ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 06 giugno 2020, n. 1120
Conversione nella Legge del 5 giugno 2020, n.40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL “Liquidità”)
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL “Liquidità”) è stato convertito – con modificazioni – nella Legge del 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 n. 143.
Si illustrano di seguito le modifiche che, apportate in sede di conversione, sono di più diretto interesse del settore bancario e sulle quali si richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo degli Associati.
Articolo 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Con riferimento alle garanzie rilasciate dalla SACE su finanziamenti per liquidità in favore di imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, la conversione in legge ha previsto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali.
– Soggetti beneficiari (comma 1)
L’ambito di intervento della garanzia è esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.
Possono, inoltre, beneficiare della garanzia SACE non solo le PMI che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo per le PMI ma anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.
Sono invece escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (comma 1-ter).
– Finanziamenti ammissibili (comma 2)
È confermata la durata dei finanziamenti coperti dalla garanzia SACE fino ad un massimo di 72 mesi. Viene invece aumentato il periodo di preammortamento che può essere richiesto fino a 36 mesi (lettera a).
Il finanziamento oggetto della garanzia può essere destinato – oltre a sostenere i costi del personale, di investimenti o di capitale circolante – anche al pagamento dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda (lettera n)) e, in misura non superiore al 20 per cento dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo dell’emergenza (ovvero dal 1°marzo 2020 al 31 dicembre 2020) per le quali esiste un oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19, attestata dal rappresentante legale (lettera n-bis)).
Sono stati introdotti, inoltre, ulteriori impegni a carico delle imprese beneficiarie. In particolare, l’intero gruppo a cui appartiene l’impresa si deve impegnare a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni per il tutto il 2020. Nel caso in cui l’impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia, l’impegno deve essere assunto per i successivi 12 mesi (lettera i)).
L’impresa beneficiaria deve, altresì, impegnarsi a non delocalizzare la produzione.
– Aspetti procedurali
Si sintetizzano di seguito le modifiche alla procedura per la richiesta della garanzia:
– le esposizioni deteriorate da verificare ai fini dell’ammissibilità dell’impresa richiedente sono quelle rilevabili dal soggetto finanziatore (comma 2, lettera b));
– ai fini dell’individuazione di un’impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria, va considerato che il rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa non può essere superiore a 7,5. Sono inoltre compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica (comma 2, lettera b-bis));
– di particolare rilievo è l’articolo 1-bis che prevede che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un’autocertificazione, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente (ovvero dai soggetti che svolgono, in forma associata, attività professionale autonoma) dichiara sotto la propria responsabilità:
a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) di essere consapevole che i finanziamenti saranno accreditati sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice;
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il comma 5 prevede esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.
Le autodichiarazioni una volta ricevute dalla banca vanno tempestivamente trasmesse alla SACE.
Le disposizioni sull’autocertificazione si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell’articolo 13 del decreto “Liquidità”.
– l’operatività sul conto corrente dedicato è condizionata all’indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione “Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020” (articolo 1-bis, comma 3).
– Nuovi ambiti di intervento
Si prevede, con l’introduzione del comma 1-bis, la possibilità che le garanzie della SACE siano rilasciate anche a fronte della cessione di crediti – con garanzia di solvenza prestata dal cedente – effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, a banche e a intermediari finanziari. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia saranno ulteriormente specificate dalla SACE.
La garanzia della SACE viene, inoltre, estesa (cfr. comma 14-bis) anche in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente.
Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30 per cento del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa.
Nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, l’impresa emittente fornisce a SACE S.p.A. una certificazione che attesta che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell’Unione europea.
La SACE sta adeguando, alle novità introdotte dalla conversione in legge del decreto legge Liquidità, la contrattualistica, la modulistica e il Portale per la fruizione della garanzia.
Articolo 4 – Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
In relazione alla disposizione che – per la durata dello stato di emergenza epidemiologico – consente la sottoscrizione di contratti bancari e le relative comunicazioni in modo semplificato (1), in sede di conversione, sono state specificate le modalità dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espresso.
In particolare, è stato precisato che i contratti conclusi con la clientela al dettaglio soddisfano il requisito della forma scritta (richiesta dal TUB a pena di nullità) e hanno l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c. (piena prova fino a querela di falso), anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Articolo 9 – Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
Con l’emendamento approvato in sede di conversione viene modificato, in primo luogo, il comma 1 dell’art. 9, eliminando la limitazione del periodo (dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021) in cui dovevano scadere i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati per essere prorogati di sei mesi. Ora, quindi, si prevede che “I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi”.
Tale proroga, inoltre, è stata estesa anche ai termini di adempimento degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati.
