CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 26150 depositata il 30 dicembre 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento ICI, per l’anno 1999, relativo al maggior valore attribuito ad un immobile ricadente nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone, in relazione alla accertata natura edificabile, deducendo carenze motivazionali, sproporzione tra il valore accertato e quello reale e chiedendo, comunque, la disapplicazione delle sanzioni, stante l’incertezza sulla normativa impositiva.
L’adita CTP di Modena, rigettava il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti impositivi, limitandosi a disporre l’annullamento delle sanzioni, giusta decisione che, sull’appello principale della società ed incidentale del Comune, veniva confermata dalla CTR con la sentenza in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata.
Il Comune ha, quindi, proposto il ricorso di che trattasi, che ha affidato a due mezzi. L’intimata società controdeduce e propone ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resiste il Comune, giusto controricorso incidentale. In vista della pubblica udienza il Comune ha depositato memoria, con il quale insiste nelle rassegnate domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della CTR, in questa sede impugnata, ha confermato quella di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’originario ricorso della società nel merito, tranne che per le sanzioni, avendole ritenuto non applicabili.
La CTR ha giustificato il decisum rilevando, che “l’Ufficio aveva prodotto una documentazione completa e molto precisa, che è stata posta dell’accertamento”, aggiungendo che risultavano “rispettati i criteri indicati nell’art.5 n.5 della Legge ICI” e che, d’altronde il ricorso in appello non conteneva “elementi nuovi da indurre a modificare la decisione di I °grado”.
L’impugnazione di tale decisione, viene affidata dal Comune a due mezzi
Con il primo motivo, il Comune censura la sentenza per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, consistente nella mancata valutazione di obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme, con riferimento all’applicabilità dell’art.8 del D.Lgs n. 546/1992.
Anche la società, con il primo mezzo, muove alla decisione del Giudice di appello censure per vizio di motivazione.
Segnatamente, la società lamenta l’omessa valutazione di circostanze concernenti elementi idonei ad influire sulla valutazione dell’area e desumibili da consulenza tecnica versata in atti, nonchè l’erroneità dei riferimenti relativi ai Valori OVI ed a quelli utilizzati a fini comparativi.
Entrambe le doglianze risultano fondate, alla stregua di consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale.
Costituisce, in vero, ius receptum che ” la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n.1539/2003; n.6233/2003; n.2196/2003; n.11677/2002) ed, altresì, che è configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n.1539/2003; n.6233/2003; n.2196/2003; n.11677/2002) ed, altresì, che è configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).
Nel caso, la sentenza disattende tali consolidati e condivisi principi, in quanto il richiamo alla decisione resa in primo grado, è operato in modo acritico, e, d’altronde, le espressioni utilizzate risultano assolutamente generiche, non essendo indicati i concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale.
In buona sostanza, deve ritenersi che l’impugnata sentenza non offra contezza dell’iter decisionale seguito, per disattendere le ragioni prospettate dal Comune e dalla società, rispettivamente, con il primo motivo del ricorso principale e con il primo mezzo dell’impugnazione incidentale e, d’altronde, che gli elementi pretermessi, siano rilevanti agli effetti della decisione.
Il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.8 del D.Lgs n.546/1992, per non avere indicato e ricostruito i fatti indice dell’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, resta assorbito, mentre va rigettato, per infondatezza, il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale, è stata dedotta la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 cpc, per avere la sentenza di appello omesso “di pronunciarsi in merito al secondo motivo di gravame”, con il quale si censurava la decisione di primo grado per non avere pronunciato e rilevato la evidente sproporzione tra il valore reale dell’area ed il valore accertato.
In vero, per condiviso orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che “Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, da un lato, non e’ condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall’altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonche’ dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata”(Cass. n.15802/2005, n. 18653/2004).
Nel caso,la decisione impugnata risulta in linea con il trascritto principio avendo confermato la sentenza di primo grado, – la quale aveva emesso specifica pronuncia con la quale aveva determinato il valore dell’area,- nella dichiarata condivisione dell’operato della CTP, evincendosi dagli atti che “L’ufficio aveva prodotto una documentazione completa e molto precisa, che è stata posta a base dell’accertamento”.
Vanno, dunque, accolti il primo motivo sia del ricorso principale che di quello incidentale, dichiarato assorbito il secondo mezzo del ricorso principale e rigettato il secondo motivo dell’impugnazione incidentale.
La decisione, impugnata va cassata in relazione ai ogr motivi accolti, con rinvio Valtra sezione della CTR di Bologna, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, pronuncerà sul merito e sulle spese del giudizio di Cassazione, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti indicati, entrambi i ricorsi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia per il riesame ad altra sezione della CTR di Bologna, anche per le spese; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo mezzo dell’impugnazione incidentale. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile l’01 dicembre 2015
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