra i due periodi di imposta interessati dalla medesima stagione sportiva ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
Rilievo 3.3.1. IVA 2008 e IVA 2009. Emissione di fatture senza addebito di imposta.
Dal controllo effettuato è emerso che il contribuente aveva due contratti di Management supports services 2008, con le società controllate B.E. e R. concept di Hong Kong. Sulla base di tali contratti è emerso che la parte ha registrato nel 2008 la fattura di euro 80.000,00 nei confronti della società inglese B.E. e la fattura di euro 10.000,00 nei confronti della R. Concept di Hong Kong, entrambe emesse senza addebito di IVA ex art. 7 DPR 633/72. I contratti sostanzialmente identici di servizi di supporto manageriali svolti nei territorio dello Stato (negoziati con clienti o potenziali clienti o fornitori).
Le prestazioni di servizi erano soggette alla disciplina generale dell’art 7 del DPR 633/72 ossia l’imponibilità in quanto rese da un soggetto passivo residente nel territorio dello Stato. Ne conseguiva il recupero dell’imposta non addebitata in fattura secondo l’aliquota ordinaria del 20%. Situazione similare nel 2009 e anche in questa annualità si recuperava imposta con aliquota ordinaria del 20%. La Commissione di prime cure riteneva che essendo le prestazioni rese a favore di soggetti passivi residenti all’estero e pertanto carenti del requisito della territorialità, siano state correttamente fatturate senza applicazione dell’IVA ai sensi dei citato art. 7 comma 4 DPR 633/72.
L’appellante sostiene che i contratti hanno per oggetto servizi di supporto manageriale e resi da un soggetto passivo residente nel territorio dello Stato con conseguente legittimo recupero dell’imposta non addebitata con aliquota ordinaria del 20%. E’ dottrina consolidata che detti servizi sono analoghi a quelli resi da liberi professionisti con una netta prevalenza dell’opera intellettuale nella prestazione.
Violazione e falsa applicazione degli artt 41 bis DPR 600/73 e 54 co 5 DPR 633/72.
Riguarda la sostenuta illegittimità dell’accertamento parziale per difetto di requisiti di legge. La Commissione di prime cure doveva spiegare i motivi dell’emissione dell’accertamento parziale.
L’Ufficio aveva elementi per procedere all’accertamento e operare una rettifica del reddito imponibile. Gli elementi possedevano le caratteristiche di gravità, precisione, concordanza e l’Ufficio ha agito nel rispetto di tali requisiti.
L’appellante ripropone poi le altre eccezioni contenute nei ricorsi introduttivi.
Conclude chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado e dell’intero avviso 2009 con vittoria spese per entrambi i gradi di giudizio.
Resiste il contribuente che ribatte punto su punto con proprie controdeduzioni.
Rilievo 3.1.1. Costi deducibili. Il contribuente illustra la ripartizione dei corrispettivi per ogni stato di avanzamento che ha portato al frazionamento dei corrispettivi per l’attività concordata che si chiudeva entro il 30 giugno 2009.
Rilievo 3,1.3. Costi non di competenza. Si rilevava l’errore in cui è incorso il funzionario verificatore che aveva considerato i costi sostenuti presumibilmente riferibili a perdite su crediti. In realtà come da documentazione prodotta l’esborso era dovuto a seguito dì condanna alle spese legali sopportate dalla società sulla base della sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Milano. La società ha potuto determinare esattamente il costo in data 2 ottobre 2008.
Rilievo 3.1.7. Costi non di competenza. L’Ufficio negava parte dei costi sostenuti dalla Società a fronte delle prestazioni promozionali rese nel corso del periodo di imposta luglio 2008 a 30 giugno 2009, sarebbe stato violato il contenuto normativo dell’art 109 co. 2 lettera b) del TUIR in quanto l’Ufficio sosteneva che il contratto di sponsorizzazione prevedeva un corrispettivo in denaro per la stagione 2008 e 2009 da ripartire al 50% tra i due periodi d’imposta interessati dalla medesima stagione sportiva, ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. B) del TUIR. Si dimostrava che le prestazioni si riferivano al periodo dal 1° luglio 2008 a! 30 giugno 2009 come da fatture allegate. L’Agenzia impugna il rilievo della Prima Commissione riproponendo le stesse argomentazioni de! primo grado. L’art 109 prevede la deducibili dei costi al termine delle prestazioni di servizio rese. L’operato della società è rispettoso e corretto.
