CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2016, n. 23484

Contenzioso tributario – Sentenza d’appello da motivare – Sentenza della CTR che si rifà in modo apodittico alle conclusioni del primo giudice senza indicarne le ragioni – Vizio di omessa motivazione

Ritenuto in fatto

1. A seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della C. T. s.r.l., ora in liquidazione, l’Agenzia delle entrate di Livorno emetteva nei confronti della predetta società contribuente avviso di accertamento ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per maggiori ricavi emersi a seguito di rideterminazione dei valori di vendita degli immobili ceduti dalla suddetta società nel corso dell’anno di imposta 2004.

2. Il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il predetto atto impositivo veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno con sentenza impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con sentenza n. 5 del 25 gennaio 2011, confermava la statuizione di primo grado.

La CTR motivava la decisione di rigetto dell’appello sostenendo che la società appellante aveva riproposto “le medesime argomentazioni ed esposte in primo grado … ben considerate e ponderate dai Giudici di prime cure”, che risultavano “corrispondenti a previsione di legge tutti gli atti effettuati dall’Ufficio in materia di ripresa a tassazio(ne) dei valori normali attribuiti ad immobili compravenduti nell’esercizio in questione sia in punto di diritto che di fatto, ed insussistenti le “censure coltivate dal contribuente (…) per vizi degli atti sia in ordine alla applicazione dei parametri degli studi di settore che nell(e) valutazioni e quantificazioni nel merito a seguito ed in dipendenza di apposite perizie tecniche effettuate con apposito sopralluogo ed inconsistenti “le contestazioni formulat(e) dall’appellante (…) attesa anche la giurisprudenza superiore citata in atti, la documentazione interessata a conoscenza delle parti e in atti processuali:

3. Avverso detta statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo articolato sotto diversi profili, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso, sollevando l’eccezione di improponibilità dell’impugnazione perché tardivamente proposta – in data 9 marzo 2013 – rispetto alla data – del 21 luglio 2011 – di notifica della sentenza di appello effettuata presso il domicilio eletto.

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate, di inammissibilità del ricorso perché tardivamente notificato.

Sostiene al riguardo la controricorrente di aver provveduto a notificare la sentenza impugnata alla società contribuente in data 21 luglio 2011 a mezzo raccomandata postale inviata presso il domicilio eletto della controparte presso il proprio difensore: pertanto il termine per la notifica del ricorso scadeva in data 4 novembre 2011 mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 9 marzo 2012.

2. L’eccezione è infondata in quanto l’Agenzia delle entrate non ha dimostrato di aver effettuato la notifica della sentenza, non essendo rinvenibile agli atti del fascicolo d’ufficio e di quello di parte, l’avviso di ricevimento del piego postale a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate avrebbe provveduto alla notifica della sentenza alla controparte. Documento che non risulta neanche allegato al controricorso, diversamente da quanto in esso si afferma.

2.1. In mancanza della prova della notifica della sentenza, il c.d. termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione, stabilito – secondo il combinato disposto dagli artt. 49 d.lgs. n. 546 del 1992 e 327, primo comma, c.p.c., nella versione anteriore alla modifica operata dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009, inapplicabile al giudizio ai sensi dell’art. 58, comma 5, della stessa legge – in un anno dal 25 gennaio 2011, data di pubblicazione della sentenza mediante deposito in segreteria, siccome attestato dal timbro del segretario recante la relativa sottoscrizione, apposti sul frontespizio della stessa, e scadente in data 11 marzo 2012 (computando i quarantasei giorni relativi all’interruzione per il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2011 e tenendo conto che il 2012 è stato anno bisestile), risulta rispettato. Infatti, il ricorso risulta spedito per la notificazione all’Agenzia delle entrate (momento rilevante dal lato del notificante, secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione postulato da Corte Cost. sent. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004) in data 9 marzo 2012 e quindi prima della scadenza del predetto termine.

3. Venendo al motivo di ricorso, la società ricorrente, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, sostiene che la stessa è “autoreferenziale, fondandosi su affermazioni tautologiche” (così a pag. 18 del ricorso), che non è dato rinvenirvi “il percorso logico-giuridico che abbia indotto il giudice di appello al rigetto dell’impugnazione di merito (pag. 19), non risultando dalla stessa quali potessero essere de medesime argomentazioni ed esposte in primo grado e comunque ben considerate e ponderate dai Giudici di prime curo (pag. 2 della sentenza impugnata), quali “gli atti effettuati dall’Ufficio” “corrispondenti a previsioni di leggo, per quale ragione insussistenti le “censure coltivate dal contribuente” e inconsistenti de contestazioni dell’appellante”.

