CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2017, n. 17743
Lavoro – Trasferimento – Procedura di mobilità – Conservazione del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento
Rilevato
che con sentenza depositata ¡1 25.6.2012 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, ha respinto (anche sulla scorta della pronuncia della Cass. Sez. U. n. 14898/2010) la domanda proposta da E. S. – transitato dalle Ferrovie dello Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito di procedura di mobilità di cui alla legge n. 554 del 1988 – avente ad oggetto la corresponsione del controvalore delle c.d. concessioni di viaggio percepite presso l’ente di provenienza, in considerazione della previsione contrattuale (successiva al processo di delegificazione introdotto dalla legge n. 210 del 1985) della conservazione del diritto solamente nei confronti dei dipendenti che avessero maturato il diritto a pensione;
che avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a quattro motivi (illustrati da memoria), al quale ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato
che il lavoratore, nel denunciare violazione di disposizioni di natura processuale e sostanziale, nonché vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello proposto dal Ministero che ha richiesto di notificare il ricorso oltre il termine di venticinque giorni previsto dall’art. 435, terzo comma, cod.proc.civ. e, nel merito, ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale che andrebbe rimeditato in considerazione dell’inclusione delle concessioni di viaggio nel trattamento economico più favorevole in godimento al momento del trasferimento preservato dall’art. 5 del d.P.C.m 5.8.1966 N. 325;
che, con riguardo ai profili processuali, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435, comma 3, cod.proc.civ., deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, configura un vizio della notificazione che non produce alcuna nullità se l’atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell’appellato (cfr. Cass. nn. 25684/2015), costituzione che (nonostante l’epigrafe della sentenza impugnata) risulta sia dalla sentenza impugnata (in specie, dallo svolgimento del processo e dalla regolazione delle spese di lite, sulle quali la Corte si è pronunciata, compensandole tra le parti) sia dallo stesso ricorso per cassazione del lavoratore (ove si indica espressamente l’udienza ove il lavoratore si è costituito avanti alla Corte distrettuale e si lamenta l’omessa pronuncia della stessa Corte sulla eccezione, sollevata nella memoria di costituzione, di inammissibilità/improcedibilità dell’appello proposto dal Ministero);
che, nel merito, ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso avendo questa Corte affermato – anche recentemente e sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite di cui ha fatto corretta applicazione la Corte distrettuale – che l’art. 5 del d.P.C.m. 5.8.1988, n. 325, nel prevedere che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci che non solo abbiano natura retribuiva, ma siano anche certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione);
che a dette conclusioni la Corte è pervenuta rilevando che, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivante dalle cd. concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici, comunque connessi alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l’ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), è comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla legge n. 210 del 1985 (art. 69 c.c.n.I. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione, per avere un’anzianità di servizio effettivo di venti anni (requisito indispensabile per la maturazione del diritto alla pensione; ex plurimis, Cass. nn. 18666/2015, 27449/2013, 1319/2013); che, pertanto, il lavoratore ricorrente non ha diritto alla conservazione del vantaggio economico derivante dalle c.d. concessioni di viaggio non avendo dedotto il possesso, all’atto del trasferimento, di un’anzianità di servizio di venti anni; che la Corte distrettuale, respingendo la domanda del lavoratore, si è conformata al principio di diritto affermato da questa Corte; ne deriva il rigetto del ricorso; che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito;
che non sussistono la condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.