CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 26102 del 30 dicembre 2015
RITENUTO IN FATTO
I signori O. F. e L. C., già rispettivamente socio accomandante al 95% e socia accomandataria al 5% (fino al 26 giugno 1999) della società “GMT s.a.s.” (poi asseritamene trasformatasi in “GMT G. M. T. i D. V. F. & C. s.a.s.”, con trasferimento della sede legale in Irlanda), impugnavano l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di Iva e imposte dirette per l’anno 1998, derivante dal maggior reddito d’impresa accertato con metodo induttivo a carico della società, e imputato ai soci ai sensi dell’art. 5, D.P.R. n. 917/86.
I contribuenti eccepivano la nullità dell’accertamento in quanto sottoscritto da soggetto non abilitato, in contrasto con l’artt. 42 del D.P.R. n. 600/73, nonché la violazione degli artt. 7, comma 1 e 12, comma 7, della L. n. 212/00, oltre all’erronea applicazione del metodo induttivo.
L’adita C.T.P. di Roma respingeva il ricorso, mentre la C.T.R. del Lazio lo accoglieva, disponendo l’annullamento dell’avviso, a causa della ritenuta nullità del giudizio, in quanto celebrato senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società, litisconsorte necessario.
Per la cassazione della sentenza d’appello n. 26/14/09 del 4.2.2009 l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso solo la socia LORA Catherine, sollevando varie eccezioni di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e dell’art. 59 comma 1 lett. b) del D.Igs. 546/92 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.
2. Lamenta parte ricorrente che il giudice di secondo grado, dopo aver correttamente rilevato che, “trattandosi di giudizio promosso da soci di sas, il litisconsorzio non era stato correttamente integrato e che dunque il processo era nullo”, si è limitato ad accogliere l’appello del contribuente, “invece di rimettere le parti dinanzi al giudice di primo grado”.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
4. Preliminarmente, vanno respinte sia le censure di “inammissibilità della impugnazione per nullità e/o inesistenza della notifica”, confusamente formulate dalla controricorrente con riguardo alla dedotta illeggibilità della firma della relata di notifica (v. punto 2 del controricorso) – in quanto la sottoscrizione ad opera di un Avvocato o Procuratore dello Stato diverso dall’Avvocato dello Stato che ha sottoscritto i motivi di ricorso (nella specie, Gianna Galluzzo) non supera la presunzione di appartenenza del notificante al medesimo Ufficio -, nonché alla mancata “menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario”, ovvero al fatto “che le buste con cui sono notificati gli atti devono contenere tra l’altro la sottoscrizione ed il domicilio del notificante” (v. punto 3 del controricorso) – per difetto di autosufficienza del rilievo -, sia la censura di “inammissibilità del ricorso” formulata nel successivo punto 4 del controricorso, palesemente infondata per non essersi affatto la ricorrente limitata ad indicare le norme asseritamene violate.
5. Nel merito, l’error in procedendo commesso dal giudice d’appello, segnalato in questa sede dall’amministrazione ricorrente, è palese.
6. Invero, il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci poggia sulla automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; e ciò per la ragione che essa non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass. n. 20075 del 2014). L’ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società è stata peraltro affermata anche in materia di Irap (imposta ritenuta assimilabile all’Ilor in forza del suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità: cfr. artt. 17, comma 1, e 44, D.Lgs. n. 446/97), in quanto anch’essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 917/86, come le imposte sui redditi (Cass. s.u., sent. n. 10145 del 2012; Cass., sent. n. 13767 del 2012).
7. In tutti questi casi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 546/92, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. s.u., sent. n. 14815 del 2008; conf., ex multis, Cass., sent. n. 1047 del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012).
8. Pertanto, ove in sede di legittimità emerga una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29), nè dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/92, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi – in ipotesi anche d’ufficio – l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., s.u. n. 3678 del 2009; conf. Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007).
9. In tal senso deve quindi disporsi per la controversia in oggetto, concernente appunto gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, ed integrante perciò un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario; di qui la necessità di rinnovare ab origine la celebrazione del giudizio di merito, previa declaratoria di nullità dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, n la Camera di consiglio del 9 dicembre 2015.
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