CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 1466 del 27 gennaio 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – ISTANZA DI REVOCAZIONE – CONDIZIONI – ALTERATA PERCEZIONE DEI FATTI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. di G.K. & C. s.n.c. e le socie, K.G. e A.M.C., propongono ricorso per cassazione avverso sentenza della C.T.R. del Veneto che ha rigettato istanza di revocazione avverso precedente sentenza (n. 12/11/2007), che aveva affermato la legittimità degli avvisi di accertamento rispettivamente notificati alle ricorrenti per ILOR ed IRPEF 1996, quanto alla parte fondata sulle movimentazioni dei conti correnti bancari intestati alla società ed alle socie, e la loro illegittimità, quanto alla parte fondata sulle movimentazioni di conti correnti intestati ad altri soggetti, diversamente collegati alla società (in particolare: al fratello delle socie).
Le ricorrenti avevano prospettato quale errore revocatorio la circostanza che i giudici d’appello, nel valutare l’eccezione della ricorrente relativa al metodo (analitico e non induttivo) seguito dall’Ufficio, avevano affermato, contrariamente al vero, che tale motivo, dedotto in primo grado, pur richiamato come fatto storico nell’appello delle contribuenti, non era stato sviluppato come motivo d’appello e doveva, quindi, essere considerato abbandonato.
I giudici di appello hanno disatteso l’istanza revocatoria, negando la ricorrenza di un vizio revocatorio sul presupposto che quello prospettato, non configura errore di fatto percettivo d’immediato riscontro, quanto piuttosto valutazione della realtà processuale che transita necessariamente per l’attività d’interpretazione ed è, in quanto tale, estraneo all’ambito di applicazione dell’istituto della revocazione.
Avverso tale decisione, le ricorrenti propongono sei motivi di ricorso “relativi alla parte rescindente”.
L’Agenzia resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti deducono:
a) insufficienza della motivazione, che la rende inidonea a giustificare la decisione (art. 360 n. 5 c.p.c.);
b) “error in procedendo (art. 360 n. 4 c.p.c.): la presenza di un’impugnazione in cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e per error in procedendo (art. 360 n. 4 c.p.c.) sempre in relazione all’omessa pronuncia su motivo espressamente riproposto con l’appello incidentale non escludono necessariamente che, nel caso di specie, sia ravvisabile anche un errore revocatorio che abbia provocato (senza coincidere con essi) l’omessa pronuncia e l’error in procedendo”;
c) “Violazione della disciplina della revocazione nel giudizio di Cassazione (art. 360 n. 3 c.p.c.: la presenza di un’impugnazione in cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c. e per error in procedendo (art. 360 n. 4 c.p.c.), sempre in relazione all’omessa pronuncia su motivo espressamente riproposto con l’appello incidentale, non escludono necessariamente che nel caso di specie su ravvisabile anche un errore revocatorio che abbia provocato (senza coincidere con essi) l’omessa pronuncia e l’error in procedendo”;
d) “contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c). Contraddittorietà della motivazione della sentenza, laddove prima afferma (correttamente) che il ricorso in revocazione è stato proposto prima del ricorso in cassazione e poi stabilisce che “quando una sentenza del giudice tributario sia stata impugnata con i mezzi d’ordinario gravame, i cui termini risultano pendenti, non è ammessa la revocazione”;
e) “violazione e falsa applicazione della disciplina della revocazione, e segnatamente del principio di concorrenza tra ricorso in revocazione e ricorso in cassazione (desumibile in particolare dall’art. 398 c.p.c.), laddove la sentenza stabilisce che quando una sentenza del giudice tributario sia stata impugnata con i mezzi d’ordinario gravame, i cui termini risultano pendenti, non è ammessa la revocazione (art. 360. n. 3. c.p.c.)”;
f) “nullità del procedimento: omesso esame del motivo di appello contenuto nell’appello incidentale (art. 360 n. 4 c.p.c.)”.
Le doglianze sono inammissibili.
Deve invero, in primo luogo considerarsi che i motivi di ricorso proposti dalle contribuenti, non forniscono adeguata ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. (applicabili ratione temporis), in tema di “quesito di diritto” e “momento di sintesi”; prescrizioni che sono violate, quando i termini della questione che si intende introdurre con il motivo, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dalla disposizione (v. Cass. ss.uu. 3519/08, 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07).
Le doglianze, peraltro, non colgono la ratio della decisione impugnata coerentemente ispirata al consolidato criterio, secondo cui “revocatorio” non può considerarsi né l’errore di diritto né qualsiasi errore di fatto; ma soltanto l’errore di fatto, che si risolva in un’alterata percezione dei fatti di causa e che, inoltre, presenti (oltre che i caratteri dell’essenzialità e della decisività ai fini della pronunzia) quello dell’estraneità a punti controversi su cui il giudice si sia pronunciato nonché quello dell’assoluta evidenza e della semplice ed immediata rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa (Cass. 22171/10, 16447/09, 26022/08, 17443/08, 5075/08, 14608/07, 24856/06 8295/05); caratteristiche cui, d’altro canto, non risponde l’istanza revocatoria proposta dalle ricorrenti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ed attesa altresì la conseguente inammissibilità dei motivi “relativi alla fase rescissoria”, s’impone il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessive € 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.
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