CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7261

Tributi – Agevolazioni fiscali – Artt. 4, co. 90, Legge n. 350/2003 e 3-quater, D.L. n. 300/2006 – Soggetti colpiti dall’alluvione piemontese – Istanza di rimborso imposte pagate – Termine di decadenza perentorio

Rilevato che

Con istanza del 10/9/2010 la società Fratelli S. s.p.a. chiedeva il rimborso del 90 per cento di quanto già corrisposto all’Amministrazione a titolo di Irpeg ed Ilor in relazione agli anni d’imposta 1995-1996 e 1997, deducendo che la propria sede produttiva era ubicata in Asti e che aveva subito ingenti danni in conseguenza della alluvione verificatasi nel Piemonte nel 1994.

A seguito del silenzio-rifiuto dell’Ufficio, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che lo rigettava per tardività dell’istanza di rimborso, non presentata nel termine di due anni decorrente dal 1/1/2004, data di entrata in vigore della legge n. 350/2003 istituente il beneficio fiscale.

Interposto appello dalla società che reiterava i motivi già svolti in primo grado, la Commissione regionale lo accoglieva, osservando che la fattispecie doveva essere regolata dall’art. 2033 cod. civ., che assoggettava la domanda di rimborso al termine prescrizionale ordinario decennale, per cui la eccezione di decadenza sollevata dall’Agenzia delle Entrate era infondata, e che i gravi danni subiti dalla società, non contestati nel loro ammontare dall’Amministrazione, risultavano comprovati dai verbali della polizia tributaria, prodotti nel giudizio di primo grado.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro motivi.

La Fratelli S. s.p.a. resiste mediante controricorso e deposita memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Considerato che

1. Con il primo motivo di censura, la difesa erariale denuncia violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 4, comma 90, della legge n. 350/1993 e 3 quater del d.l. n. 300 del 2006, convertito in legge n. 17/2007, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Commissione regionale erroneamente ritenuto che, in ipotesi di agevolazioni per eventi calamitosi, sarebbe inapplicabile la generale normativa sui termini per il rimborso di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e troverebbe applicazione l’art. 2033 cod. civ.

Evidenzia, in particolare, richiamando alcune pronunce di questa Corte, che il termine di decadenza, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, deve farsi decorrere dal 1/1/2003, perché il d.l. n. 300/2006, sia nel testo originale che nel testo risultante dalla modifica recata dal d.l. n. 248/2007, differisce i termini per sanare in favore del contribuente che non ha ancora versato i tributi, ma nulla aggiunge, rispetto alla legge n. 289/2002, al diritto restitutorio dei contribuenti che hanno già versato i tributi, mentre secondo un diverso indirizzo, attraverso la formula del “differimento” del termine per la presentazione della definizione automatica, introduce una riapertura dei termini, comunque abbondantemente decorsi.

Precisa, pertanto, che nel caso di specie, a prescindere dall’indirizzo al quale si voglia aderire, l’istanza sarebbe comunque tardiva in quanto è stata pacificamente presentata solo nel mese di settembre 2010 all’Ufficio di Asti e nel mese di ottobre 2010 all’Ufficio di Torino, considerato che il termine biennale per il rimborso di quanto in precedenza pagato è spirato al 31/12/2006, qualora lo si faccia decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003 (1.1.2004), ed alla data del 31/7/2007, qualora si faccia riferimento al termine per la domanda di regolarizzazione previsto dal d.l. n. 300/2006.

2. Con il secondo motivo di censura, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la C.T.R. ha erroneamente applicato la ordinaria disciplina prevista per l’indebito civilistico ed il relativo termine decennale di prescrizione, pur trattandosi di disciplina pacificamente esclusa per l’ordinamento tributario.

3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la Agenzia delle Entrate sostiene che la Commissione tributaria regionale, nell’affermare l’applicabilità dell’art. 2033 cod. civ., ha basato la sua decisione sulla circostanza che non risulterebbe contestato né l’an né il quantum della pretesa, nonostante in ambedue i gradi di merito fosse stata formulata, in via subordinata, da parte dell’Amministrazione, richiesta di rigetto della domanda per mancata prova dell’an dell’obbligazione restitutoria.

4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata nella ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di tardività della domanda di rimborso, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto di accogliere l’appello, affermando che non sussisteva incertezza sul “quantum” degli importi versati, atteso che nei giudizi di merito era stato contestato anche l’ammontare della somma che si pretendeva in restituzione, oltre che la prova dei danni asseritamente patiti.

5. Il primo ed il secondo motivo sono fondati.

6. Occorre premettere che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che l’art. 4, comma 90, della l. n. 350/1993, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni di cui all’art 9, comma 17, della l. n. 289/2002 – dettate per i soggetti interessati dal sisma che ha colpito nel 1990 la Sicilia orientale – ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi” e che la definizione automatica della posizione fiscale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10 per cento del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 10/5/2010; Cass. n. 24993 del 6/12/2016).

