CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15701
Tributi – Ici – Terreno comunale concesso in superficie a favore di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari – Diritto di superficie – Applicabilità del tributo
Esposizione dei fatti di causa
1. L’A., Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, impugnava l’avviso di accertamento notificato dal Comune di T. afferente l’Ici per l’anno 2006 dovuta in relazione agli immobili posseduti dall’Azienda stessa sul territorio comunale. La commissione tributaria provinciale di T. accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del comune di T., la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che l’edificazione di un fabbricato rendeva applicabile l’imposta a carico dell’ente costruttore, a prescindere dalla convenzione stipulata con il comune, in quanto proprietario del manufatto che insisteva sul suolo, trattandosi di proprietà superficiaria, diversa dal diritto di superficie, che nasceva a seguito dell’esecuzione della costruzione.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’A. affidato a due motivi. Resiste con controricorso il comune di T., il quale ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi illustrati con memoria.
3. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 27, comma 8, e 35 della legge 865/71, 1350 e 1643 cod. civ., 1 e 3 del decreto legislativo 504/1992. Sostiene che i giudici di appello sono incorsi in errore per non aver considerato che l’A. aveva costruito i fabbricati su terreni che erano di proprietà del Comune il quale, benché avesse deliberato di concedere il diritto di superficie all’Azienda ai sensi dell’articolo 35 della legge 865/71, non aveva mai stipulato la convenzione indispensabile per la costituzione del diritto di superficie sulle aree oggetto dell’edificazione. Ne conseguiva che, non essendo l’A. titolare del diritto di superficie, essa non era tenuta al pagamento dell’Ici.
4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., derivante dal fatto che la CTR ha escluso l’indagine circa il reale regime di proprietà degli immobili.
5. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di T. deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Sostiene che la CTR nel dispositivo della sentenza ha dichiarato la legittimità del solo avviso n. 63851, laddove oggetto dell’impugnazione era anche l’avviso n. 63850.
6. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., derivante dal fatto che la CTR nella motivazione della sentenza ha fatto riferimento ad entrambi gli avvisi di accertamento impugnati, mentre nel dispositivo ha menzionato il solo avviso di accertamento n. 63851.
7. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 3 d. Igs. 504/92, 10 d. I. 115/74 in combinato disposto all’art. 35 I. 865/71 e 925 cod. civ.. Sostiene che, laddove la mancata menzione nel dispositivo della sentenza dell’avviso di accertamento n. 63850 valesse come rigetto implicito dell’appello del Comune di T., la decisione sul punto sarebbe errata in quanto la contribuente era tenuta al pagamento dell’lci.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che i motivi del ricorso principale, da esaminasi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione, sono infondati, circostanza da cui deve discendere il rigetto dell’impugnazione. Ed, invero, la Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 28160 del 26/11/2008, ha affermato il principio secondo cui <<… con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l’edificazione del fabbricato rende applicabile l’ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo>> Ed inoltre: <<Occorre, tuttavia, precisare che il diritto di superficie cui ha riguardo il legislatore delegato è una situazione diversa dalla proprietà superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione. In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà, l’ICI…, sarà dovuta, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 3, n. 1, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente proprietario del suolo. E ciò per l’ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile né come area edificabile, né come terreno agricolo (cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b) e c)), non rientra nel novero di quei beni che l’art. 1, del cit. D.Lgs., dichiara tassabili ai fini ICI”. Peraltro il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, sostituendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, ha definitivamente chiarito che il titolare del diritto di superficie è soggetto passivo di imposta. Non si tratta di una norma a carattere innovativo come questa Corte ha affermato enunciando il seguente principio, condiviso dalle Sezioni Unite: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie in favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che ha sostituito il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, nella parte in cui individua il soggetto passivo dell’imposta nel titolare del diritto di superficie, eliminando sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, non ha carattere innovativo, ma meramente esplicativo e chiarificatore della portata originaria della norma modificata”>> ( conf. Cass. n. 3734 del 17/02/2010).
Nel caso che occupa, a seguito della concessione del diritto di superficie sul terreno deliberata dal comune a norma dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e pur in assenza della successiva convenzione, il diritto di superficie è stato trasferito all’A. che, avendo provveduto alla costruzione dei fabbricati, ne è divenuto proprietario e per ciò solo è tenuto al pagamento dell’Ici (cfr. Cass. n. 15447 del 30/06/2010; Cass. n. 27216 del 23/10/2013).
2. Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato. Mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 01/02/2010).
Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, è dato rilevare dal ricorso proposto dal contribuente che l’originario ricorso era stato proposto cumulativamente avverso gli avvisi di accertamento n. 63850 e n. 63851, entrambi relativi all’Ici per l’anno 2006 e che il ricorso era stato accolto integralmente dalla CTP. Ora, considerato che le ragioni per le quali la CTR ha inteso accogliere l’appello del Comune non possono che essere le medesime che sosterrebbero la decisione con riguardo all’avviso n. 63850, la causa va decisa nel merito dovendosi dichiarare la legittimità dell’avviso n. 63850.
3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale rimangono assorbiti.
4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale deriva che l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dovendosi dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento n. 63850 e n. 63851 afferenti l’Ici per il 2006. Le spese processuali relative ai giudizi di merito si compensano in considerazione delle ragioni, non attribuibili alla contribuente, che hanno determinato la mancata pronuncia circa l’avviso di accertamento n. 63850 e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza d’appello in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento n. 63850 e n. 63851 afferenti l’Ici per il 2006. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la ricorrente a rifondere al comune le spese processuali di questo giudizio che liquida in euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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