CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9558 depositata il 11 giugno 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ECCEZIONE DI NULLITA’ PER OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO – ECCEZIONE RESPINTA IN PRIMO GRADO E RILEVATA AUTONOMAMENTE DAL GIUDICE DI APPELLO – ILLEGITTIMITA’ DELLA PRONUNCIA
FATTO
In relazione all’anno d’imposta 2004 la società ha ricevuto notificazione di un avviso col quale l’Agenzia delle entrate ha accertato un maggiore imponibile ai fini dell’ires e dell’irap ed ha recuperato indebite detrazioni di iva, scaturente da una verifica eseguita nei confronti delle ditte A. di D.M.P. ed I.C. di D.D., il quale aveva consentito di acclarare l’esistenza di un’organizzazione, che coinvolgeva anche la contribuente, volta a realizzare una frode iva attraverso acquisti intracomunitari.
La società ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, facendo leva sulla mancanza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del direttore o di altri soggetti appositamente allegati.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.
DIRITTO
1. – Fondato e con rilevanza assorbente del secondo, è il primo motivo del ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., col quale l’Agenzia lamenta la violazione o la falsa applicazione degli art. 324 e 329 c.p.c., nonché degli art. 54 e 56 del d.lgs. 546/92, rilevando che la questione della mancanza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento era stata sì proposta in primo grado, ma respinta dalla Commissione tributaria provinciale; pronuncia, questa, non gravata da appello incidentale.
La narrativa della sentenza impugnata dà conto della proposizione della questione col ricorso introduttivo e il ricorso per cassazione trascrive, in omaggio al principio di autosufficienza, sia il punto della sentenza di primo grado che ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità basata sulla violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/73, sia le conclusioni delle controdeduzioni presentate dalla società.
1.1. – Va quindi rimarcato che nel processo tributario la parte rimasta soccombente su eccezione preliminare di merito, come in questo caso, o pregiudiziale di rito, al fine di evitare la formazione del giudicato interno, deve necessariamente proporre impugnazione – principale o incidentale – sul punto, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la dizione «non accolte» ivi utilizzata riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato (Cass. 13 novembre 2015, n. 23228; conf., 7 giugno 2011, n. 12346).
1.2. – A tanto va aggiunto che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicché l’invalidità non può essere rilevata d’ufficio (Cass. 9 novembre 2015, n. 22810). E, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/73, ha specificato la Corte (Cass. 18 settembre 2015, n. 18448), alla sanzione della nullità comminata dal terzo comma della norma non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli art. 21 septies l. n. 241 del 1990 e 31, 4° comma, d.lgs. n. 104 del 2010, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l’onere di evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa essere rilevato di ufficio dal giudice.
2. – La sentenza impugnata, non risultando conforme a tali principi, va in conseguenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione regionale della Campania, affinché esamini il merito della vicenda e regoli le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
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