UTILIZZO DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per le imprese che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni si apre, finalmento, uno spiraglio per poter recuperare se non tutto almeno in parte i crediti vantati nei confronti di Stato, Regioni ed Enti locali incluso gli enti del servizio sanitario Nazionale.
Con la legge 122/2010 si è stabilito la possibilità per le imprese di poter compensare i loro crediti, non prescritti,certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Si è dovuto attendere due anni per attuare la norma. Infatti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (decreto 25/06/2012 pub. su G.U. 02/07/2012) firma di Mario Monti si sono stabilite le procedure per dare attuazione allart. 78 della legge 122/2010.
Il decreto stabilisce che i crediti non prescritti e che siano certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dello Stato, Regioni, Enti locali territorili e non possono essere compensati con con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. (questa è la prima perplessità che fa sorgere la norma)
Oltre alla compensazione e prevista anche la possibilità di cessione del credito, sia prosolvendo e sia prosoluto, agli Istituti di Credito. (altra nota dolente)
I debiti che si possono estinguere con la compensazione mediante l’utilizzo, totale o parziale, dei crediti vantati nei confronti della P.A. sono:
- tributi erariali, regionali e locali;
- contributi assistenziali e previdenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- altre entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
- compresi aggi, oneri accessori e spese dell’agente della riscossione.
Analiziamo la procedura prevista per la compensazione e/o cessione del Credito vantato nei confronti della P.A.
Per quanto concerne la compensazione con le somme iscrite a ruolo occorre solo aver ottenuto la certificazione del credito secondo lo schema predisposto dal ministero (art. 9 comma 3bis del DL 185/2008. Pertanto il primo passo è la richiesta della certificazione del credito all’Ente pubblico debitore, il quale ha 60 giorni, dalla data della richiesta, per rrilascire la certificazione indicando se il credito e in tutto o in parte certo, liquido ed esigibile ovvero che lo stesso è inesistente o inesigibile. L’originale della certificazione viene trattenuto dall’Agente che ne rilascia una copia timbrata.
Oltre alla compensazione sopravista i crediti certificati possono essere anche ceduti a Istituti di crediti, infatti, con la certificazione la P.A. accetta preventivamente che il credito certificato possa essere oggetto di cessione. Qualora una parte del credito venisse utilizzato per la compensazione di somme iscritte a ruolo l’Agente dovrà annotare sulla copia del certificato rilasciata dallo stesso l’importo del credito utilizzato.
Le modalità operative sono state previse dal Decreto del Ministero dell’Economia (MEF) del 22 maggio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012) con cui vengono predisposti i modelli per la domanda per la certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e il modello di certificazione da compilare a cura dell’Ente debitore.
La procedura sopra illustrata è rafforzata dall’esplicita regolamentazione nelle ipotesi che la pubblica amministrazione resti inattiva. trascorsi i 30 giorni previsti per il rilascio della certificazione richiesta il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta all’amministrazione competente. Quest’ulima deve, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, provvedere a nominare (a titolo gratuito) il commissario da scegliere tra i dirigenti e funzionari dell’ammnistrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato. Il commissario cosi nominato avrà la qualità di pubblico ufficiale e potrà svolgere presso gli uffici dell’amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio del certificato entro i successivi 50 giorni dalla sua nomina.
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