CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6723
INPS – Cartella di pagamento – Opposizione all’estratto di ruolo – Sopravvenuta estinzione della prescrizione della pretesa contributiva
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da C.L. avverso l’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia sud S.p.A. relativo a cartella di pagamento emessa per l’importo di € 126,16 dovute a titolo di somme aggiuntive e sanzioni una tantum per l’anno 1998.
2. La Corte argomentava che l’opponente aveva dato atto nel ricorso introduttivo di aver ricevuto in data 14/6/2006 la notifica della cartella di pagamento sottesa all’estratto di ruolo; riteneva che in difetto di atti esecutivi, l’opposizione all’estratto di ruolo fosse inammissibile, e che neppure in tale sede potesse essere eccepita la prescrizione del credito verificatasi anteriormente alla notifica della cartella, che avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la tempestiva impugnazione della stessa. Inoltre, come ribadito dall’Inps con la memoria di costituzione, la cartella di pagamento era stata annullata in sede amministrativa, sicché doveva ritenersi del tutto insussistente I’interesse ad agire dell’appellante.
3. Per la cassazione della sentenza C.L. ha proposto ricorso, cui ha resistito l’Inps con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate- Riscossione è rimasta intimata.
Il L. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
Considerato che
4. come primo motivo il ricorrente deduce: omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c. – eccezione di prescrizione – onere della prova ex articolo 2967 (rectius, 2697) c.c.
Sostiene che l’opposizione all’esecuzione non prevede alcun termine di decadenza e che l’impugnazione può ritenersi ammissibile anche nei confronti dell’estratto di ruolo, potendo in tale sede essere fatta valere la sopravvenuta estinzione della prescrizione della pretesa contributiva.
5. Come secondo motivo deduce: violazione dell’articolo 112 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la Corte d’appello non abbia dichiarato la prescrizione del credito afferente a contributi del 1998, già maturata alla data di notifica della cartella del 14/6/2006, ed anche successivamente alla notifica della stessa, sino alla data di proposizione del ricorso in opposizione avvenuta nel 2015.
6. Il primo motivo, là dove sostiene l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo sotteso alla cartella esattoriale non opposta, è inammissibile, in quanto non è impugnata una delle due concorrenti ed autonome rationes decidendii adottata dalla Corte di merito per disattenderlo, ovvero quella secondo la quale la cartella di pagamento (e dunque il titolo esecutivo posto dal ricorrente a fondamento dell’azione ex art. 615 c.p.c.) era stata annullata in sede amministrativa, sicché doveva ritenersi del tutto insussistente l’interesse ad agire dell’appellante. Opera dunque il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7931 del 29/03/2013 (cui molte altre conformi, tra cui da ultimo n. 4259 del 03/03/2015), secondo il quale qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi: ciò in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.
7. Il primo motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l’ opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione), ed analoga soluzione deve adottarsi per il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato la relativa eccezione.
8. A tale proposito, come affermato di recente da questa Corte (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) difetta infatti nel ricorrente l’interesse ad agire, considerato che l’azione con la quale ai sensi dell’art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo l’intervenuto annullamento della cartella, intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.
9. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso risulta inammissibile e dev’essere in tal senso deciso con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
10. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
11. Risultando ammesso al patrocinio a spese dello stato, il ricorrente non deve allo stato essere onerato delle conseguenze amministrative previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (v. in tal senso da ultimo Cass. ord., n. 21/02/2017 n. 4493).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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