CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6886 depositata il 8 aprile 2016 – Nell’ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario, come disciplinata dall’art. 26, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire applicando, a pena di inesistenza, le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari assolutamente irreperibili