CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 settembre 2017, n. 20766

Pensione di reversibilità – Trattenute fiscali – Restituzione – Tassazione esclusiva nel paese di residenza del pensionato – Compensazione delle spese – Contrasti giurisprudenziali sull’argomento

Considerato in fatto che

1. la Corte d’appello di Roma, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di L.S.D. volta ad ottenere la restituzione delle trattenute fiscali operate dall’Inps sui ratei di pensione di reversibilità, visto l’art. 353 cpc ha rimesso la causa davanti al giudice di primo grado per la decisione disponendo la compensazione delle spese del doppio grado.

2. Ricorre in cassazione la ricorrente L.S. lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 cpc e 24 Cost. in relazione alla pronuncia di compensazione delle spese disposta dalla Corte. Resiste l’Inps.

Ritenuto in diritto che

3. La ricorrente, residente in Argentina, lamentava, con il ricorso al Tribunale, che in base alla convenzione Italo Argentina le pensioni erogate erano soggette a tassazione solo nel paese di residenza del pensionato e che, pertanto, illegittimamente l’Inps aveva operato le ritenute fiscali per Euro 826,71 che, pertanto, le dovevano essere rimborsate.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del G.O. e non già del giudice tributario ed ha richiamato, a conferma della sua decisione, la sentenza della SU n. 15031/2009 che, a definizione di un contrasto, aveva affermato la giurisdizione del G.O.. La Corte territoriale ha poi disposto la compensazione delle spese di causa in ragione dei contrasti giurisprudenziali sull’argomento.

4. La censura della ricorrente circa le spese è infondata tenuto conto del testo degli artt. 91 e 92 cpc applicabile ratione temporis grattandosi di giudizio iniziato in Tribunale in data antecedente al 4/7/2009, ma successivamente alla modifica introdotta ad opera dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dall’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modif., nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006) che ha introdotto la previsione dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi” sui quali si fonda la compensazione delle spese.

Nella fattispecie il giudice di merito ha, infatti, esposto le ragioni della decisione della compensazione effettuando una valutazione discrezionale, non arbitraria, ma fondata sul rilievo dell’affermarsi ,solo in epoca recente, della giurisdizione del giudice ordinario. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle norme citate che avrebbe potuto ravvisarsi solo nel caso di condanna della parte non soccombente.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna della ricorrente soccombente a pagare le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.