CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3966
Pensione di inabilità – Assoluta e permanente impossibilità lavorativa e il requisito contributivo – Requisiti necessari e costitutivi del diritto – Disoccupazione come semplice “condicio iuris” – Incidenza solo sulla decorrenza della prestazione
Rilevato in fatto
che, G.A. impugna la sentenza n. 492, depositata il 23 aprile 2012, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro aveva riformato la pronuncia del giudice di prime cure, che ne aveva accolto la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità;
che, la Corte di secondo grado riformava tale pronuncia, ritenendo che risultasse insussistente il requisito della disoccupazione in capo all’odierno ricorrente;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione G.A. affidandosi a due motivi con i quali in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c., e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 222 del 1984, ed in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio;
che, l’INPS difende con controricorso.
Considerato in diritto
che, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 437 c.p.c., e, 2, comma 2, I. n. 222 del 1984, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’eccezione della mancanza del requisito della disoccupazione potesse essere fatta valere per la prima volta nel giudizio d’appello, in quanto tale requisito sarebbe un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non già una mera condizione dell’erogazione della stessa;
che, con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 n. 5, c.p.c. per avere omesso la Corte di merito di motivare in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla circostanza che sulla base della documentazione in atti risultava lo stato di malattia del ricorrente dall’1/1/2008 al 31/5/2009, e che da tale ultima data decorreva la cessazione da qualsivoglia attività lavorativa;
che, la Corte di merito ha fondato il pronunciamento oggetto del presente giudizio, sulla base di una duplice considerazione: 1) la pensione di inabilità ai sensi della I.n. 222/1984, é incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; 2) il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa costituisce elemento costitutivo del diritto e non già una mera condizione di erogazione del beneficio;
che, in considerazione di ciò, ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso sulla base di quanto segue;
che, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che dal complesso delle disposizioni dei commi primo, secondo e quinto dell’art. 2 della legge n. 222 del 1984 si desume che la situazione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa in cui il soggetto versi per infermità e il requisito contributivo costituiscono gli unici requisiti necessari e costitutivi per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ma che il godimento di redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l’erogabilità della prestazione, e che, tuttavia, ove sia stata accertata o non contestata (come nel caso di specie) la presenza dei suddetti requisiti, il giudice che non giunga al relativo accertamento non può respingere la condanna dell’Istituto assicuratore all’erogazione della prestazione, ma ha l’obbligo di emettere sentenza con cui, accogliendo la suddetta domanda, subordina la decorrenza del beneficio al verificarsi dei fatti di condizione (Cass. n. 22406 del 2015- Cass. n.9902 del 2012);
che, quindi, in buona sostanza, il requisito della disoccupazione non rappresenta elemento costitutivo del diritto alla pensione, bensì semplice “condicio iuris”, incidente sul relativo contenuto e quindi, solo, sulla decorrenza della prestazione;
che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del secondo motivo;
che, alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice d’appello, designato come in dispositivo, il quale dovrà attenersi a quanto sopra indicato in punto di diritto.
Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, alla regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.