Rilievo 3.3.1.Emissone di fatture senza addebito di imposta. L’Agenzia contestava l’emissione di fatture senza addebito di imposta IVA in quanto rese alle società controllate B.E. (inglese) e R. Concept Ltd (Società costituita a Hong Kong). L’Ufficio riteneva che le prestazioni rese ai due soggetti esteri dovevano essere ritenute territorialmente rilevanti per l’Italia e quindi imponibili ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPR 633/72. Le attività si riferivano a interventi consulenziali in ambito commerciale e per assistenza tecnico – legale rese da S.R. a beneficio delle proprie società estere per assistenza nella vendita di prodotti.
Tutto ciò premesso, si richiamava l’art 7 comma 4 lettera d) del DPR 633/72 che considerava non territoriali le prestazioni derivanti da contratti di consulenza rese a soggetti non residenti in Italia, li primo Giudice accoglieva il ricorso in quanto verificava la carenza di territorialità e resi correttamente senza applicazione di IVA. Secondo l’Ufficio tali prestazioni non potevano essere annoverate tra le prestazioni di servizi manageriali, ma secondo dottrina sono riferibili solo ad attività rese da liberi professionisti e non invece da parte di operatori commerciali.
Nel caso di specie, è la S.R. che ha svolto servizi di consulenza manageriale alle società estere ed era applicabile l’art 7 co 4 del DPR 633/72.
Ripropone inoltre i motivi già esposti nei ricorsi introduttivi.
Conclude chiedendo il passaggio ingiudicato della parte di sentenza non oggetto di impugnazione e nel merito il rigetto dell’appello per infondatezza e illegittimità. Con vittoria di spese.
Osserva in diritto
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, vista la documentazione in atti e sentite le parti in pubblica udienza ritiene l’appello non meritevole di accoglimento.
In via preliminare si dichiara i! passaggio in giudicato per mancato appello per autotutela dell’Ufficio dei Rilievi nn. 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6.
Oggetto del presente procedimento riguarda i rilievi nn.. 3.1.3, 3.1.7, 3.3.1.
In generale occorre precisare che il contribuente ha documentato e fornito motivazioni condivisibili rispetto ai rilievi dell’ufficio.
La Commissione riconferma la legittimità della sottoscrizione degli atti da parte del delegato dal Direttore dell’Agenzia e condivide i contenuti del Giudice di primo grado in merito ai rilievi IRES IRAP ed IVA.
In particolare relativamente alle spese di assistenza prestate alla società F.P. LLC, in merito alla valutazione delle potenzialità della trattativa con i soci della Società di diritto cinese J.J.V. Co. Ltd, appare chiara dalle condizioni contrattuali di mandato la modalità di corresponsione dei corrispettivi suddivisi per stati di avanzamento per singolo intervento con conclusione 30 giugno 2009. L’imputazione è avvenuta con il criterio della competenza della singola prestazione.
L’appello è respinto sul punto.
Relativamente ai costi ritenuti non di competenza che l’Ufficio considera perdite su crediti, il contribuente ha dato prova che trattasi in realtà di spese legali relative ad una sentenza negativa con addebito delle spese legali appunto da parte di Tribunale di Milano.
L’appello sul punto è respinto.
Relativamente ai costi per sponsorizzazione che riguardavano l’annualità sportiva luglio 2008- giugno 2009, essi sono stati sostenuti nei periodi di imposta in cui sono stati dedotti e correlati con i ricavi di vendita.
L’appello sul punto è respinto.
In merito alla emissione di fatture di consulenza manageriale a favore di società estere del Gruppo senza l’applicazione dell’IVA, è stato applicato l’art. 7 co. 4 dei DPR 633/72, (oggi art. 7 septies c) che deroga al precedente comma 3 per soggetti passivi carenti della territorialità. La fattispecie è chiara, non si condivide la tesi dell’Ufficio che annovera quel tipo di consulenza solo in capo a liberi professionisti. Le attività di consulenza tra aziende dello stesso Gruppo, ma con territorialità diverse sono normali, rappresentano un costo perché sono aziende autonome nella gestione anche se rispondono a strategie di Gruppo.
L’appello è respinto sul punto.
Per quanto concerne l’accertamento parziale ex art 41 bis DPR 600/73 e 54 DPR 633/72 si conferma la carenza di motivazione che ha spinto l’Ufficio ad attuarlo dopo una verifica generale sulla società.
Restano assorbite le altre questioni nell’appello principale.
Si respinge l’appello dell’Ufficio.
Data la particolarità della materia, sussistono i motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Così dispone: respinge l’appello dell’ufficio e conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
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