CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18113
Dichiarazioni fiscali – Accertamento – Cessione terreni edificatori – Plusvalenza – Omessa dichiarazione
Rilevato che
– Con sentenza n. 2632/4/17 depositata in data 29 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria, dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.R., S.G. e S.A., quali eredi di S.G. avverso la sentenza n. 117/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva a sua volta accolto solo parzialmente il ricorso proposto dai contribuenti in relazione ad avviso di accertamento per II.DD. 2006, emesso per omessa dichiarazione dei redditi da plusvalenza da cessione di terreni edificatori;
– In particolare, la CTR dichiarava l’inammissibilità in quanto l’atto di appello era stato notificato via pec al di fuori dal quadro normativo applicabile ratione temporis;
– Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un unico motivo, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che
– Con un’unica complessiva doglianza, parzialmente informe in quanto non è individuato il pertinente paradigma dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. e le eventuali previsioni di legge che si assumono violate, sostanzialmente i contribuenti si lamentano del fatto che la CTR abbia dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado per aver notificato l’atto di appello via pec in data 10.9.2015, nonostante il raggiungimento degli effetti e il rispetto dei decreti ministeriali applicabili in materia;
– In disparte dai profili di inammissibilità sopra richiamati, il mezzo è anche infondato. Va al proposito rammentato che: «La materia risulta oggi ridefinita, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 di revisione, tra l’altro, della disciplina del contenzioso tributario. Abrogato il comma 1 bis dell’art. 16, è stato aggiunto, infatti, l’art. 16 bis al d.lgs. n. 546/1992, il cui attuale 3° comma, per quanto qui specificamente rileva, prevede che «le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione. L’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013 ha demandato, in particolare, per quanto qui rileva, a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze d’individuare le regole tecnico operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T. (Sistema informativo della giustizia tributaria), alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del suddetto articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione dell’art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Così ricostruito il sistema normativo, ne deriva che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico. A riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 156/2015 del contenzioso tributario, fissata al 1° gennaio 2016 dal comma 1 dell’art. 12 dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che le «Le disposizioni contenute nel cominci 3 dell’art. 16 – bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163». Infine, l’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015, emanato, come si è detto, in attuazione dell’art. 3 comma 3 del d.m. n. 163/2013, ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni (…) Pertanto, anche tenuto conto della evoluzione normative recente, deve concludersi, riguardo allo specifico problema dibattuto nel presente giudizio, che nella fattispecie in esame (…) la notifica tramite PEC effettuata dal difensore delle contribuenti all’amministrazione finanziaria del ricorso introduttivo della lite e parallelo intervento nella stessa non era conforme ad alcun modello legale e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile» (Cass. 5-6, n. 18321 del 25/07/2017);
– Tali condivisibili considerazioni portano ad escludere anche nella presente fattispecie la pertinenza delle statuizioni di SU 7665/2016 alla fattispecie, poiché è in gioco non la legittimità in astratto della notifica a mezzo PEC, quanto la sua regolarità (tecnica) in concreto, incidendo sulla validità “genetica” del rapporto processuale;
– Da quanto precede discende il rigetto del ricorso e il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002, testo unico spese di giustizia.
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