CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2018, n. 5431
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Fatture fittizie – PVC – Contenzioso tributario
Fatti di causa
La società G. & G. srl, corrente in Emilia Romagna, affidava in subappalto alla T.C., srl con sede in Sardegna, l’esecuzione delle opere edili relative alla costruzione di uno stabilimento industriale nella provincia di Oristano, commissionato dalla società Progetto 2000.
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società G. & G. s.r.l. un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002, con il quale contestava la fittizietà, totale o parziale, delle fatture emesse dalla società T.C. e contabilizzate dalla G. & G., con conseguente disconoscimento delle detrazioni dell’Iva per euro 252.876 ed irrogazione delle relative sanzioni.
Contro l’avviso di accertamento la società G. & G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che lo accoglieva con sentenza n. 30 del 2009.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 7.3.2011, confermando la pretesa fiscale.
Contro la sentenza di appello la società G. & G. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Il ricorso deve essere rigettato.
1. Primo motivo:”Violazione dell’art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 7 legge 27 luglio 2000 n. 212, anche in relazione ai principi costituzionali del contraddittorio e della parità delle armi, riguardo all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ..
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Cagliari a carico della T.C. srl, pur costituendo l’unica origine e l’unica fonte delle rettifiche a carico della G. & G. srl, non è mai stato esibito alla odierna ricorrente, né è mai stato prodotto nel presente giudizio in violazione di quanto reiteratamente richiesto dal contribuente e dal giudice di primo grado”.
Il motivo è infondato. Nel caso di specie l’avviso di accertamento (riportato per esteso nel controricorso) da un lato richiamo il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia a carico della G. & G. e ad essa consegnato (verbale che già riportava le contestazioni essenziali di cui al p.v.c. della Guardia di Finanza di di Cagliari); dall’altro riproduce per esteso, nelle parti di interesse, il contenuto del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Cagliari a carico della società T.C. srl, con la conseguenza che, secondo quanto osservato dal giudice di appello, la contribuente aveva potuto svolgere pienamente le proprie difese in riferimento a tutti i punti oggetto di contestazione.
2. Secondo motivo: “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ.. La Commissione tributaria regionale non ha tenuto conto di una circostanza decisiva relativa alla riduzione degli importi fatturati disposta dalla T.C. s.r.l. a seguito di precise contestazioni sollevate dalla G. & G.”.
Il motivo è inammissibile perché la questione relativa alla entità degli importi fatturati è estranea alla ratio decidendi, basata sulla inesistenza totale o parziale delle operazioni fatturate da T.C. e contabilizzate da G. & G., secondo quanto accertato dal giudice di appello.
3. Terzo motivo: “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto “non credibile” la circostanza relativa al sostenimento di ingenti costi di bonifica, ignorando l’esistenza di due perizie giurate che erano state depositate in causa dalla contribuente e che davano conto dell’incremento dei costi dovuti ad imprevisti problemi tecnici.”
Il motivo è inammissibile per estraneità della questione alla ratio decidendi. La Commissione tributaria regionale ha confermato l’avviso di accertamento impugnato sulla base degli elementi di fatto indicati in motivazione (importi fatturati non corrispondenti agli stati di avanzamento lavori; fornitura di materiali di cui non risultava il previo acquisto da parte della venditrice), valutati quali “indizi gravi , precisi e concordanti” della fittizietà, parziale o totale, delle fatture emesse dalla subappaltatrice T.C. e contabilizzate dalla appaltatrice G. & G. Non ha invece valenza decisiva ai fini della decisione l’osservazione, aggiunta, circa l’aspetto antieconomico di un appalto la cui esecuzione comportava gravi perdite per la società appaltatrice e subappaltatrice.
Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro novemila oltre eventuali spese prenotate a debito.
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