CONSOB – Delibera del 6 dicembre 2022, n. 22538
Approvazione del regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 35, comma 3 e dell’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti la vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza
Art. 1
Approvazione del regolamento di attuazione degli artt. 35, comma 3, e 36, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2010
1. È approvato l’unito regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 35, comma 3 e dell’art. 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti la vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della Consob.
Allegato
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 35, comma 3 e dell’art. 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti la vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza
Art. 1
Fonti normative e definizioni
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 35, comma 3 e dell’art. 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva»: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati così come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell’11 marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014;
b) «decreto»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) «decreto ministeriale»: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 174, del 1° settembre 2022, recante il Regolamento concernente le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
d) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell’Unione europea;
e) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale;
f) «ente di revisione contabile di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale;
g) «sezione»: la «sezione revisori o enti di revisione contabile di Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all’art. 34 del decreto;
h) «Parte A»: l’apposita parte della sezione del Registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’art. 34, comma 1 del decreto, in conformità al Capo II del decreto ministeriale;
i) «Parte B»: l’apposita parte della sezione del Registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’art. 34, comma 1 del decreto, in conformità al Capo III del decreto ministeriale.
Art. 2
Valutazione di equivalenza in conformità all’art. 46 della direttiva
1. Sussiste il requisito di equivalenza di cui agli articoli 35, comma 2, e 36, comma 1, del decreto nel caso in cui i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo sono valutati equivalenti in conformità all’art. 46 della direttiva sulla base di:
a) una decisione della Commissione europea assunta ai sensi dell’art. 46, paragrafo 2 della direttiva;
b) una decisione assunta con apposita delibera dalla Consob, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del decreto, anche tenuto conto delle valutazioni singolarmente condotte da altri Stati membri, in assenza di una decisione della Commissione europea ai sensi della precedente lettera a).
Art. 3
Vigilanza sugli iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali
1. La Consob vigila sui revisori e sugli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali, secondo il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal decreto.
2. I revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali sono esentati dai controlli di qualità disciplinati dal decreto, su base di reciprocità, qualora siano assoggettati nel corso dei tre anni precedenti a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento.
3. Al fine di avvalersi dell’esenzione dai controlli di qualità, i revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, comunicano alla Consob tempestivamente quando è avvenuto l’ultimo controllo di qualità e l’Autorità che lo ha svolto.
Art. 4
Deroghe per gli iscritti nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali – Parte B
1. Ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro dei revisori legali – Parte B, la Consob con apposita delibera, su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, con il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo in cui ha sede il revisore o l’ente di revisione contabile, può stabilire deroghe in ordine ai requisiti previsti dall’art. 10, comma 1, lettera b), e alle informazioni richieste dall’art. 11, comma 2, del decreto ministeriale.
2. Con il provvedimento indicato al comma 1, la Consob può stabilire altresì deroghe in ordine al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 3.
3. La Consob comunica al Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione nella Parte B, anche con riferimento ai revisori e agli enti di revisione contabile di un Paese terzo già iscritti nella Parte A, ai fini dell’aggiornamento dell’apposita sezione del Registro.
Art. 5
Provvedimenti della Consob
1. I provvedimenti di carattere generale assunti dalla Consob ai sensi del presente regolamento sono pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, sul proprio sito internet.
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