CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14623 depositata il 18 luglio 2016
LAVORO – RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO – RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE EROGATO DALLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – ANNULLAMENTO
Svolgimento del processo
La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti di rigetto della domanda di R.A. volta ad accertare l’illegittimità dell’annullamento dell’iscrizione disposto d’ufficio dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali per il periodo dal 1992 al 1996 nonché l’illegittimità della revoca della pensione di inabilità concessa a decorrere dal 1 gennaio 1997 con conseguente obbligo della Cassa di ripristinare il trattamento pensionistico con gli arretrati.
La Corte ha rilevato che la pensione d’inabilità, concessa con decorrenza 1/1/97, era stata revocata dalla Cassa per non avere il R. espresso l’opzione ex art. 34 L. n. 414/1991 risultando egli iscritto contemporaneamente anche all’Ente Nazionale di Previdenza Consulenti del lavoro.
Ha osservato, inoltre, circa l’eccezione proposta dalla Cassa di un precedente giudicato accolta dal Tribunale, che tale eccezione era stata correttamente sollevata dalla Cassa; che nessun abuso dei poteri d’ufficio si era verificato avendo il primo giudice invitato la Cassa a produrre certificazione del passaggio in giudicato della precedente sentenza; che il giudicato si era formato in relazione ad un precedente ricorso ex art. 700 e successivo giudizio di merito, aventi anch’essi ad oggetto il ripristino del trattamento pensionistico fondato su una interpretazione dell’art. 34 L. n. 414/1991 che faceva salvi i diritti quesiti i quali, secondo il R., erano anche quelli, come la sua pensione, sorti dopo l’entrata in vigore della legge ma la cui patologia risaliva al 1980.
La Corte ha poi ritenuto che la Cassa aveva provato il pagamento dei ratei di pensione di cui chiedeva la restituzione e, infine, ha rigettato le doglianze dell’appellante circa la condanna al pagamento delle spese processuali. Ha rilevato a riguardo che il R. non aveva effettuato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusione dell’atto introduttivo non potendosi considerare equipollente la dichiarazione effettuata dal suo procuratore.
Avverso la sentenza ricorre il R. con 5 motivi. Resiste la Cassa con controricorso illustrato ulteriormente con memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 416 e 112 cpc ed ogni altra norma in materia di allegazione dell’eccezione del giudicato. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte aveva ritenuto sufficiente la generica deduzione del passaggio in giudicato della sentenza.
2) Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 416, 421 cpc 2697 cc nonché altra norma in tema di decadenza dalla prova ed erroneo esercizio dei poteri istruttori.
Censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva esercitato i poteri ufficiosi al fine di acquisire la prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza intercorsa tra le parti.
3) Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 112 cpc e altre norme in tema di giudicato. Contesta l’affermazione della Corte secondo cui i due giudizi avevano lo stesso oggetto.
I tre motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
La Corte ha premesso che la pensione di inabilità percepita dal R., con decorrenza 1/1/1997, era stata revocata dalla Cassa Ragionieri per non avere il ricorrente espresso l’opzione di cui all’art. 34 L. n. 441/1991 (ndr art. 34 L. n. 414/1991) risultando egli iscritto contemporaneamente anche all’Ente Nazionale di Previdenza Consulenti del lavoro con decorrenza antecedente al riconoscimento della pensione.
Il ricorrente fondava la sua domanda di illegittimità dell’annullamento d’ufficio della sua iscrizione alla Cassa Ragionieri e della conseguente domanda di ripristino della pensione di inabilità dallo stesso goduta con decorrenza dall’1/1/1997 sul secondo comma dell’art. 34 citato che fa salvi “i diritti quesiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già maturato il diritto a pensione”.
Secondo il ricorrente egli aveva diritto al mantenimento della pensione d’inabilità, pur in difetto di opzione, avendo maturato i relativi requisiti prima dell’entrata in vigore della L. n. 414/1991 e dunque essendo applicabile nei suoi confronti l’art. 34 citato, dovendosi intendere per diritti quesiti anche quelli, come la sua pensione, sorti dopo l’entrata in vigore della legge ma le cui condizioni erano maturate in data antecedente.
Deve rilevarsi, peraltro, che nel presente giudizio viene in rilievo soltanto la questione del giudicato accolta dalla Corte territoriale non avendo il ricorrente riproposto censure attinenti all’interpretazione dell’art. 34 citato, né viene prospettato che il rigetto dell’eccezione di giudicato avrebbe consentito l’accoglimento della sua domanda.
Circa le censure relative alla regolarità e tempestività dell’eccezione di giudicato ed alla prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza del Tribunale di Chieti intercorsa tra le parti, va rilevato, in primo luogo, che detta eccezione non richiede formule particolari e che dal contenuto della memoria della Cassa in primo grado, come riportato nel controricorso, essa risulta formulata in modo chiaro ed inequivoco.
E’, altresì, infondata l’affermazione del ricorrente secondo cui la Cassa era decaduta dall’eccezione non avendo depositato una certificazione del passaggio in giudicato della sentenza intercorsa tra le parti contestualmente alla costituzione in giudizio in primo grado. Deve rilevarsi, infatti, che trattandosi di giudicato esterno ben poteva essere rilevato d’ufficio che, come affermato da questa Corte (cfr ord. N. 12159/2011) “l’esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo”.
