CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25815

Tributi – Cartella di pagamento – Controllo formale dichiarazioni – Sanzioni per tardivi versamenti – Omesso contraddittorio preveventivo – Legittimità

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella emessa ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r. 600/73 e 54 bis d.p.r. 633/1972, per Ires, Iva e Irap anno 2005, per recupero credito d’imposta e omessi versamenti, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado sulla necessità del contraddittorio non esperito, ritenendo tuttavia dovuti sanzioni e interessi per versamenti eseguiti oltre i termini di legge, avendo la società contribuente riconosciuto la legittimità della ripresa.

La società M.R. srl, è rimasta intimata.

Considerato che

1. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 36-bis d.p.r. 600/73 e art. 6 comma 5 I. 212/2000, art. 54-bis d.p.r. 633/72, per avere la CTR ritenuto necessario il contraddittorio preventivo in ipotesi di cartella di pagamento ai sensi delle norme indicate, trattandosi di somme dichiarate e non versate.

Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c.. Vanno sul tema ribaditi i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha statuito che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti – come nella fattispecie – ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Sez. 5, Sentenza n. 13759 del 06/07/2016).

È stato altresì statuito che l’art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione “cartolare” che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente (Cass. n. 9463 del 2017; conf. n. 27562 del 30/10/2018). L’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, cit., prevede il contraddittorio endoprocedimentale soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 17/12/2019).

Nella fattispecie la CTR non si è attenuta ai superiori principi, avendo per un verso affermato l’esistenza “di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” – senza tuttavia indicare in cosa consistessero – e contraddittoriamente per altro verso ammettendo che la contribuente aveva versato con ritardo riva, riconoscendo conseguentemente la legittimità delle sanzioni relative.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR, in diversa composizione.