CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 97 del 6 maggio 2016

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – CONTRATTO DI AGENZIA – INDENNITà DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO – NON LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza emessa il 13 marzo 2008, il Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1751, primo comma, del codice civile, nel testo sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 – Legge comunitaria 1990), nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 76 della Costituzione, per violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 1990). Infatti, il diritto dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto verrebbe subordinato al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dall’art. 17, comma 2, lettera a), della direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE (Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), cui la disposizione censurata deve dare piena e conforme attuazione.

2.- Riferisce il Tribunale rimettente che il giudizio a quo ha per oggetto la domanda, avanzata da un agente di commercio, di condanna della società preponente al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 1751 cod. civ., a seguito di recesso comunicato dalla società preponente il 14 settembre 1995. Il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, ricorra almeno una delle condizioni alternativamente richieste, ai fini del riconoscimento dell’indennità, dall’art. 1751 cod. civ., nel testo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991.

La disposizione censurata, applicabile dal 1° gennaio 1993 (art. 6, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 303 del 1991), sarebbe rilevante ai fini della risoluzione della controversia, concernente un rapporto di agenzia cessato nel mese di dicembre 1995.

Il giudice rimettente evidenzia che l’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991, che ha modificato l’art. 1751 cod. civ., costituisce attuazione della delega conferita dalla legge n. 428 del 1990, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione ad alcune direttive europee, tra le quali la direttiva n. 86/653/CEE.

In particolare, l’art. 17, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva sancisce il diritto dell’agente di commercio all’indennità «[…] se e nella misura in cui:

 – abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

 – il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20».

Ad avviso del giudice a quo, il legislatore delegato non avrebbe correttamente recepito tale direttiva, in quanto, nel sostituire il testo del primo comma dell’art. 1751 cod. civ., è stato previsto che il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto sia subordinato al verificarsi di «almeno una delle […] condizioni», anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dall’art. 17, paragrafo 2, lettera a), della citata direttiva.

Viene, pertanto, denunciata la violazione dell’art. 76 Cost. e dei limiti all’esercizio del potere legislativo delegato, ravvisando il contrasto della disposizione in esame con i principi e criteri direttivi della legge delega, costituenti norme interposte.

Il giudice a quo ritiene che ciò determini, altresì, un contrasto tra la normativa comunitaria e l’ordinamento interno. Tale antinomia sarebbe stata rilevata anche dalla Commissione delle Comunità europee, la quale ha avviato nei confronti dell’Italia un procedimento di infrazione, per la non corretta attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, in quanto la duplice previsione dell’art. 17, paragrafo 2, lettera a), sarebbe stata recepita come contenente due condizioni alternative, invece che cumulative.

Per risolvere la divergenza tra il diritto comunitario e l’ordinamento interno, sulla base della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), è stato adottato il decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65 (Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986). Il Tribunale evidenzia, quindi, che il nuovo testo dell’art. 1751 cod. civ. – come modificato dall’art. 5, primo comma, di tale ultimo atto normativo – ha introdotto la previsione della compresenza di entrambe le condizioni.

Peraltro, osserva il rimettente, tale disposizione è entrata in vigore il 3 aprile 1999 e – in difetto di apposita disciplina transitoria – essa non sarebbe applicabile ai contratti di agenzia già cessati prima di tale data, come quello dedotto in giudizio.

Andrebbe esclusa, d’altra parte, la natura interpretativa della disposizione del richiamato art. 5, sia per la mancanza di esplicite indicazioni testuali in tal senso, sia per il carattere eccezionale dell’efficacia retroattiva della legge, desumibile dall’art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile.

La questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante in quanto, laddove si ritenesse l’illegittimità della disposizione censurata – nella parte in cui prevede la sufficienza di una sola delle due condizioni, anziché la loro compresenza – la domanda proposta dalla parte attrice potrebbe essere accolta solo se ricorrono entrambe. Se, invece, l’illegittimità fosse esclusa, per l’accoglimento della domanda attrice sarebbe sufficiente che ne ricorra una sola.

In via subordinata, il giudice rimettente ha chiesto che – laddove l’intervento manipolativo invocato in via principale fosse ritenuto inammissibile – sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata con una pronuncia meramente caducatoria, non accompagnata da alcun intervento manipolativo.

A suo avviso, si determinerebbe così la reviviscenza dell’abrogato art. 1751 cod. civ., nel testo sostituito dall’articolo unico della legge 15 ottobre 1971, n. 911 (Modificazione dell’art. 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia), il quale recava una diversa disciplina dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia. Anche in questi termini, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante poiché, in base alla legge n. 911 del 1971, sarebbero diversi i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda.

Il giudice a quo ritiene, d’altra parte, che la proposizione della questione di costituzionalità non possa essere evitata attraverso la disapplicazione della norma interna censurata, contrastante con la direttiva comunitaria non correttamente attuata. Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata (o non correttamente attuata) hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per l’attuazione della direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i singoli soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale).

Al riguardo, vengono richiamate alcune pronunce della Corte di giustizia europea, nelle quali si afferma il principio che le direttive obbligano esclusivamente gli Stati alla loro attuazione mediante strumenti normativi interni, cosicché l’applicazione delle loro disposizioni ai singoli sarebbe soltanto l’effetto indiretto delle disposizioni interne che le recepiscono. Vengono inoltre richiamate alcune pronunce che affermano il principio secondo il quale lo Stato non può opporre ai singoli l’inadempimento, da parte sua, degli obblighi imposti dalla direttiva e pertanto risponde, nei loro confronti, dei danni derivanti da tale inadempimento.

