CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22357 – Nel rito del lavoro il divieto di “nova” in appello non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l’art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza