CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9584 depositata il 11 maggio 2016
TRIBUTI – REGISTRO – RETTIFICA – CESSIONE RAMO D’AZIENDA – MAGGIOR VALORE – AVVIAMENTO – DETERMINAZIONE – UTILE MEDIO NEL TRIENNIO
FATTO
Con l’impugnata sentenza n. 90/07/09 depositata il 14 ottobre 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da D. S.p.A. avverso la decisione n. 115/20/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, accertava il valore di cessione di un’azienda ai fini dell’imposta di registro.
In sintesi la CTR, dopo aver affermato di “ritenere condivisibile la metodologia di calcolo utilizzata dall’Ente accertatore”, quest’ultima fondata sui criteri stabiliti dall’art. 2, comma 4, d.p.r. 31 luglio 1996 n. 460, rideterminava il valore di avviamento in quello di complessivi € 3.295.2800,00 rispetto agli accertati 4.525.901,00.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
G.A. O. S.p.A., incorporante D. S.p.A., resisteva con contro ricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, che si esamina con precedenza avendo carattere assorbente, non essendo la contribuente rimasta totalmente vittoriosa, veniva denunciato in rubrica “Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 4; e 52, comma l, d.p.r. 131/86, dell’art. 2, comma 4, d.p.r. 460/96 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma l, n. 3, c.p.c.”, nella sostanza lamentando che la CTR avesse ritenuto legittima la rettifica del valore di avviamento sulla scorta della disciplina contenuta nell’art. 2, comma 4, d.p.r. n. 460 cit.. Il motivo è infondato alla luce della condivisibile giurisprudenza secondo cui è invece lecita l’utilizzazione dei criteri di cui alla citata disposizione, avendo gli stessi funzione di individuare il parametro minimo del calcolo del valore di avviamento dell’azienda (Cass. sez. trib. n. 7324 del 2014; Cass. sez. trib. n. 7322 del 2014).
2. Con il primo motivo del ricorso prinCipale rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/92 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, l’Ufficio lamentava che la CTR avesse pronunciato su di una “domanda nuova” consistente nella richiesta di “una nuova valutazione di dei dati contabili” e per di più senza che la contribuente avesse formulato a riguardo specifici motivi.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale rubricato “Violazione dell’art. 57 d.p.r. 546/92 in relazione all’art. 360 n. 4”, l’Ufficio lamentava che la CTR avesse erroneamente pronunciato sulla detta “domanda nuova”, che in quanto tale sarebbe stata invece inammissibile.
4. Con il quarto motivo del ricorso principale rubricato “Violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4”, l’Ufficio lamentava che la CTR avesse pronunciato sulla ridetta “domanda nuova”, benché non fosse stata proposta con l’atto d’appello e bensì con una successiva memoria.
5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
Deve dapprima osservarsi come la stessa prospettazione offerta dall’Ufficio, secondo cui la contribuente ha in memoria proposto quella che in sua tesi sarebbe una “domanda nuova”, porti ad escludere che vi sia stata violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR ha in effetti pronunciato su di una domanda che invece è stata proposta. Più radicalmente deve però rilevarsi che la CTR non ha affatto pronunciato su una domanda o su di una eccezione nuove, atteso che il giudice a quo ha invece semplicemente accertato il valore di avviamento oggetto di giudizio sulla scorta di una valutazione fattuale dei dati contenuti nella prodotta documentazione e di un’argomentazione giuridica a riguardo degli stessi e quindi con nessuna violazione delle altre norme processuali denunciate in esponente (Cass. sez. trib. n. 18519 del 2005; Cass. sez. trib. n. 15646 del 2004).
6. Con il terzo motivo del ricorso principale rubricato “Motivazione insufficiente in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, l’Ufficio lamentava “che il calcolo del valore di avviamento operato dal giudice si basa su dati erronei, in quanto non coerenti con quelli riportati nei bilanci della cedente”, questo perché ” i due valori si riferiscono a bilanci differenti”.
II motivo è inammissibile perché con lo stesso non viene denunciato un vizio di motivazione, bensì un errore di fatto costituito dall’utilizzo di “dati” sbagliati in quanto diversi da quelli dei bilanci e che perciò avrebbe dovuto essere censurato col mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. sez. III n. 4205 del 2011; Cass. sez. II n. 18485 del 2010).
7. Con il quinto motivo del ricorso principale rubricato “Motivazione insufficiente in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, l’Ufficio riteneva che il valore dell’avviamento dovesse essere calcolato “partendo dall’utile ante imposte e non post imposte”. Il motivo è infondato perché, in disparte l’osservazione che per quanto risulta dall’impugnata sentenza “l’utile effettivo della gestione aziendale” considerato dalla CTR potrebbe sembrare essere quello stesso indicato dall’Ufficio nell’impugnato avviso di rettifica, il giudice d’appello con motivazione idonea in questa sede insindacabile ha nel merito dato conto del percorso seguito per la determinazione del ridetto “utile effettivo della gestione aziendale”.
8. Con il sesto motivo del ricorso principale rubricato “Motivazione insufficiente in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, l’Ufficio lamentava che senza alcuna spiegazione la CTR si fosse “discostata dai dati dell’accertamento senza darne in alcun modo ragione” con riferimento agli “utili registrati nei bilanci”.
Anche in questo caso il motivo è preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione dell’impugnato avviso almeno nella sua parte essenziale, nonché in mancanza di indicazione del luogo e del tempo della sua produzione, non viene permesso alla Corte di verificare il contenuto del ridetto avviso di rettifica e quindi di controllare se quanto asserito dall’Ufficio corrisponda alla realtà e così impedendo ogni attività nomofilattica la quale non può che basarsi su elementi di fatto certi e sicuri (Cass. sez. VI n. 16134 del 2015; Cass. sez. III n. 8569 del 2013).
9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale rubricato “Contraddittorietà, illogicità ed omissione di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”, la contribuente lamentava che erroneamente la CTR avesse determinato il valore di avviamento “prescindendo da valutazione di convenienza soggettive delle parti”.
Il motivo è infondato perché l’accertamento in fatto è sorretto da idonea motivazione laddove la CTR esclude che la determinazione del valore possa essere determinato in ragione della soggettiva intenzione utilizzatrice dell’acquirente, avendo invece l’azienda un valore oggettivo che prescinde dall’intenzione di un suo minore o diverso sfruttamento, ciò che peraltro è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene irrilevanti tutte consimili “Circostanze contingenti” dovendosi ai fini dell’imposta di registro aver esclusivamente a riguardo al valore di mercato (Cass. sez. trib. n. 25324 del 2014; Cass. sez. trib. n. 23608 del 2011).
10. Nella reciproca soccombenza debbono ravvisarsi le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale, con integrale compensazione delle spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27940 depositata il 15 giugno 2021 - In tema di bancarotta fraudolenta, I' avviamento commerciale dell'azienda è suscettibile di distrazione se, contestualmente, è stata oggetto di disposizione anche…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19882 depositata il 10 febbraio 2023 - In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 - In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il…
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sezione 19 sentenza n. 4556 depositata il 15 novembre 2019 - In caso di conferimento d'azienda, nella ipotesi in cui risulti già iscritto un avviamento nella contabilità del conferente, il conferitario…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4479 depositata il 14 novembre 2019 - La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sé…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…