CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2018, n. 6071
Tributi – ICI – Accertamento maggiore imponibile – Variazione della rendita catastale anteriore al 1° gennaio 2000 – Efficacia retroattiva dalla data di variazione – Legittimità
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 868/6/2014, depositata il 13 febbraio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Roma Capitale nei confronti del sig. F.M. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2002, 2003 e 2004, con il quale l’ente locale aveva contestato al contribuente l’omesso versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento.
Avverso la pronuncia della CTR il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Con l’unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 74, commi 1 e 3, della L. n. 342/2000, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto che l’omessa notifica della rendita catastale ne impedisse l’utilizzazione ai fini della determinazione della base imponibile ICI, prescindendo della verifica della data c.d. di messa in atti della variazione della rendita catastale, risalente, nella fattispecie, al 1992 e per la quale, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 74, comma 3 della citata legge.
Il motivo è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata richiama una serie di pronunce di questa Suprema Corte senza chiarire il presupposto di fatto fondamentale, cioè, appunto, quello della data di adozione della variazione della rendita, se anteriore al 1° gennaio 2000 o successiva, in relazione al quale verificare l’applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui al 1° comma o al 3° comma del citato art. 74. Trova, infatti, applicazione l’art. 74, comma 3, della citata l. n. 342/2000, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può quindi legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17285; Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).
La pronuncia impugnata, nell’escludere, nella fattispecie in esame, l’efficacia della rendita catastale modificata ai fini impositivi ICI senza il previo accertamento della data di messa in atti della stessa, che il Comune ricorrente assume essere anteriore al primo gennaio 2000, è dunque incorsa nella denunciata falsa applicazione dell’art. 74 della l. n. 342/2000, così come interpretato, nei diversi commi 1 e 3, dalla succitata giurisprudenza di questa Corte in materia.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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