CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 18 luglio 2013, n. 217
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Liquidazione da parte del giudice – Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l’adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale – Ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate – Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 – Omessa motivazione sulla rilevanza – Omessa motivazione in ordine ai motivi di censura – Manifesta inammissibilità delle questioni – Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 9, comma 3 – Costituzione, artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117.
Ritenuto che, con le quattordici ordinanze in epigrafe, emesse nel corso di altrettanti giudizi civili, il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo, delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui dispone che «le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
che l’Avvocatura generale dello Stato, per conto dell’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
Considerato che questioni identiche a quelle sollevate con le ordinanze in epigrafe – sollevate, con plurime ordinanze (r.o. da n. 231 a n. 238 del 2012), dal medesimo Tribunale – sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza di questa Corte, n. 115 del 2013, per difetto di motivazione sulla rilevanza, «del tutto incomprensibilmente legata soltanto all’obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l’auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva», e perché, «in relazione ai numerosi parametri invocati (per altro in modo disarmonico tra motivazione e dispositivo), manca una pertinente e coerente motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella specie, la violazione da parte della norma denunciata»;
che – stante l’assoluta identità di contenuto tra le ordinanze di rinvio oggetto della richiamata pronuncia n. 115 del 2013 e quelle odierne – le questioni da queste ultime riproposte vanno conseguentemente, a loro volta, dichiarate manifestamente inammissibili per le stesse ragioni, previa riunione dei relativi giudizi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo, delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con le quattordici ordinanze in epigrafe indicate.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. della Corte Costituzionale 1a Serie speciale 24 luglio 2013, n. 30.
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