CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3637
Iscrizione alla gestione commercianti – Relativi contributi – Risultanze del verbale ispettivo – Esercizio abituale e prevalente dell’attività d’impresa – Onere della prova
Rilevato che
1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna riformava la decisione di primo grado e riteneva C.A., socio della s.r.l.M., non tenuto all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e al pagamento dei relativi contributi;
2. la Corte territoriale accoglieva il gravame dell’attuale intimato sul rilievo che la M. s.r.l. – che si occupava della gestione dell’immobile sede della società medesima e delle s.r.l. M. P. e M. L., nonché della mensa aziendale e di alcuni capannoni concessi in locazione – si avvaleva di due dipendenti e che quanto al C., socio amministratore delle s.r.l. M. e M. P., all’esito del testimoniale acquisito alla causa, e in considerazione delle risultanze del verbale ispettivo, andava esclusa la partecipazione all’attività aziendale della M. s.r.l., in maniera abituale e prevalente, sia rispetto ad altri fattori produttivi sia rispetto alla diversa e preponderante attività del C. all’interno della s.r.l. M. P.;
3. avverso detta sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., propone ricorso affidato ad un motivo, cui l’intimato non ha resistito;
Considerato che
4. il difensore dell’intimato ha deposito certificato di morte dell’assistito, in data 30 gennaio 2016, e l’evento segnalato, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità e a contraddittorio già instaurato, non assume alcun rilievo (cfr., fra le altre, Cass. n. 1757 del 2016);
5. tanto premesso, con il ricorso l’I.N.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 203 e 208 della legge n. 662 del 1996, così come interpretato dall’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 cod. civ., censura la sentenza per avere ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova dell’espletamento di un’attività idonea a sostanziare il requisito di cui alla lettera c) del comma 203 della legge n.662 del 1996 cit.;
6. il ricorso è da rigettare;
7. la sentenza ha affermato, in punto di diritto, che l’attività svolta dall’attuale intimato non è da includere in quelle per cui è prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto dall’istruttoria espletata è emerso che abitualmente non partecipava al lavoro aziendale e la società era dotata di organizzazione d’impresa in grado di realizzare autonomamente lo scopo sociale;
8. pertanto, date tali caratteristiche dell’attività svolta, ad avviso della Corte di merito, è risultato che l’attività stessa non valicasse i limiti della funzione trattandosi di un facere sostanzialmente gestorio proprio di chi ricopre il ruolo di socio ed amministratore della società, restando assente la prova dell’esercizio abituale e prevalente dell’attività d’impresa oggetto della società; si desume, dunque, l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi concretamente valutati ed accertati dal giudice di merito e non da mere presunzioni;
9. sul piano previdenziale, infatti, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019);
10. ciò conferma l’indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale (v.Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va Inteso con riferimento all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell’area dì applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa;
12. è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v.Cass. n. 8613 del 2017);
13. la sentenza impugnata non si è discostata da tali principi ed ha congruamente verificato che la concreta partecipazione del C. all’attività commerciale svolta dalla s.r.l. M., in concreto, non rivestiva i caratteri dell’abitualità e prevalenza di cui sopra per cui la censura, che si limita a prospettare una violazione della corretta interpretazione delle norme pacificamente applicabili alla fattispecie, non intacca la decisione;
14. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo;
15. ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1 – bis, se dovuto.
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