CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 104
Tributi – Accertamento – Indagini bancarie nei confronti di persona titolare esclusivamente di redditi di lavoro dipendente – Movimentazioni bancarie non giustificate – Accertamento redditi diversi non dichiarati – Legittimità
Fatti di causa
Rilevato che la contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 con il quale le veniva contestato di aver conseguito redditi diversi non dichiarati risultanti dalle movimentazioni bancarie ex artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972;
che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente ritenendo che la possibilità di contestare l’esistenza di redditi diversi in forza delle accertate movimentazioni bancarie fosse di portata generale e quindi ammissibile anche per il contribuente in questione, avente redditi da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo o redditi d’impresa;
che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello aderendo alla ricostruzione della CTP e ritenendo che in tali casi spetta al contribuente l’onere di provare la provenienza del reddito e quali siano gli elementi che lo caratterizzano, ossia se già tassato o non soggetto a tassazione;
che la contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato; in prossimità dell’udienza la contribuente depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 6, 8 e 67 ss, del TUIR e degli artt. 32, 38 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto sarebbe illegittimo il principio secondo il quale l’Ufficio non è tenuto ad indicare e motivare la scelta di inserire l’operazione finanziaria contestata mediante indagini finanziarie all’interno di una delle categorie reddituali previste e disciplinate dal T.U.I.R., specie ove la parte non sia titolare di reddito di lavoro autonomo né di reddito di impresa: in particolare l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 non sarebbe – secondo Cass. n. 23852 del 2009 – norma che di per sé legittima l’accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma è norma che, nell’ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme (artt. 38 e 39 dello stesso d.P.R.), consente di accertare il reddito (o i ricavi) del contribuente, con agevolazione probatoria (inversione dell’onere della prova) in favore del Fisco;
ritenuto che, secondo questa Corte, il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili (Cass. 3 maggio 2018, n. 10480), dimostrazione che nel caso di specie non risulta avvenuta, senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del d.P.R. n. 600 deL 1973, art. 32, comma 1, n. 2 (consistente nel fatto che i “dati” e gli “elementi” acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui agli artt. 38-41 del d.P.R. n. 600 del 1973, e agli artt. 54 e 55 del d.P.R. 633 del 1972 per l’IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normative (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050);
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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