CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2018, n. 14443
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di appello – Limiti – Condizioni
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che M.C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, relativo all’anno 2011;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la contribuente deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, essendosi la pronunzia impugnata genericamente richiamata all’effettuata lettura del processo di primo grado, così da evidenziare una carenza di motivazione nonché l’assenza di argomentazioni idonee a disvelare la ratio deciderteli, oltre ad aver ignorato la perizia di parte, a fronte dell’esclusiva considerazione della perizia UTE;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il motivo, così come articolato, è inammissibile; che, infatti, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
che la sentenza impugnata non appare affetta dalle predette gravi anomalie;
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);
che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 1.500, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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