Vengono poi inserite all’art. 9 due ulteriori disposizioni (commi 5-bis e 5-ter) in base alle quali:
− il debitore – che entro il 31 dicembre 2021, in un procedimento per concordato preventivo in bianco ex art. 161, comma 6, L.fall. o di proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, commi 6 e 7, L.fall., abbia ottenuto la concessione del termine per presentare la proposta e il piano o l’accordo di ristrutturazione – può entro tale termine depositare rinuncia alla procedura dichiarando di aver predisposto un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d), L.fall., pubblicato nel registro delle imprese e producendo la documentazione relativa alla pubblicazione. Il Tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso per concordato preventivo in bianco o di proposta di accordo di ristrutturazione;
− ai ricorsi per concordato preventivo in bianco ex art. 161, comma 6, L.fall., depositati entro il 31 dicembre 2020, non si applica l’art. 161, comma 10, L.fall., secondo il quale se è pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per la presentazione della proposta e del piano è di 60 giorni (più breve quindi di quello ordinario compreso tra 60 e 120 giorni) prorogabili di non oltre 60 giorni.
Articolo 10 – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
Con l’emendamento approvato in sede di conversione viene modificato il comma 2 dell’art. 10, stabilendo che l’improcedibilità dei ricorsi per fallimento depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giungo 2020 (prevista al comma 1) non si applica ai ricorsi presentati dall’imprenditore in proprio quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia COVID-19, nonché alle istanze di fallimento – da chiunque proposte – derivanti dall’inammissibilità (art. 162, comma 2, L.fall.) o dalla mancata omologazione di un concordato preventivo (art. 180, comma 7, L.fall.) o dalla revoca dell’ammissione al concordato preventivo (art. 173, commi 2 e 3, L.fall.).
Sono, altresì, escluse dall’improcedibilità – oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero con domanda di provvedimenti cautelari e conservativi (già previste dall’art. 10, comma 2, nella versione ante conversione) – anche quelle, sempre avanzate dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 7, numero 1), L.fall. (ad esempio, quando l’insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale o dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore).
Anche il comma 3 dell’art. 10 è stato modificato, prevedendo che, quando dopo la dichiarazione di improcedibilità di cui al comma 1, fa seguito – e qui si specifica entro il 30 settembre 2020 – la dichiarazione di fallimento, il periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non viene computato in alcuni termini che la modifica ha ampliato rispetto alla versione ante conversione.
Sono stati inclusi, infatti, oltre a quelli già previsti di cui all’art. 10 e 69-bis L.fall., anche i termini di cui agli artt. 64 (inefficacia degli atti a titolo gratuito), 65 (inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente), 67, commi 1 e 2 (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) e 147 (fallimento dei soci di una s.r.l.) L.fall.
Articolo 11 – (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)
In sede di conversione sono state apportate modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 11, tali per cui il periodo durante il quale sono sospesi i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito (comma 1) viene ampliato dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (anziché 30 aprile 2020). Rimane invece fermo l’ambito applicativo della norma con la conseguenza che tale sospensione si applica a vaglia cambiari, cambiali e assegni emessi prima del 9 aprile 2020, cioè prima della data di entrata in vigore del DL n. 23/2020.
È stato previsto al comma 3 che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Inoltre, la norma sospende per lo stesso periodo le informative al prefetto (art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386) e le iscrizioni nell’archivio informatizzato CAI (art. 10-bis della medesima L.386/90) previste in caso di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista che, ove già effettuate, siano cancellate.
Articolo 12 – (Fondo Gasparrini)
In sede di conversione del DL “Liquidità” sono stati approvati alcuni emendamenti volti ad ampliare l’operatività del Fondo Gasparrini e a modificarne l’operatività.
In particolare, al comma 2-bis è previsto che fino al 31 dicembre 2020, la Banca – una volta ricevuta dal mutuatario l’istanza di accesso al Fondo Gasparrini e verificata la completezza e la regolarità della domanda – avvia la sospensione dell’ammortamento del mutuo, a partire dalla rata in scadenza successivamente alla data di presentazione della domanda, senza attendere l’esito della richiesta da parte del Gestore.
Trascorsi 20 giorni dall’invio della domanda da parte della banca al Gestore, senza che lo stesso ne comunica l’esito, l’istanza si ritiene accettata. In caso di esito negativo, la banca può riavviare l’ammortamento.
I commi 1-bis e 2-ter ampliano la portata dei beneficiari e in particolare:
– il comma 1-bis chiarisce che possono accedere ai benefici del Fondo Gasparrini i liberi professionisti, i lavoratori autonomi di cui all’art. 2082 del c.c. e le ditte individuali;
– il comma 2-ter consente la sospensione della quota di mutuo relative alle unità indivise delle cooperative edilizie. Tale comma verrà attuato con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 13 – (Fondo centrale di garanzia PMI)
Le modifiche apportate all’articolo 13 relativo all’operatività del Fondo di garanzia per le PMI riguardano aspetti generali e più specifici relativi ai singoli ambiti di intervento già previsti nel DL “Liquidità”.
