CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 526 del 14 gennaio 2016
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE – “SCIENTIA DECOCTIONIS” DA PARTE DEL TERZO CONTRAENTE – CONOSCENZA EFFETTIVA – NECESSITÀ – DESUMIBILITÀ DA ELEMENTI PRESUNTIVI – LIMITI – PLURALITÀ DI PROTESTI – DISTRIBUZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CURATORE E CREDITORE
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 24 giugno 2015 e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta: Rilevato che: 1. In data 12.02.1998, la Curatela fallimentare della Pal. Edil s.n.c. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bari la ditta L.M.R. per sentir revocare e dichiarare inefficaci, L. Fall., ex art. 67, i pagamenti ad essa effettuati dalla Pal. Edil in data 30.12.1994 per L. 11.000.000 ed in data 14.10.1995 per L. 32.487.000, per un totale di L. 43.487.000 oltre interessi, spese e competenze di giudizio, dato lo stato irreversibile di decozione in cui si trovava la s.n.c. gia’ al momento dei dedotti pagamenti.
2. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1299/07, ha accolto la domanda della Curatela ed ha revocato i pagamenti de quibus, condannando la ditta convenuta alla restituzione delle relative somme maggiorate degli interessi legali ed alla rifusione delle spese e competenze di lite.
3. Avverso detta sentenza la ditta soccombente ha spiegato formale impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Bari, rilevando il difetto di motivazione e la contraddittorieta’ della decisione nonche’ l’infondatezza della domanda proposta dalla Curatela data la mancanza di elementi probatori, sia circa la data e l’esistenza dei suddetti pagamenti, sia circa la propria conoscenza dello stato di decozione.
4. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1107/2013, ha rigettato l’appello ritenendo che dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado si potesse ritenere raggiunta la prova in ordine sia all’eventus damni (gli intervenuti pagamenti), sia alla scientia decotionis.
5. Ricorre per cassazione L.M.R. deducendo: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c.; b) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 (ante riforma); c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
6. Si difende con controricorso la Curatela del fallimento Pal. Edil s.n.c, concludendo per l’inammissibilita’ del ricorso.
Ritenuto che:
7. Il primo motivo di ricorso e’ infondato quanto alla pretesa violazione delle norme indicate dal ricorrente, data la coerente motivazione fornita dalla Corte d’Appello circa il significato da attribuire agli artt. 2709 e 2710 c.c., per applicarli al caso concreto. Infatti, stante il riconosciuto valore solo indiziario delle scritture contabili prodotte dalla Curatela, la Corte distrettuale ha formato il proprio convincimento anche sulla base della mancata esibizione delle scritture da parte della ditta – nonostante cio’ le fosse stato ordinato su istanza della Curatela – e della mancata presentazione del rappresentante legale per rendere l’interrogatorio. Tutti questi fatti, pertanto, hanno costituito indizi di prova nel senso dell’avvenuto pagamento – e dunque dell’esistenza dell’eventus damni, non bastando a negarlo la sola contestazione della ditta.
8. Il secondo motivo di ricorso e’ anch’esso infondato in quanto la Corte di appello ha basato la propria decisione circa la sussistenza del requisito della scientia decotionis sui protesti cambiari nei confronti della societa’ Pal. Edil, sulla circostanza per cui la societa’ fallita e la ditta L. operavano in realta’ commerciali contigue, in settori connessi e in citta’ appartenenti ad unica provincia. Circostanze che hanno convinto la Corte di appello a ritenere inverosimile la mancata conoscenza della situazione di insolvenza da parte della ricorrente. La decisione appare conforme alla giurisprudenza di legittimita’ (Cass. Civ. sezione 1^, n. 10209 del 4 maggio 2009) secondo cui, in materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilita’ oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiche’ la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui puo’ essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilita’ possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decotionis. In tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, s’inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non gia’ di una presunzione legale “iuris tantum”, ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano della distribuzione dell’onere della prova, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralita’ di protesti puo’ assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando, in tal caso, traslato l’onere di dimostrare il contrario.
9. Il terzo motivo del ricorso e’ inammissibile in virtu’ della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, che ha escluso dal giudizio di legittimita’ il vizio di motivazione, salvo il caso in cui l’anomalia motivazionale sia tale da tramutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attenga all’esistenza della motivazione in se’ (Cass. civ. Sez. Unite, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).
10. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente, che non apporta nuovi elementi di rilievo alla discussione della controversia, dato che ribadisce la contestazione alla valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito; ritenuta condivisibili la relazione sopra riportata e le conclusioni per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 7819 depositata il 20 marzo 2019 - In tema di accertamento dei redditi d'impresa l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta "anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10731 - In tema di accertamento dei redditi d'impresa l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta «anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 36211 depositata il 12 dicembre 2022 - In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18585 del 9 giugno 2022 - In tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16276 - In materia di accertamento con metodo analitico-induttivo, sostiene inoltre che tale accertamento presuppone l'esistenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21163 depositata il 5 luglio 2022 - La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…