CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2019, n. 28444
Trattamento di previdenza integrativa del personale con il rapporto di impiego con l’INPS – Inclusione nella base di computo della pensione integrativa
Rilevato
che, con sentenza del 5 giugno 2013, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava la decisione del Tribunale di Avezzano e accoglieva la domanda proposta da L. D’I. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione integrativa spettantegli quale dipendente dell’Istituto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’Istituto medesimo, adottato con delibera del 12.6.1970 e successivamente modificato con delibera del 30.4.1982, su una base di computo comprensiva dell’indennità “Titolare di progetto incaricato ex art. 15 I. n. 88/1989”; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la computabilità dell’indennità in questione in difetto di contestazione da parte dell’INPS di quanto affermato dal D’I. circa l’aver egli percepito, senza soluzione di continuità, dal 2001 fino al pensionamento intervenuto in data 1.7.2003, l’indennità medesima, da qualificarsi pertanto quale emolumento fisso e continuativo rientrante nella nozione di retribuzione utile ai fini del computo della pensione integrativa; che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il D’I. non ha svolto alcuna attività difensiva;
Considerato
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, I. n. 70/1975, 5 e 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza integrativa del personale con il rapporto di impiego con l’INPS, 64, I. n. 144/1999, imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto ai fini del decidere del dato, a quei fini rilevante, per cui l’indennità “Titolare progetto incaricato” di cui si chiedeva l’inclusione nella base di computo della pensione integrativa, è stato previsto quale voce componente il trattamento economico del personale dipendente dell’Istituto nell’anno 2001 ovvero in epoca successiva alla soppressione del Fondo integrativo aziendale INPS, disposta nell’anno 1999 ;
che il motivo deve ritenersi inammissibile non avendo qui l’Istituto ricorrente dato adeguato conto di aver effettivamente e tempestivamente sollevato tale eccezione e, conseguentemente, dell’asserito concentrarsi del thema decidendum sulla questione relativa alla coincidenza temporale tra operatività del Fondo e corresponsione dell’indennità “Titolare progetto incaricato”, su cui verrebbe a fondarsi la prospettata censura per la quale sulla reale questione oggetto del decidere la Corte territoriale, essendosi limitata a valutare il solo profilo del carattere fisso e continuativo dell’emolumento, avrebbe finito per non pronunziarsi;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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