Con riferimento agli aspetti di carattere generale si segnala che:
– sotto il profilo soggettivo l’ambito di intervento delle garanzie è esteso anche alle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici, nonché alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.
– alla lettera g) è stata prevista la possibilità che la garanzia venga concessa, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione, anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate se, alla data di entrata in vigore del decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza;
– è stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.
Nel dettaglio dei singoli ambiti di intervento del Fondo, si segnala quanto segue.
Con riferimento alle garanzie di cui alla lettera c) (copertura al 90%) si prevede che per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni debbano essere sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.
In merito alle garanzie su operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e) è stato previsto che per i finanziamenti che verranno deliberati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%).
In merito alle garanzie rilasciate con una copertura in garanzia diretta all’80% e in riassicurazione al 90% di cui all’ultimo periodo della lettera d), è stato previsto che queste possano essere rilasciate anche a fronte di finanziamenti con durata superiore a 10 anni. Su tali finanziamenti la garanzia del Fondo può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento.
Gli interventi di cui alla lettera i) in favore degli investimenti nel settore turistico – alberghiero sono stati estesi anche al settore termale.
Con particolare riferimento alle garanzie di cui alla lettera m):
– è stata allungata la durata dei finanziamenti da 6 a 10 anni;
– l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro;
– è stata sostituita l’attuale modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento. L’importo non potrà essere superiore alternativamente a:
a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, come risultante da ultimo bilancio o da dichiarazione fiscale presentati alla data di presentazione della domanda ovvero da autocertificazione;
– viene sostituita e semplificata la formula per determinare l’attuale tasso massimo applicabile prevedendo il Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%;
– è stata estesa la possibilità di accedere alla copertura della garanzia al 100% anche agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
In relazione a quanto sopra, viene data possibilità ai soggetti beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo (lettera m-bis)).
È stata, inoltre, prevista una riserva di 100 milioni di euro delle attuali risorse disponibili del Fondo in favore delle imprese del Terzo settore che intendono accedere alle garanzie di cui alla lettera m).
Con riferimento alla lettera n) è stato, anche in questo caso, sostituita l’attuale modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, introducendo l’alternativa tra: (i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile e (i) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
Viene, infine, riconosciuta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, la possibilità di costituire appositi fondi per concedere contributi alle PMI per il pagamento delle commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse dai confidi.
Si segnala che per l’effettiva entrata in vigore di alcune modifiche apportate all’art. 13 (quali ad esempio l’allungamento della durata del finanziamento e l’aumento dell’importo garantito) sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione europea e la disponibilità di chiarimenti operativi e adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI. A tale riguardo, l’Abi si riserva di tornare sull’argomento.
Articolo 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 29-bis, ai sensi del quale i datori di lavoro realizzano l’adempimento dell’obbligo generale di sicurezza (articolo 2087 c.c.) attraverso l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, o delle prescrizioni contenute negli altri Protocolli di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: per il Settore del credito rileva, a tali effetti, il Protocollo condiviso 28 aprile 2020, come integrato il 12 maggio, “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario ai sensi del DPCM 26 aprile 2020” sottoscritto da ABI e tutte le Organizzazioni sindacali di settore, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin.
L’art. 29-bis rappresenta una risposta alle forti preoccupazioni manifestate dal mondo produttivo, concernenti l’ambito di responsabilità delle imprese in relazione al rischio di contagio per i lavoratori da Covid-19. Questione emersa anche a seguito della qualificazione, di tale fattispecie, in termini di infortunio “in occasione di lavoro” da parte dell’art. 42 DL Cura Italia e delle conseguenti indicazioni rese sul punto dall’Inail con la circolare n. 13/2020 (indicazioni in parte mitigate, ma non del tutto superate, dallo stesso Istituto con circolare n. 22/2020).
In particolare, la norma in oggetto introduce, a vantaggio della chiarezza delle situazioni disciplinate, un chiarimento normativo dell’ambito di responsabilità delle imprese: nel caso in cui le stesse diano effettiva e adeguata applicazione alle prescrizioni contenute nei citati Protocolli, per ciò solo si realizza il pieno adempimento del generale obbligo di sicurezza posto in capo al datore di lavoro.
Articolo 37-bis – (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)
In sede di conversione del DL Liquidità è stato approvato un emendamento che sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di moratoria previste all’articolo 56, comma 2, del decreto-legge “Cura Italia”; la sospensione decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
Tale disposizione si applica anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
Sul tema si segnala che la Banca d’Italia, con la comunicazione dello scorso 23 marzo, ha già precisato che, con riferimento alle disposizioni normative sopra indicate, il soggetto finanziato non può essere classificato a sofferenza dal momento in cui la misura è stata accordata.
Nel fare riserva di fornire ulteriori chiarimenti circa le modalità applicative degli articoli sopra commentati, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
—
(1) Si veda Lettera Circolare ABI, Prot. UCR/ULS/000686, del 9 aprile 2020.
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