CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2017, n. 14938
Tributi – Imposte sui redditi – Redditometro – Elementi indice di capacità contributiva – Disponibilità finanziarie – Prelievi da conto societario – Mancata prova di redditi dichiarati e già tassati – Assenza di delibera assembleare o di un conto finanziamenti a soci
Fatti di causa
B.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5128/19/2015, depositata in data 26/11/205, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di tre avvisi di accertamento emessi per IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva stato respinto i ricorsi riuniti del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente (accogliendo quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate in punto di compensazione delle spese); hanno sostenuto che, a fronte dei fattori indice di capacità contributiva addotti dall’Ufficio, il contribuente non aveva dimostrato che dette disponibilità provenivano o da redditi esenti o da redditi terzi già aliunde tassati, in quanto lo stesso si era limitato a dedurre di avere percepito cospicui finanziamenti erogati da una società di capitali, di cui era socio ed amministratore, ma, pur risultando l’effettuazione “da conti correnti o dalla cassa della società” di numerosi prelievi”, non esistendo alcuna delibera assembleare di elargizione di finanziamenti a favore dei soci o di distribuzione di utili a favore dei soci ovvero non essendovi traccia “di un conto finanziamento a favore dei soci”, non era stato provato che quei prelievi, “quand’anche effettuati dal B.”, fossero stati “destinati alle sue esigenze personali di vita anziché effettuati per esigenze della società stessa”; neppure era stato dimostrato che “tali somme costituissero redditi dichiarati e già tassati in capo alla società”.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.33 commi 5 e 6 DPR 600/1973 (vigente ratione temporis) e 2697 c.c., per avere i giudici attribuito al c.d. redditometro natura di presunzione legale e non di mera presunzione semplice, necessitante di ulteriori riscontri, addossando sul contribuente l’onere di provare non soltanto l’esistenza di disponibilità di redditi, nel periodo, ma anche la destinazione delle somme denaro alle esigenze personali di vita.
2. La censura è infondata.
Come chiarito da questa Corte, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente posto nelle condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 16912/2016; Cass.17487/2016; Cass.9539/2013).
Con riguardo alla prova contraria a carico del contribuente, questa Corte (Cass.25104/2014) ha chiarito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta fonte a titolo d’imposta” (cfr. Cass.14885/2015; Cass.22944/2015; Cass. 1332/2016).
Ora, la C.T.R. ha affermato che, a fronte dell’esistenza neppure contestata, di fattori neppure contestata, di fattori indici di capacità contributiva (disponibilità a titolo di abitazione principale di immobile di 170 mq in via (…), in Milano, e di una autovettura Jaguar di grossa cilindrata, nonché la fruizione di collaborazioni domestiche, per circa 1.300 ore annue, incrementi patrimoniali e di una assicurazione incendi per il 2008), il contribuente non aveva offerto una idonea prova contraria in particolare, della disponibilità di “redditi esenti o già assoggettati ad imposta”.
Invero, l’asserito finanziamento erogato da parte della società D.S. srl non sarebbe stato adeguatamente documentato, in quanto, essendo il contribuente socio ed amministratore della società, i soli “prelevamenti” dai conti correnti o dalla cassa della società non provavano alcunché, potendo le suddette somme di denaro, ove effettivamente prelevate dal contribuente, essere dirette alla società, anziché al socio.
Difettava dunque la prova della stessa “disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, oltre che “dell’entità di tali redditi e della durata del loro possesso”.
Tale motivazione, basata su accertamento in fatto non presenta vizi sotto il profilo della violazione di legge.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 16656 depositata il 23 maggio 2022 - La disciplina del “redditometro” introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22846 - La disciplina del "redditometro" introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni «l'esistenza di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 18231 depositata il 26 giugno 2023 - Sia ove il metodo di accertamento sia analitico-induttivo, sia ove venga utilizzato il metodo di accertamento induttivo cosiddetto "puro", potrebbe effettivamente violare i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2019, n. 17534 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25221 depositata il 24 agosto 2022 - La determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l'amministrazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2019, n. 28662 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico (c.d. redditometro) dispensa l'Amministrazione da…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…