Viene, altresì, rilevato che la disposizione censurata non sarebbe volta a limitare o sopprimere l’autonomia privata, in vista della realizzazione di interessi di cui è direttamente titolare la pubblica amministrazione. Non sarebbe, pertanto, invocabile il principio di diritto, enunciato in alcune pronunce della Corte di cassazione, in base al quale, in questi casi, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile con la direttiva comunitaria, anche quando la controversia intercorra tra privati.

Si osserva, infine, che, a fronte dell’univoco tenore letterale della disposizione, non vi sarebbe spazio per un’interpretazione adeguatrice del testo, idonea a sottrarlo al denunciato contrasto con il parametro costituzionale evocato. Ad avviso del giudice a quo, tale risultato potrebbe essere ottenuto solo a costo di stravolgere il valore semantico delle espressioni usate dal legislatore delegato, in violazione del canone ermeneutico fissato dall’art. 12, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile. Ed invero, il Tribunale rimettente ritiene che il ricorso all’interpretazione adeguatrice sia consentito nella sola ipotesi in cui la disposizione offra più possibilità interpretative, l’una conforme e l’altra difforme rispetto ai principi costituzionali, ma non anche quando – come nella specie – la norma sospettata di incostituzionalità, nella sua chiara formulazione letterale, impone un’unica soluzione interpretativa.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza emessa il 13 marzo 2008, il Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1751 del codice civile, nel testo sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 – Legge comunitaria 1990), nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 76 della Costituzione, per violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 1990). Il diritto dell’agente all’indennità di cessazione del rapporto verrebbe, infatti, subordinato al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dall’art. 17, comma 2, lettera a), della direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE (Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), cui la disposizione censurata deve dare piena e conforme attuazione.

2.- La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1751 cod. civ., nel testo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991, è inammissibile.

2.1.- Il giudice a quo riferisce che, nel caso sottoposto al suo esame, ai fini del riconoscimento dell’indennità, ricorre «almeno una delle condizioni alternativamente richieste dall’articolo 1751 del codice civile», vale a dire che «l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti».

Il petitum avanzato in via principale dal rimettente è volto a sostituire la previsione della sufficienza di una sola di tali condizioni con quella del contestuale concorso delle stesse, così come previsto dalla direttiva n. 86/653/CEE.

Nella ricostruzione del fatto, tuttavia, il rimettente non va oltre il richiamo di quanto esposto nell’atto di citazione, vale a dire che «ricorre nella fattispecie almeno una delle condizioni alternativamente richieste dall’articolo 1751 del codice civile».

Viene così omessa qualunque indicazione circa la sussistenza, nel caso di specie, di entrambe le condizioni ovvero di una sola di esse e specificamente di quale; un’indicazione, invece, necessaria per l’accertamento della rilevanza.

Infatti, laddove ricorressero sia l’una, sia l’altra, la censurata divergenza tra la disposizione della direttiva e quella della norma interna che l’ha recepita sarebbe irrilevante.

Viceversa, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale potrebbe essere effettivamente riconosciuta laddove si fosse in presenza di una soltanto delle due condizioni. Ma anche in questo caso è essenziale che sia esplicitato qual è la condizione esistente e in quali termini, poiché può ben accadere che la sussistenza dell’una comporti per necessità la presenza anche dell’altra.

Ed invero, ancorché le due condizioni siano previste distintamente, il tenore testuale della seconda parte del primo comma dell’art. 1751 cod. civ., ed il richiamo all’equità in essa contenuto, impone di tenere conto, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità, «di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti». Siffatta specificazione («tali clienti») non può che essere riferita ai clienti indicati nella condizione precedente (ossia a quelli apportati dall’agente, ovvero a quelli esistenti, con i quali l’agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari). In questa prospettiva, la sussistenza dei requisiti previsti nella seconda parte della disposizione in esame implica, sul piano logico, la sussistenza dei requisiti della stessa prima parte.

Le condizioni necessarie ai fini dell’indennità, ancorché previste separatamente, risulterebbero quindi logicamente e ontologicamente connesse. Se fosse questa la fattispecie oggetto del giudizio a quo, neppure in questo caso rileverebbe la previsione della sufficienza di ciascuna delle due condizioni, poiché dovrebbero ritenersi entrambe contestualmente soddisfatte e la questione di legittimità costituzionale, come formulata dal giudice a quo, sarebbe irrilevante.

Viceversa, la questione di legittimità costituzionale potrebbe, in ipotesi, ritenersi rilevante solo nel caso in cui il credito per l’indennità di cessazione del rapporto traesse fondamento in circostanze, pur sempre valutabili in sede equitativa, ma diverse dalla perdita di provvigioni con i clienti indicati nella prima parte della disposizione. Solo in questa ipotesi, infatti, assumerebbe rilievo lo scostamento del contenuto normativo della disposizione interna rispetto al parametro imposto dalla direttiva europea.

L’incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale costituisce, quindi, un difetto della motivazione, tale da precludere l’apprezzamento della rilevanza, e determina, pertanto, l’inammissibilità della questione sollevata, in via principale, dal Tribunale ordinario di Foggia.

2.2.- In via subordinata, viene sottoposta a questa Corte, come distinta questione di legittimità costituzionale, quella che – su premesse peraltro identiche alla precedente – si conclude con un diverso petitum. L’identità delle premesse comporta, peraltro, che le ragioni dell’inammissibilità si estendano anche a questa seconda questione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1751, primo comma, del codice civile, nel testo sostituito dall’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 – Legge comunitaria 1990), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Foggia, con l’ordinanza in epigrafe.