CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9215
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Cassazione con rinvio della sentenza di merito – Omessa riassunzione del giudizio – Estinzione del processo – Estesa all’intero giudizio – Effetti – Consolidamento dell’atto impositivo
Rilevato
che la controversia concerne l’impugnazione del provvedimento di diniego di sgravio di cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva provveduto ad iscrivere a ruolo, a titolo provvisorio, a carico di A. F., nonché ad emettere cartella di pagamento (n. 10020010162087628), per quanto dovuto relativamente all’IRPEF del 1991, pretesa fiscale azionata, in precedenza, con altra cartella di pagamento (n. 8400306) impugnata dal contribuente, ed oggetto di sgravio a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale aveva accolto il ricorso del contribuente, riformata, successivamente, in accoglimento dell’appello erariale, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con pronuncia che la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio, a cui non aveva fatto seguito la riassunzione del giudizio;
che, ad avviso dei giudici di appello, è destituita di fondamento l’affermazione del contribuente per cui l’estinzione del giudizio ex art. 63, D.Lgs. n. 546 del 1992, che consegue alla mancata riassunzione, “ha travolto tutte le attività e le sentenze emerse nel corso dello stesso, ivi compresa la sentenza della CTR giustificativa dell’iscrizione a ruolo”, trovando applicazione l’art. 393 c.p.c., il quale “prevede che se non viene la riassunzione o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue”, che inoltre “la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia istaurato con la riproposizione della domanda”, e non sono travolti i giudicati formatisi nel corso del giudizio, e che infine “l’estinzione travolge tutti gli atti compiuti facendo rivivere nella fattispecie il titolo posto a base dell’iscrizione a ruolo”, e rimanendo quindi fermo l’effetto interruttivo della prescrizione, il cui termine ricomincia a decorrere dalla data dell’atto interruttivo, costituito dalla iscrizione a ruolo eseguita in pendenza della lite ed in forza della sentenza di secondo grado favorevole all’Ufficio;
che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, con due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato
che con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 363 c.p.c., 63 e 68, D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR considerato che l’estinzione del giudizio di rinvio ha travolto, insieme alla sentenza di secondo grado direttamente cassata, anche gli atti da essa dipendenti, come l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 546 del 1992, atti erroneamente ritenuti ancora operanti tra le parti del rapporto tributario, e che essendo trascorsi oltre dieci anni dall’originario atto impositivo, in ipotesi consolidatosi in conseguenza dell’estinzione del giudizio, la pretesa erariale doveva ritenersi ormai prescritta;
che con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione degli artt. 2943 c.c., comma 1, e 2945 c..c, commi 2 e 3, per non avere la CTR considerato che il diritto fatto valere dell’Agenzia delle Entrate deve comunque ritenersi estinto per la prescrizione nel frattempo maturata, avuto riguardo all’avviso di accertamento posto a base della prima cartella di pagamento (n. 8400306) notificata al contribuente, che risale al 1998 ed in seguito sgravata dall’Ufficio, questione proposta in via subordinata che i giudici di merito hanno esaminato confondendo il profilo della caducazione della cartella di pagamento, con quello della prescrizione del diritto di cui al suddetto avviso, in quanto la mancata riassunzione ha fatto venir meno l’effetto sospensivo dovuto alla pendenza della lite, ed ha lasciato fermo solo l’effetto interruttivo derivante dalla notifica della prima cartella di pagamento, data dalla quale ha ripreso a decorrere il nuovo termine di prescrizione;
che le suesposte censure, seminabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento;
che le questioni poste dal ricorrente possono essere agevolmente risolte alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, “l’estinzione del processo all’esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell’omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d’ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all’intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell’atto impositivo.” (Cass. n. 23922/2016), in quanto “la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt. 393 c.p.c., e D.L.gs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell’intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento.” (Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008); che, inoltre, è stato precisato che, “in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945, coma 3, c.c., alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi degli artt. 68 D.Lgs. 546/1992, 14 e 15 D.P.R. 602/1973, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione.” (Cass. n. 556/2016 e n. 9521/2017);
