CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4883 depositata il 11 marzo 2016 – Va censurata la pronuncia di merito per violazione dell’art. 2909 c.c. per aver rigettato l’appello incidentale dell’ufficio in ragione dell’erroneo presupposto che facesse stato la pregressa pronuncia di annullamento adottata dalla medesima CTR a riguardo dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società