CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 546
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Contenuto – Principio di autosufficienza – Difetto – Inammissibilità del ricorso
Premesso che
1. A.C. e R.N., eredi di A.C., ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR del Lazio, sulla premessa che il debito INVIM risultante da un provvedimento di accertamento emesso nei confronti della società di fatto a suo tempo costituita dal predetto A.C. e da S.R. era ormai incontestabile siccome accertato con sentenza resa dalla commissione tributaria centrale di Roma nei confronti della società e passata in giudicato, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato il ricorso proposto da esse ricorrenti contro l’avviso loro notificato in liquidazione dell’imposta INVIM dovuta dal dante causa;
2. l’Agenzia delle entrate non si è costituita;
3. le ricorrenti hanno depositato memoria;
Motivi della decisione
1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 24 della Costituzione e 78 del c.p.c.
Ricordano le ricorrenti che, in pendenza del giudizio sull’avviso di accertamento davanti alla commissione centrale, erano deceduti A.C. e poi S.R.
Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza impugnata, la causa non era (stata) legittimamente proseguita nei confronti degli eredi degli originari soci e, segnatamente del socio R., giacché gli eredi non avevano alcuna legittimazione processuale.
Sostengono ancora che, a seguito del venir meno dei soci, la prosecuzione della causa avrebbe richiesto la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art.78 del c.p.c., che, in mancanza, il processo non abbia avuto corso ritualmente e che la sentenza emessa dalla commissione centrale sia nulla e comunque inefficace;
2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art.300 c.p.c. e la nullità del procedimento e della sentenza. Sostengono le ricorrenti che, a seguito del decesso di S.R., la società di fatto si era sciolta con la conseguenza che il processo davanti alla commissione centrale avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto e non avrebbe dovuto invece essere proseguito nei confronti dei di lui eredi. Dacché la nullità della sentenza della commissione centrale;
3. i due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza in punto di interesse (art. 100 c.p.c.): le ricorrenti ricordano di avere impugnato l’avviso loro notificato muovendo ad esso “varie censure” e lamentando “la lesione del loro diritto di difesa nel processo davanti alla commissione tributaria regionale e l’inefficacia della sentenza”. Non dicono, di preciso, se e come abbiano contestato la pretesa impositiva davanti alla CTR, e prima, davanti alla CTP. Dacché la rilevata inammissibilità;
4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.
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