che in alcune decisioni (Cass. 16689/2013; Cass. 5044/2012; Cass. 3040/2008) rese in fattispecie di estinzione del giudizio conseguente alla cassazione con rinvio di altra sentenza, la Corte ha altresì osservato “che la pretesa tributaria vive di forza propria, in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata, e che l’estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma non l’atto amministrativo, che non è atto processuale bensì l’oggetto dell’impugnazione”, e che “la riassunzione della causa in sede di rinvio può essere fatta da una qualunque delle parti, tuttavia, dominando, anche in questa fase, il principio dell’interesse (art. 100 c.p.c.), la riassunzione verrà operata da quella delle parti che ha interesse ad ottenere una pronuncia conclusiva, non certo da quella per la quale l’estinzione dell’intero processo possa essere di vantaggio.” (Cass. n. 1252/1968 e n. 23922/2016 citata);
che, nel caso di specie, il contribuente sosteneva, nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR cassata da questa Corte con sentenza n. 12766/2006, depositata il 29/5/2006, come si ricava dalla stessa pronuncia di legittimità, che la cartella di pagamento (n. 8400306) oggetto di impugnazione non era stata preceduta da alcuna notificazione di avvisi di accertamento in merito, in quanto, l’avviso di accertamento n. 6931000254, notificato il 6/10/1997, dall’allora Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Amalfi, non poteva considerarsi tale;
che, ferma la qualità di titolo esecutivo che è propria dell’avviso di accertamento, giova ricordare che l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad una prima iscrizione a ruolo del credito, ed alla emissione di cartella di pagamento (n. 8400306), quest’ultima oggetto di provvedimento di sgravio in seguito a sentenza della CTP favorevole al contribuente, e quindi in seguito alla riforma della sentenza di primo grado da parte della CTR, ed in pendenza del giudizio d’impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, alla riscossione frazionata, ex art. 68, D.Lgs. n. 546 del 1992, del credito tributario in questione, mediante nuova iscrizione a ruolo ed emissione, in data 10/11/2001, di altra cartella di pagamento (n. 10020010162087628), quella appunto oggetto della presente controversia;
che nel giudizio tributario, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, “l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicché il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’ atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione” e, ai sensi degli artt. 68, D.Lgs. n. 546 del 1992, 14 e 15, D.P.R. n. 602 del 1973, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito (Cass. n. 556/2016, n. 16689/2013, n. 9521/2017);
che, dunque, per individuare il dies a quo del decorso del termine di prescrizione decennale, essenziale ai fini della decisione, va correttamente fatto riferimento al momento in cui la definitività dell’accertamento si è realizzata, e dal quale prende avvio la fase della riscossione esecutiva dell’imposta, momento che coincide con quello in cui l’estinzione del giudizio (di rinvio) sull’accertamento dell’imposta si è verificata, cioè un anno e 46 giorni dopo il deposito (29/5/2006) della sentenza n. 12766/2006 di questa Corte, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 546 (nel testo ratione temporis vigente), cui consegue l’acquisita definitività dell’accertamento medesimo;
che, alla luce di quanto sopra esposto, appare nella sostanza corretta la decisione della CTR secondo cui “è proprio l’iscrizione a ruolo delle somme iscritte in pendenza della lite che ha salvaguardato l’Ufficio dal rischio della prescrizione”, atteso che l’Agenzia delle Entrate aveva già avviato la riscossione esecutiva dell’imposta dovuta dal contribuente notificandogli la cartella di pagamento (n. 10020010162087628) oggetto d’impugnazione, sia pure con effetto anticipatorio ed interinale di un accertamento giudiziale ancora in corso;
che neppure ha fondamento la subordinata tesi del ricorrente circa l’irrimediabile decorso del termine prescrizionale dall’originario atto impositivo consolidatosi in conseguenza dell’intervenuta estinzione del giudizio impugnatorio, in quanto opinando in tal modo si finisce per far decorrere la prescrizione, a carico della Amministrazione finanziaria, da una data anteriore alla stessa definitività dell’atto che “incorpora” la pretesa tributaria, eliminando l’effetto sospensivo della prescrizione in pendenza del giudizio tributario che poi si estingua per mancata riassunzione;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
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