CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2017, n. 22301
Istanza conglobamento invalidità – Accertamento giudiziale mancante – Non rileva
Rilevato
che con sentenza del 2.3 – 9.5.2011, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione proposta da G.U. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che gli aveva respinto la domanda, svolta nei confronti dell’Inail, diretta al conglobamento dell’invalidità riconosciutagli in precedenza dalla stessa Corte nella misura dell’11% per ipoacusia (sentenza n. 292/2005) con quella riconosciutagli ancor prima dal Pretore di Cagliari (sentenza n. 335/1989) nella misura del 7% per infortunio sul lavoro;
che a fondamento della decisione di rigetto la Corte territoriale ha rilevato che mentre per la malattia esisteva un accertamento giudiziale, altrettanto non poteva dirsi per l’infortunio, atteso che la sentenza del Pretore era una sentenza di rigetto che faceva stato sull’insussistenza del diritto e non anche in punto di percentuale di inabilità; che, inoltre, mancando la domanda di accertamento dell’inabilità anche nel presente giudizio, il conglobamento non poteva essere disposto; che per la cassazione della sentenza ricorre U.G. con un motivo, al cui accoglimento si oppone l’Inail con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
Considerato
che con un solo motivo, dedotto per violazione degli artt. 74 e 80 del d.p.r. n. 1124/65 e per vizio di motivazione, il ricorrente rileva l’illogicità della pronunzia, assumendo che doveva ritenersi implicita nel ricorso per il conglobamento la richiesta di accertamento dell’inabilità del 7% conseguente all’infortunio, atteso che nel ricorso introduttivo del giudizio aveva enunciato i fatti costitutivi della domanda volta alla costituzione della rendita unica;
che a tal riguardo aveva evidenziato che nel 1986, a seguito di infortunio sul lavoro, aveva riportato una inabilità del 7% non indennizzabile (sentenza del Pretore del 1989) e che successivamente gli era stata accertata una malattia professionale con grado di inabilità dell’11% (sentenza della Corte d’appello del 2005), per cui nel 2007 aveva chiesto il conglobamento nella rendita percepita per la malattia professionale l’inabilità permanente del 7% derivante dall’infortunio;
che il ricorso è fondato, in quanto la motivazione dell’impugnata sentenza non può essere condivisa laddove la Corte di merito, pur dando atto della circostanza che la rendita dell’11% per ipoacusia era suscettibile di conglobamento, in sede amministrativa, con una percentuale di danno preesistente da infortunio, finisce per affermare che l’accertamento dell’inabilità derivata dal pregresso infortunio non poteva essere effettuato nel presente giudizio in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dell’assicurato, non essendo sufficiente, secondo la stessa Corte d’appello, la semplice invocazione dell’esistenza del diritto al suddetto conglobamento;
che tale motivazione è contraddittoria ed errata in quanto non tiene conto del fatto che una tale domanda era già implicitamente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio in cui erano stati enunciati i fatti costitutivi posti a base della richiesta di costituzione della rendita unica;
che, infatti, questa Corte (Cass. sez. lav. n. 15898 del 14.8.2004) ha già statuito in materia affermando che la domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’INAIL per la costituzione di una rendita “da unificare ad eventuali preesistenze accertate o in corso di accertamento” configura una pretesa che, ancorché possa apparire diversificata da una pluralità di ipotesi astrattamente applicabili, è in realtà unica, nel senso che essa mira a conseguire comunque una prestazione, la cui misura spetta al giudice determinare (in senso conforme sulla unitarietà concettuale del diritto a rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale e sulla sua modulazione quantitativa nel tempo a seconda del succedersi degli eventi inabilitanti o dell’evoluzione dello stato patologico v. Cass. sez. lav. n. 15074 del 6.6.2008; egualmente, sulla valutazione complessiva dei postumi e sulla liquidazione di un’unica rendita ove l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo v. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 26997 del 27.12.2016);
che, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento, per un nuovo esame del merito, alla Corte d’appello di Cagliari che, in diversa composizione, si pronunzierà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
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