CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1425
Tributi – Irap – Applicabilità della disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento
In fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della P. & C. s.p.a. di avvisi di accertamento relativi ad Iva e Ires annualità 2003 e 2004, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalle Società contribuenti dichiarava non dovuta l’IRAP e riconosceva la detraibilità dell’IVA, rideterminava, infine, le sanzioni.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo.
Le contribuenti resistono con controricorso e depositano memoria.
Si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
In diritto
L’unico motivo con il quale si deduce l’errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello a ritenere non applicabile l’istituto del raddoppio dei termini all’IRAP è manifestamente infondato, alla luce del principio per cui «non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile ratione temporis> (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016, n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017).
L’inapplicabilità di tale termine “lungo” all’Irap discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all’imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal d.lgs. 74/2000, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all’Irap, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti; una diversa interpretazione si pone in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 25 Costituzione.
Tale interpretazione risulta peraltro condivisa dalla stessa Amministrazione finanziaria, che nella C.M. 154/E del 04.08.2000, ha precisato che sono escluse dalla fattispecie criminosa le dichiarazioni ai fini Irap e che nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma unificata, acquistano rilievo (penale) solamente le violazioni in materia di imposte dirette e Iva.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese dell’intero processo, in ragione del recente affermarsi della giurisprudenza posta a base della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese dell’intero processo.