CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8368 depositata il 27 aprile 2016

TRIBUTI – ICI – COOPERATIVA – FABBRICATI COME “RURALE”

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione, da parte di una cooperativa agricola, del diniego di rimborso dell’ICI pagata per gli anni 2002, 2003 e 2004 afferente un immobile accatastato in categoria D/l, nel quale la cooperativa svolge attività per conto dei propri soci e, quindi, sull’assunto che l’immobile sia asservito all’attività agricola, in quanto la cooperativa porta a termine il ciclo agrario iniziato dai soci e, quindi, l’ICI, ad avviso della società contribuente, sarebbe stata già pagata a suo tempo dagli stessi. Il comune ha negato il rimborso in quanto l’immobile non poteva essere considerato rurale, perché in esso viene svolta una attività diversa dall’esercizio normale dell’agricoltura e non rientrerebbe nei presupposti di cui all’art. 29 del DPR 917/87.

Prima la ctp e poi la CTR accoglievano le ragioni della contribuente.

Ricorre davanti a questa Corte di Cassazione il comune di Castelfranco Emilia, sulla base di cinque motivi di ricorso, corredati da quesiti di diritto e da memoria illustrativa, mentre la società cooperativa non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 9 D.L. n. 557 del 1993, convertito nella legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni; art. 23 comma 1 bis del D.L. n. 227 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009; art. 2 comma 1, lett a) e 5 comma 2 del D.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, nonostante il fabbricato asseritamente rurale, per il quale si è chiesto il rimborso ICI, non sia accatastato in A/6 (unità abitativa) o D/10 (immobili strumentali alle attività agricole), sulla base delle norme sopra indicate, la CTR è pervenuta tuttavia, all’erroneo risultato di annullare il diniego di rimborso ICI, laddove il fabbricato non è catastalmente classificato come “rurale”, ed il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non ha altra strada che impugnare la classificazione operata, al fine di ottenere la relativa variazione. In altre parole, l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale, ad avviso del ricorrente, deve essere impugnata specificatamente dal contribuente, che pretenda la non soggezione all’imposta, per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando, altrimenti, quest’ultimo assoggettato ad ICI.

Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, dal quale non si ha motivo di discostarsi, “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nei catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi dell‘art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n, 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009, Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/l Or ai fine dì poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta” (Cass. sez. un. 18565/2009, ma vedi anche, Cass. nn. 1695/16, 16737/15, 1299/15, 5167/14, 422/14, 19872/12, 9911/12, 17054710, 8845/10, 7102/10). Pertanto, se il contribuente, in luogo di proporre autonoma impugnazione al classamento nei confronti dell’Agenzia del Territorio, volesse il riconoscimento della categoria rurale in sede di opposizione alla pretesa impositiva lei, è come se richiedesse al giudice tributario di svolgere un’attività amministrativa estranea alle sue funzioni giurisdizionali, perché di competenza dell’autorità amministrativa preposta alla cura del relativo interesse. Nel caso di specie, il fabbricato di proprietà di Cantina Bazzano, oggetto dell’istanza di rimborso, risulta catastalmente classato in categoria D/l (Opifici) e tale cooperativa non risulta aver mai contestato tale classamento, né nel presente giudizio, né in altri giudizi nei confronti dell’Agenzia del Territorio. La CTR ha ritenuto erroneamente irrilevante la categoria catastale attribuita all’immobile oggetto della presente controversia, senza che sia mai stata fatta oggetto d’impugnazione.

I restanti vizi di violazione delle medesime norme di legge, per come denunciati sotto altri profili della loro portata normativa, possono ritenersi assorbiti nell’accoglimento del presente motivo principale di ricorso.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La natura della controversia e la qualità della contribuente inducono a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.