CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2017, n. 28066
Tributi – Accertamento relativo a più annualità – Recupero a tassazione di costi per operazioni inesistenti – Sanzioni – Cumulo giuridico
Ritenuto in fatto
A seguito di complessa attività di controllo effettuato nei confronti della D.L. s.a.s. di L.L. & C. e di diverse cooperative e società fornitrici di mano d’opera per prestazioni di facchinaggio, tra cui la P. Scarl, posta in liquidazione il 13.6.2002, conclusasi con p.v.c. del 17/05/2004, riguardante le annualità 1997-2002, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 4 – riprendeva a tassazione costi ritenuti indeducibili per euro 1.121.832,00 in quanto relativo ad operazioni inesistenti.
L’accertamento veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che accoglieva il ricorso, compensando le spese.
La CTR di Milano con la sentenza impugnata accoglieva l’appello e convalidava l’accertamento limitatamente ai maggiori imponibili ed alle maggiori imposte accertate, determinando la pena pecuniaria applicabile una sola volta per tutte le annualità, dal 1997 al 2002, in complessivi euro 1.806.437,38, condannando la società alla rifusione delle spese sostenute dall’Ufficio.
In particolare, i giudici ritenevano insufficienti le prove che la società contribuente aveva prodotto per dimostrare l’effettività delle prestazioni di facchinaggio rese in suo favore dalla cooperativa P. e dichiaravano la legittimità dell’atto impositivo ma, in accoglimento dell’eccezione riproposta dalla contribuente, rideterminava le sanzioni pecuniarie facendo applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472 del 1997.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso la D.L. s.a.s. articolando due motivi.
Con il primo censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deducendone la contraddittorietà nella parte in cui convalidava integralmente l’accertamento nonostante il riconoscimento della effettività di una parte delle prestazioni fatturate. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, la ricorrente si duole della omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo di impugnazione dell’atto impositivo proposto già con il ricorso introduttivo con riferimento alla intrinseca contraddittorietà dell’avviso di accertamento che, pur facendo riferimento ad operazioni “in nero” e dunque effettive, benché non contabilizzate, recuperava a tassazione i costi relativi a tutte le prestazioni di facchinaggio fatturate.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è infondato.
I due motivi – strettamente connessi in quanto relativi all’effettività delle operazioni dalle quali erano scaturiti i costi oggetto di rilievo – meritano trattazione congiunta.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che I’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (v., tra le altre, Sez. 5, n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233).
In tal caso, il giudice di merito deve prendere in considerazione il quadro indiziario complessivo, al fine di accertare se le operazioni commerciali oggetto della fornitura siano state effettivamente poste in essere e, quindi, di stabilire la reale entità dell’evasione contestata.
La sentenza impugnata è in linea con i principi sopra indicati.
Il giudice di appello non si è limitato ad elencare una serie di circostanze, asseritamente risultanti dal p.v.c, ma ha argomentato in ordine alla loro rilevanza ai fini della dimostrazione della tesi dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
L’elenco dettagliato di tali circostanze (le fatture delle prestazioni eseguite dalla Cooperativa e gli assegni relativi al loro pagamento, le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti della P. e della D.L.) e l’analisi dettagliata delle stesse, rilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza della contestazione elevata dall’Ufficio, è chiaramente funzionale, nel tenore della motivazione, a supportare l’assunto delle operazioni inesistenti sul quale il giudice di merito ha fondato il proprio logico convincimento.
Il contribuente, come emerge dalla sentenza, non ha, invece, adempiuto all’onere gravante sul medesimo di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili.
In tal senso la CTR ha posto in evidenza che le sentenze dei Tribunali di Milano e di Monza scaturite dai verbali degli Ispettori del lavoro, che avevano escluso la violazione della legge n. 1369 del 1960 in tema di illecita intermediazione di mano d’opera, non offrivano indicazioni utili alla risoluzione della presente controversia riguardando anni anteriori al 1995.
Nello stesso senso il giudicante ha logicamente argomentato che anche la relazione svolta dal consulente di parte e l’elenco delle riviste e pubblicazioni rilegate non consentivano di ritenere dimostrata nel quantum l’effettività e l’entità delle prestazioni oggetto di accertamento.
In conclusione, l’appello va rigettato. Nulla sulle spese in assenza della costituzione dell’Ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
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