CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11645
Tributi – ICI – Mancata comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno – Accertamento maggior imposta – Legittimità
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2009 R.V. ha impugnato, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina, quattro avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni dal 2003 al 2006.
La Commissione tributaria provinciale di Latina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 663/3/09, ha respinto il ricorso.
R.V. ha proposto appello.
La Commissione tributaria regionale di Roma, Sez. dist. di Latina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 578/39/13, ha accolto il gravame.
Il Comune di Gaeta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
R.V. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Comune di Gaeta contesta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, del d.lgs. n. 504 del 1992 e 97 Cost., nonché l’omessa o carente motivazione e la violazione del principio di imponibilità poiché il giudice di secondo grado non aveva considerato che l’avviso di accertamento era accompagnato da una relazione dalla quale si evinceva che il valore al mq. attribuito alla particella in questione discendeva da una media ponderata effettuata dall’Ufficio tecnico sulla base di una propria preventiva valutazione tecnica supportata da una relazione dell’Agenzia delle Entrate (a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali), il cui contenuto essenziale era stato riprodotto, relativamente alla zona di ubicazione dell’immobile oggetto di causa, nell’atto impugnato.
La doglianza merita accoglimento.
Infatti, il vizio motivazionale previsto dall’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è, dunque, circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’articolo 111, comma 6, Cost., individuabile nelle summenzionate ipotesi che, convertendosi in violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., danno luogo a nullità della sentenza.
In particolare, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione qualora determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando esso offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., Sez. 3, n. 16812 del 26 giugno 2018).
Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non ha considerato la documentazione menzionata nel ricorso, in particolare la relazione allegata all’avviso e la relazione dell’Agenzia delle Entrate.
Tale documentazione, riguardando proprio il procedimento di determinazione dei valori oggetto del contendere, risulta avere una natura decisiva che ne giustificava l’esame da parte della CTR.
Pertanto, il primo motivo va accolto.
2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002, sostenendo che non sarebbe stato necessario comunicare alla controparte l’edificabilità del terreno.
La doglianza è fondata.
Infatti, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n 203 del 2005, conv., con modif., dalla legge n. 248 del 2005, e dell’articolo 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla legge n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Non assume, quindi, rilievo, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’Amministrazione, in violazione dell’articolo 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002, non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza (Cass., Sez. 5, n. 12308 del 17 maggio 2017).
Il motivo va, perciò, accolto.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto.
4. La decisione impugnata va cassata, con rinvio alla CTR di Roma, affinché decida la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso con riferimento ad entrambi i motivi;
– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Roma, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, in diversa composizione.
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