CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2020, n. 31 – Il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti difformi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva e pertanto qualora lo faccia l’atto in deroga, anche se di miglior favore, è affetto da nullità, in quanto in contrasto con le norme imperative dettate dal d.lgs. n. 165/2001