CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2017, n. 20735
Lavoro subordinato – Nullità del termine – Genericità della clausola per ragioni sostitutive – Situazioni aziendali complesse – Sostituzione non riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica – Indicazione dell’ambito territoriale, delle mansioni dei lavoratori da sostituire, del diritto degli stessi alla conservazione del posto – Lavoratori da sostituire non identificati nominativamente – Legittimità
Rilevato
che la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 4 novembre 2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti stipulati tra P.I. s.p.a e S.A. per i periodi dal 16/6/2003 al 15/9/2003 e dal 1/12/2003 al 31/1/2004, condannando la società alla corresponsione delle retribuzioni maturate a decorrere dal 16/6/2003, detratto l’aliunde perceptum;
che la Corte territoriale fondò la decisione sulla ritenuta genericità della clausola, motivata per ragioni sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nonché sull’infondatezza dell’eccezione di risoluzione per mutuo consenso;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.I. S.p.A. sulla base di quattro motivi, illustrato mediante memoria;
che il S. non ha svolto attività difensiva;
Considerato
che con il primo motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Dlg. 368/2001, anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e agli artt. 1362 ss. e 2697 cod. civ. ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., osservando che la Corte territoriale aveva errato L. nell’interpretazione dell’ultima norma citata, ritenendo inidonea la clausola appositiva del termine in ragione della mancata indicazione del nominativo dei lavoratori da sostituire;
che il motivo è fondato poiché la Corte territoriale, facendo riferimento alla necessità dell’indicazione dei nominativi dei lavoratori da sostituire, ha omesso di fare applicazione del criterio elastico enucleato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle esigenze sostitutive in situazioni aziendali complesse (cfr. Cass. 26/01/2010 n. 1576:
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità);
che, pertanto, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito l’esame degli altri, tutti riguardanti questioni successive e consequenziali nell’ordine logico;
che, di conseguenza, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che si atterrà al principio in precedenza enunciato e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
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