CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2018, n. 20409
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Notifica a mezzo servizio postale – Tempestività – Prova – Avviso di ricevimento della raccomandata postale – Validità
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di diniego di rimborso della maggiore IRPEF versata dal proprio sostituto d’imposta nei periodi d’imposta dal 01/11/1999 al 30/09/2003, sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.
Considerato che
1. Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato e va accolto.
2. Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione), e segnatamente dall’avviso di ricevimento della raccomandata postale di spedizione dell’appello (peraltro fotograficamente riprodotta nel ricorso), che l’appello venne notificato in data 24/03/2012, e, quindi, tempestivamente rispetto alla data di scadenza del termine lungo d’impugnazione, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporìs, essendo stata pubblicata la sentenza della CTP di Ragusa in data 30/12/2011, e che l’appellante provvide tempestivamente, entro il termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, anche al deposito nella segreteria della CTR del ricorso in appello e dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale.
3. Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la statuizione impugnata, là dove la CTR sostiene che il mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’appello entro trenta giorni da tale data costituisce ragione di inammissibilità dell’appello in quanto non consentirebbe la verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, non è conforme ai principi recentemente enunciati dal Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza».
3.1. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).
3.2. Circostanza, questa, che nel caso di specie è comprovata dall’avvenuta notifica dell’atto di appello il 24/03/2012, ovvero in data di molto anteriore alla scadenza (14/02/2013) del termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis – ovvero nella versione antecedente alla riforma introdotta con legge n. 69 del 2009, applicabile ai ricorsi depositati dopo il 4 luglio 2009, e quindi non al caso di specie, in cui il ricorso di primo grado risulta notificato il 07/03/2007 – comprensivo dei quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale, con conseguente esito positivo della “prova di resistenza” di cui si è detto sopra.
4. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l' 8 novembre 2022 - Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 312 - Nel processo tributario qualora l'atto sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello) il fatto che il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7659 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…