4. Il motivo è fondato e va accolto.

5. Il contenuto della motivazione della decisione impugnata è il seguente: «Questa Commissione, esaminati gli atti in fascicolo, ritiene che l’appello debba essere respinto atteso che con lo stesso vengono riproposte le medesime argomentazioni ed esposte in primo grado e comunque ben considerate e ponderate dai Giudici di prime cure. Si osserva infatti che risultano corrispondenti a previsioni di legge tutti gli atti effettuati dall’Ufficio in materia di ripresa a tassazio dei valori normali attribuiti ad immobili compravenduti nell’esercizio in questione sia in punto di diritto che di fatto. In particolare si deve rilevare la insussistenza delle censure coltivate dal contribuente, se pure diffusamente, per vizi degli atti sia in ordine alla applicazione dei parametri degli studi di settore che nella valutazioni e quantificazioni nel merito a seguito ed in dipendenza di apposite perizie tecniche effettuate con apposito sopralluogo. In ordine alle contestazioni formulata dall’appellante questo Collegio ne rileva l’inconsistenza attesa anche la giurisprudenza superiore citata in atti, la documentazione interessata a conoscenza delle parti e in atti processuali».

Si è ritenuto opportuno trascrivere pedissequamente la motivazione della sentenza gravata perché da essa traspare evidente la superficialità, non solo tematica, con cui la Commissione di appello ha liquidato le “censure coltivate dal contribuente (…) pure diffusamelo nell’atto di appello, che la società ricorrente, nel rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, ha integralmente trascritto nel ricorso.

5.1. Invero, così argomentando, i giudici di appello sono incorsi nel denunciato vizio, costituendo ius receptum che la motivazione deve ritenersi omessa e/o insufficiente e/o illogica «quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento» (v. ex multis Cass. n. 22242/2012; n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 21447/2009, n. 13001/2010). Come ben s’intende leggendo la motivazione resa dalla Commissione di appello, la stessa fa delle generiche, anapodittiche affermazioni in ordine alle ragioni poste a base del decisum, esternando acritica condivisione per l’operato dei Giudici di prime cure, senza dare contezza alcuna né del contenuto intrinseco delle ragioni della decisione di questi ultimi, né delle critiche a questa mosse dall’appellante, né infine dell’iter seguito e dei concreti elementi utilizzati nel percorso decisionale, omettendo, ad esempio, di specificare (non essendo peraltro desumibile dal contesto): a) quali siano le “previsioni di legge” cui gli atti dell’Ufficio risultano corrispondenti; b) le ragioni di “insussistenza delle censure coltivate dal contribuente (…) per vizi degli atti”; c) quali e a chi riferite le “perizie tecniche effettuate con apposito sopralluogo”; d) quale sia, in quali atti sarebbe stata citata “la giurisprudenza superiore”, quale la “documentazione interessata a conoscenza delle parti e in atti processuali ed in che modo renderebbero inconsistenti le contestazioni della parte appellante.

5.2. La decisione della CTR è, quindi, insufficientemente motivata, non avendo indicato gli elementi dai quali i giudici di merito hanno tratto il loro convincimento. Ed infatti, ai fini della sufficienza della motivazione non basta che il giudice si limiti ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della motivazione, essendo necessaria la descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della motivazione stessa (cfr. Cass. n. 1236 del 2006; conf. n. 27935 del 2009, n. 15964 del 2016).

5.3. Applicato alla sentenza impugnata tale strumento di analisi del contenuto motivazionale, si constata che le dichiarazioni di giudizio statico (e cioè che gli atti dell’Ufficio corrispondono a previsioni di legge; che le censure di vizi degli atti mosse dalla contribuente sono insussistenti) non sono accompagnate, come sarebbe stato necessario, oltre che dalla specificazione dei fatti di causa e delle relative prove – essendo del tutto insufficiente il generico riferimento fatto dalla CTR alle leggi cui corrispondevano gli atti dell’Ufficio finanziario, ad “apposita perizie tecniche effettuate con sopralluogo, alla “giurisprudenza superiore citata in atti” e alla “documentazione interessata a conoscenza delle parti e in atti processuali – anche dalla corrispondente dichiarazione di giudizio dinamico, con la descrizione del processo di formazione del medesimo.

6. Da quanto detto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.