CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11222 depositata il 31 maggio 2016

TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – PRETESA TRIBUTARIA INESISTENTE – COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI – POSSIBILITA’ DI RISOLVERE LA CONTROVERSIA IN AUTOTUTELA – MOTIVAZIONE ILLOGICA ED ERRONEA – DIRITTO COSTITUZIONALE DI RICORRERE IN GIUDIZIO – REGOLAMENTO DELLE SPESE SECONDO SOCCOMBENZA

FATTO E DIRITTO

I contribuenti ricorrono, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Trieste, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con cui la CTP di Udine, in giudizio avente ad oggetto il ricorso da essi proposto avverso avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate relativo ad imposta di registro su atto del Tribunale di Udine 2-2-2011, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere (lo stesso Ufficio aveva riconosciuto che era avvenuto il pagamento dell’imposta ed aveva proceduto all’annullamento dell’avviso), con compensazione delle spese; al riguardo di detta compensazione, la CTP ha evidenziato che il ricorrente si era difeso in proprio, e, come avvocato, attesa l’esiguità della somma in contestazione (euro 180,00), avrebbe dovuto sapere di potere ricorrere all’istituto dell’autotutela, senza intraprendere un’iniziativa giudiziaria; la CTR, in particolare, precisato che oggetto dell’impugnazione era solo la disposta compensazione delle spese, ha al proposito affermato che, pur non potendosi negare la libertà di scelta sulla via per far valere le proprie ragioni (giudiziaria o in autotutela), era opportuno, al fine di evitare il proliferare dei contenziosi (concausa della lentezza del sistema giudiziario), non incoraggiare il ricorso alla via giudiziaria allo scopo di poter lucrare sulle spese di lite.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso, assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis cpc, può essere definito ex art. 375 cpc.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunziando – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e/o 15 d.lgs 546/92 e/o 91 e/o 92 cpc, si duole che la CTR abbia ritenuto “gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione della lite” le circostanze che l’Avv. B. si sia difeso in proprio ed abbia agito in giudizio anziché formulare un’istanza di autotutela, senza peraltro esaminare né il rapporto di causalità che ha dato origine al contenzioso né l’inesistenza di una istruttoria preliminare da parte dell’Amministrazione.

Il motivo è fondato.

Va preliminarmente precisato che, in tema di spese processuali, l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla l. 263/2005 e poi modificata dalla L. 69/2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. 2883/2014); questa Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. 12893/2011).

Nella fattispecie in esame, la CTR, integrando e precisando la motivazione dei primi Giudici, ha esplicitamente indicato in sentenza le (su esposte) ragioni che giustificavano l’operata compensazione da parte della CTP; siffatte ragioni, con le quali sostanzialmente si è evidenziata l’opportunità di risolvere in via di autotutela le controversie al fine di evitare il proliferare di contenziosi al fine di lucrare sulle spese processuali, appaiono palesemente illogiche ed erronee, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Friuli Venezia-Giulia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.