CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9951 del 16 maggio 2016
LAVORO – PREVIDENZA SOCIALE – INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO – INPS – LITISCONSORZIO NECESSARIO – NOTIFICA DELLA SENTENZA – RAPPRESENTANZA IN PRIMO GRADO INPS
Fatto e diritto
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 5 aprile 2016, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc.civ.: “La Corte di appello di Messina, pronunziando sull’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente S.P. all’indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 agosto 2009 e condannato l’istituto resistente alla relativa erogazione, ha confermato la decisione impugnata e condannato l’appellante alla rifusione delle spese giudiziali in ragione di un terzo (quantificato in € 580,00), compensati i residui due terzi.
La Corte territoriale ha preliminarmente disatteso la eccezione di tardività dell’appello fondata sul rilievo che l’atto di gravame era stato depositato decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, effettuata nei confronti del funzionario che aveva rappresentato l’ente in prime cure e nel domicilio eletto in tale giudizio; ha quindi affermato l’infondatezza nel merito dell’appello, in dichiarata adesione alle conclusioni del consulente di ufficio di secondo grado che aveva confermato che il P. era affetto da un complesso invalidante che giustificava il riconoscimento della prestazione con la medesima decorrenza stabilita dalla sentenza di primo grado. Ha motivato la parziale compensazione delle spese di lite sul rilievo che il riconoscimento del diritto era conseguente ad un aggravamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda amministrativa.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.P. sulla base di due motivi. L’INPS ha depositato procura.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 170, commi 1 e 3, cod. proc. civ. in relazione alla disposizione di cui all’art. 285 cod. proc. civ., ha censurato la decisione per avere ritenuto la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata presso il funzionario che aveva rappresentato l’ente nel giudizio di primo grado, inidonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., ha censurato la decisione in punto di regolamentazione delle spese del giudizio. Ha sostenuto che, stante la totale soccombenza dell’lNPS nel giudizio di seconde cure, la parziale compensazione delle spese di secondo grado risultava “avulsa da ogni logicità e ragionevolezza”. Ha inoltre osservato che anche in relazione alla fondatezza della eccezione di tardività dell’appello le spese di seconde cure dovevano essere poste a integrale carico dell’istituto previdenziale.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con effetto di assorbimento del secondo motivo.
E’ pacifico che la sentenza di primo grado è stata notificata in data 25.7.2011 al funzionario dell’INPS costituito in quel giudizio. Tale notifica, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. ord. n. 651 del 2016, ord. n. 22376 del 2015, n. 2010 del 2015, n. 21698 del 2014, n.12730 del 2013 e n. 23185 del 2011), era idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione di cui agli artt. 325 e 325 cod. proc. civ.
Invero, il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, coordinato con la legge di conversione n. 248 del 2005, così recita: “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’l.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti”. Alla suddetta norma il D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 5, convertito nella L. n. 102 del 2009, ha apportato le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola “anche”; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole “sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, sia”; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole “è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.”. Con il successivo D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 16, comma 9, è stato previsto che al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, terzo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “limitatamente al giudizio di primo grado” sono sostituite dalle seguenti: “con esclusione del giudizio di cassazione”. Con riguardo all’assistenza delle Amministrazioni dello Stato da parte di propri funzionali, questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) vanno effettuate nei confronti del funzionario incaricato della difesa, a norma dell’art. 330 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23 maggio 2013, n. 12730; id. Cass. 30 gennaio 2009, n. 2528; 22 febbraio 2008, n. 4690).
È pur vero che nessuna delle decisioni citate ha espressamente esaminato la situazione posta dalla sopra citata norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, tuttavia il principio espresso è analogamente applicabile atteso che la previsione in esame, nell’attribuire all’I.N.P.S. la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretata, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello Stato (così la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11 in materia di contenzioso tributario in primo e secondo grado, la L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, comma 4, in materia di controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei Conti, la L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4, comma 3, in materia di contenzioso sul diritto di accesso agli atti amministrativi, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, sempre in materia di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento al lavoro nonché la generale previsione di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 3 che consentiva alle amministrazioni statali, previa intesa con l’Avvocatura dello Stato, di farsi rappresentare da propri funzionali nei giudizi pretorili ed innanzi al conciliatore), nel senso che essa attribuisce in tal modo tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorché tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (si veda, con riguardo al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito nella L. n. 326 del 2003, la già citata Cass. n. 12730/2013 e, con riguardo al R.D. n. 1611 del 1933, art. 3, Cass. 10 agosto 2000, n. 10571 secondo cui la notifica non può essere effettuata a soggetto diverso da quello stabilito dalla legge). Del resto, se la ratio della disposizione è quella “semplificatoria” di consentire all’Istituto di costituirsi “personalmente” a mezzo di propri dipendenti, sono proprio tali dipendenti cui va notificata la sentenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 170 cod. proc. civ.
Da tutto quanto sopra consegue che l’appello dell’INPS doveva essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, con riflessi anche in ordine al regolamento delle spese di lite.
In conclusione, in base alle considerazioni che precedono il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, deve essere accolto.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale.
Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aderire alle conclusioni della Relazione e chiesto con riferimento al secondo motivo di ricorso ritenuto assorbito dall’accoglimento del primo, che venisse riconosciuto il diritto alle spese di secondo grado per l’intero .
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale.
A tanto consegue, in conformità della proposta del Relatore l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con effetto di assorbimento del secondo, e la cassazione della sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’INPS in quanto tardivo.
Le totale soccombenza dell’ente nel giudizio di secondo grado comporta la condanna dell’INPS alla rifusione per l’intero delle spese di lite del giudizio di appello. Tenuto conto del criterio di quantificazione adottato dalla sentenza di appello (che ha determinato in € 580,00, l’importo corrispondente ad un terzo del totale) le spese di lite sono liquidate e nella misura di € 1.740,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’INPS, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello dell’INPS. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese di secondo grado che liquida in complessivi € 1.740,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 - L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 giugno 2022, n. 20862 - Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità devono essere notificati all'INPS, e che l'INPS è…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10300 depositata il 31 marzo 2022 - La cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25528 - Non è legittimato al ricorso per cassazione del litisconsorte, ancorché necessario, pretermesso nel giudizio di appello, potendo questi proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c.
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20038 - L'appello dev'essere proposto "nei confronti di tutte le parti" che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31505 - La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Quadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di i
Sulla base dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Par…
- Dichiarazione IVA 2023: termine del versamento IVA
L’IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA va pagate, in unica s…
- Dichiarazione IVA 2023: modalità di compilazione,
La dichiarazione IVA 2023 per il periodo di imposta 2022 dovrà essere presentata…
- Organo di controllo: per le srl obbligo di nomina
L’articolo 2477 del codice civile, come modificato dall’art. 379 del…
- Ravvedimento operoso speciale per sanare le violaz
La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022 art. 1 commi 174 e seguenti) prevede c…