CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 marzo 2019, n. 6474

Tributi – IRAP – Edilizia residenziale – Finanziamenti – Contributi statali

Rilevato che

Con sentenza n. 84/05/2013, depositata l’11 giugno 2013, non notificata, la CTR del Veneto rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (di seguito ATER) della Provincia di Padova avverso la sentenza della CTP di Padova, che aveva accolto i ricorsi separatamente proposti dalla suddetta ATER, di seguito riuniti, avverso il silenzio – rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP, ritenuta dall’azienda versata in misura eccedente il dovuto per le annualità 2006, 2007 e 2008, in ragione dell’erroneo calcolo della base imponibile.

Avverso la succitata sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste l’ATER della Provincia di Padova con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 90 del d.P.R. n. 917/1986, degli art. 11 e 11 bis del d. lgs. n. 446/1997 e dell’art. 5 della l. n. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la CTR ha ritenuto che i contributi statali percepiti dall’ATER a titolo di finanziamento per l’edilizia residenziale pubblica non dovessero concorrere a determinare la base imponibile dell’IRAP, sulla base della qualificazione contabile dei contributi in questione come componenti non entranti a far parte del conto economico ma solo dello stato patrimoniale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria lamenta, in subordine, omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in la decisione impugnata ha affermato in modo del tutto apodittico che «agli atti è dimostrata la correlazione tra i contributi e/o finanziamenti erogati ed i costi di gestione sostenuti in modo da individuare la destinazione dei contributi erogati».

3. Infine, in ulteriore subordine, con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, nell’accogliere la domanda di rimborso dell’ATER, ha liquidato «i relativi interessi dal momento di versamenti di detti importi al momento della loro restituzione», potendosi al più configurare, sulla base della stessa avversa prospettazione, ipotesi d’indebito oggettivo percepito in buona fede dall’Amministrazione finanziaria, per cui la decorrenza degli interessi avrebbe dovuto essere individuata dalla domanda di rimborso.

4. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità dell’avverso ricorso formulata dalla controricorrente, per carenza di autosufficienza relativamente alla mancata allegazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda, essendo qui oggetto di controversia tra le parti piuttosto che una determinata qualificazione contabile dei contributi erogati dallo Stato e dalla Regione Veneto all’ATER della Provincia di Padova la denunciata irrilevanza, nel contesto normativo di riferimento, della qualificazione contabile dei contributi in oggetto come apporto al patrimonio netto dell’ente.

5. Il ricorso, dunque ammissibile, è altresì fondato.

5.1. Venendo all’esame del primo motivo, l’art. 11, comma 3, del d. Igs. n. 446/1997 nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che «Al fine della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodo d’imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

5.2. A sua volta l’art. 5, comma 3, della l. n. 289/2002, avente natura di norma d’interpretazione autentica, come chiarito da Cass. S.U. 14 ottobre 2009, n. 21749 e dalla successiva giurisprudenza conforme, ha sostituito il comma 2 – quinquies dell’articolo 3 del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla l. n. 22 novembre 2002, n. 265, prevedendo che «La disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale».

5.3. Sulla base di detta disposizione deve pertanto negarsi che, a giustificare l’esclusione dalla base imponibile dell’IRAP dei contributi erogati all’ATER della Provincia di Padova per gli scopi dell’ente possa soccorrere il richiamo all’art. 88, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) nella sua formulazione applicabile ratione temporis nella parte in cui stabilisce, per quanto qui rileva, che «Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni e della province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati», necessitando altresì, al fine dell’esclusione degli anzidetti contributi dal calcolo della base imponibile dell’IRAP, non solo la correlazione alle spese generali, cioè l’essere riferiti o riferibili a componenti negativi non ammessi in deduzione, ma l’espressa previsione normativa della loro esclusione dalla base imponibile dell’imposta da parte delle leggi istitutive di detti contributi o da altre disposizioni di carattere speciale.

5.4. Detta conclusione, più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ai contributi versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale fino al 31 dicembre 2002 al fine di ripianare i disavanzi di esercizio (cf., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 10 ottobre 2018, n. 25102), è stata affermata specificamente anche riguardo a contributi per l’edilizia residenziale pubblica ricevuti da altra ATER del Veneto, da Cass. sez. 5, 30 giugno 2016, n. 13410, essendosi ivi precisato che la legge della Regione Veneto 9 marzo 1995, n. 10, applicabile ratione temporis, non contiene un’espressa destinazione di quei contributi alla copertura di costi non deducibili, ma solo una generica destinazione ai costi generali dell’azienda. L’art. 5, lett. a) di detta legge, prevede, infatti, che l’ATER provvede al perseguimento dei suoi scopi utilizzando i fondi provenienti da altri enti pubblici, senza istituire peraltro una correlazione tra detti contributi e costi specifici non ammessi in deduzione.

5.5. Nella fattispecie in esame, quindi, difettando detta correlazione normativa espressa sia in base alle leggi n. 179/1992, n. 560/1993, n. 457/1978 e n. 662/1996, in tema di edilizia residenziale pubblica, tutte anteriori all’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, sia in base alla summenzionata legge regionale relativamente ai contributi percepiti dalla Regione Veneto, deve trovare accoglimento il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, restando irrilevante che i beni per i quali i contributi sono utilizzati siano beni patrimonio, le spese inerenti ai quali non sono ammesse in deduzione, secondo quanto previsto dall’attuale art. 90 del TUIR.

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, restando assorbiti gli altri due, in subordine proposti.

7. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può dunque essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte cod. proc. civ., con rigetto degli originari ricorsi dell’ATER della Provincia di Padova.

8. Stante il consolidarsi dell’indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte in epoca successiva all’introduzione del presente giudizio di legittimità, possono essere compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta gli originari ricorsi riuniti della contribuente. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.