La circostanza che il Tribunale ha anche disposto l’acquisizione di certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza indicata dalla Cassa non costituisce alcuna violazione dei poteri officiosi del giudice, ma anzi ne costituisce una corretta applicazione avendo il giudice ritenuto di dover integrare la prova del giudicato, già emergente dagli atti.
Quanto alla stessa sussistenza del giudicato la Corte ha affermato che tra i due procedimenti vi era una sostanziale identità in quanto in entrambi il ricorrente fondava la sua domanda di illegittimità dell’annullamento d’ufficio della sua iscrizione e della conseguente domanda di ripristino della pensione sul secondo comma dell’art. 34 citato che fa salvi “i diritti quesiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già maturato il diritto a pensione”.
Le affermazioni della Corte territoriale non sono censurabili. Nel ricorso il R. ha riportato integralmente la precedente sentenza del Tribunale di Chieti passata in giudicato e dall’esame della stessa emerge con chiarezza che il Tribunale ha accertato la legittimità del provvedimento della Cassa di sospensione della pensione di inabilità concessa al R. con decorrenza dall’1/1/97. Il ricorso del R. nel precedente giudizio era, al pari del presente giudizio, fondato sulla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui il trattamento pensionistico di inabilità oggetto del provvedimento di revoca concretava un diritto quesito con conseguente sua intangibilità. Il Tribunale, anche in quel giudizio rilevava che era inconferente il richiamo ai diritti quesiti avendo il R. maturato il diritto alla pensione di inabilità in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 414/1991 che introduceva l’obbligo di opzione.
La circostanza che con il precedente giudizio era impugnata la sospensione della pensione di inabilità e nel presente giudizio la revoca di detta pensione non esclude il giudicato atteso che anche nel precedente giudizio il Tribunale era chiamato ad accertare la legittimità della decisione della Cassa assunta a seguito del mancato esercizio da parte del R. dell’opzione nonché la sussistenza dì un diritto quesito del ricorrente a mantenere la pensione di inabilità sebbene maturata in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 414/1991 citata.
Con il precedente giudizio il ricorrente aveva esplicitamente investito il Tribunale di Chieti della medesima questione che costituisce l’oggetto dell’odierno giudizio, e cioè della legittimità della decisione assunta dalla Cassa sul presupposto del mancato esercizio dell’opzione di cui all’art. 34 citato. Tale preclusione risulta evidente in quanto il secondo giudizio ha finalità identiche a quelle del primo.
In tema di efficacia del giudicato questa Corte ha enunciato il principio che “Qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il “petitum” del primo; l’autorità del giudicato non è di ostacolo all’allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo, processo, (cfr Cass. 25862/10, Cass. n. 8650/2010, Cass. 9512/2009, SSUU n. 14294/07).
4) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 cpc, degli artt. 2699 e 2720 c.c. e altre norme sulla valutazione delle prove in particolare quella documentale, su massime di esperienza; nonché omesso esame di fatto principale. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto provata la corresponsione al R. dei ratei di pensione conseguentemente condannandolo alla restituzione.
Il motivo è inammissibile. Pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, la censura risulta sostanzialmente intesa a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito. Il motivo si incentra essenzialmente sulla prova, che la ricorrente ritiene non raggiunta, dell’avvenuta corresponsione dei ratei di pensione di cui la Cassa ha chiesto la restituzione. A riguardo la Corte ha richiamato sia la raccomandata del 27/4/2004 con la quale la Cassa aveva richiesto la restituzione dei ratei sia gli estratti dei ratei pensionistici erogati ritenendo tale documentazione idonea a fondare la domanda di restituzione avanzata dalla Cassa.
5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art 152 disp att. in tema di esonero dal pagamento delle spese processuali. Osserva che la Corte d’appello aveva rilevato che l’art. 152 citato imponeva all’interessato di effettuare personalmente apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo impegnandosi altresì a comunicare fino a che il processo non fosse definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito e che la dichiarazione del solo procuratore non poteva ritenersi equipollente. Lamenta che la Corte territoriale non aveva valutato che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio era stata depositata unitamente al ricorso introduttivo in primo grado e che tale circostanza era stata rilevata nell’atto di appello.
Il motivo è fondato.
Il ricorrente, ai fini dell’autosufficienza del ricorso in Cassazione, ha riprodotto l’atto di appello con cui lamentava la condanna alle spese processuali contenuta nella sentenza del Tribunale benché egli avesse dichiarato nel ricorso introduttivo di essere in possesso del requisito reddituale per fruire dell’esonero dal pagamento delle spese processuali ed avesse allegato al ricorso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Deve ritenersi che l’espressa menzione nel ricorso del possesso dei requisiti per l’esonero dal pagamento delle spese processuali unitamente al deposito di autocertificazione sul reddito costituiscano fatti sufficiente a riconoscere il diritto del ricorrente al richiesto esonero.
In tal senso questa Corte ha affermato (cfr ord n. 16284/2011) che l’art. 152 va interpretato nel senso che “della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo”.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in accoglimento del quinto motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito dichiarando non dovute le spese processuali relative al giudizio del Tribunale.
Nulla per spese in relazione anche al presente giudizio di Cassazione in assenza di dichiarazione della parte di avvenuta modifica delle condizioni reddituali già oggetto dell’autocertificazione.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e provvedendo nel merito dichiara non dovute le spese processuali relative al giudizio di Tribunale nulla per spese relative al presente giudizio di Cassazione.
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