7. Costituisce, altresì, consolidato principio della giurisprudenza di legittimità che il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex art. 4, comma 90, l. n. 350/2003, fissato a seguito di proroga dell’originario termine del 31 luglio 2004 da parte dell’art. 3-quater, comma 1, del d.l. n. 300 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 2007, non sia collegato soltanto ad un’ipotesi di versamento non effettuato, ma si applica anche alle imprese che abbiano già eseguito il versamento dei tributi, in modo che esse possano ripeterlo, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, citato, include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10 per cento del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90 per cento del versato (Cass. n. 28267 del 27/11/2017; Cass. n. 28266 del 27/11/2017; Cass. n. 12603 del 17/6/2016).

8. Si è al riguardo chiarito che il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale, per il quale vige la regola di cui all’art. 152 cod. proc. civ., spetta infatti all’interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare, e non vi è dubbio che la natura pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea per controllarne l’osservanza (come sottolineato da Corte Cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost. trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (Corte Cost. n. 118 del 1996; Cass. n. 24993 del 6/12/2016).

9. Deve, altresì, escludersi, in ragione della struttura del beneficio della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, l. n. 350/2003, che possa trovare applicazione nel caso di specie la disposizione concernente la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ.

9.1. Infatti, va, in linea generale, ricordato che nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (per le imposte dei redditi ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973) o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario e tale regime impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (Cass. n. 11456 del 25/5/2011; n. 7069 del 8/4/2015).

10. Nel caso in esame, è pacifico che la società contribuente ha chiesto il rimborso in data 17 settembre 2010 ed ha reiterato l’istanza con raccomandata pervenuta all’Agenzia delle Entrate in data 7/10/2010, sicchè risulta evidente che la istanza è stata presentata ben oltre il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di rimborso, fissato al 31 luglio 2007, con consequenziale decadenza dal diritto invocato.

10.1. Questa Corte ha, al riguardo, chiarito che l’art. 3 -quater del d.l. n. 300 del 2006 ha distinto il termine di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall’alluvione piemontese di cui all’art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003 rispetto a quello previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano di cui all’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, prevedendo per i primi, al comma 1, il suo differimento al 31 luglio 2007 e disponendo per i secondi, al comma 2, la sua posticipazione al 31 dicembre 2007, con la conseguenza che, essendo soltanto la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dall’art. 36 -bis del d.l. n. 248 del 2007 (il quale, sotto la rubrica «Proroga dei termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa» ne ha disposto l’ulteriore proroga al 31 marzo 2008), l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia orientale, calcolandoli «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248», ha mantenuto inalterato la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciò che concerne il termine di presentazione delle domande, con conseguente inapplicabilità, ai beneficiari della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione ex art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 (Cass. n. 24993 del 2016 cit.).

11. Nella memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. la controricorrente, al fine di supportare la spettanza del rimborso, sostiene che dovrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame il recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 772, della legge n. 205/2017, ma tale assunto non può essere condiviso.

11.1. Il comma 772 dell’art. 1 della legge n.205 del 2017 richiama il precedente comma 771 del medesimo articolo che recita: « Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995- 1997 per un importo superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate»; il successivo comma 772 stabilisce che «Il termine di prescrizione per la presentazione dell’istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300»

11.2. Le disposizioni sopra riportate non apportano modifiche alla disciplina dettata per gli aiuti alle imprese danneggiate dall’alluvione del Piemonte del 1994 e la menzione sia della legge n. 289 del 2002 che della decisione della Commissione UE evidenzia che le imprese interessate al nuovo intervento legislativo sono quelle per le quali sussistono i requisiti definitivamente individuati all’esito della decisione comunitaria.

Le nuove disposizioni, infatti, riconoscono in favore delle imprese che non hanno potuto ottenere la restituzione di contributi previdenziali o premi assicurativi da esse versati in misura superiore al dovuto un «contributo» che dovrà essere versato dall’Agenzia delle Entrate, ossia un diverso diritto che ha proprio la finalità di sopperire alla perdita del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali o premi a seguito della mancata presentazione di una domanda tempestiva.

Risulta, pertanto, evidente che il legislatore, con la nuova normativa, non ha inteso modificare la precedente legislazione disciplinante il trattamento da riservarsi alle imprese danneggiate dall’alluvione del Piemonte, ma lo ha anzi mantenuto e confermato, con riferimento alla decadenza, ed ha voluto introdurre una norma di favore per quelle imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti individuati dalla decisione della Commissione UE per ottenere la restituzione di contributi e premi corrisposti in misura superiore, non ne avevano potuto fruire in mancanza di tempestiva domanda.

12. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi.

13. In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, la sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

14. Le spese di lite dei gradi del giudizio di merito e quelle relative al giudizio di legittimità, in ragione della evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, vanno integralmente compensate tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese relative ai gradi del giudizio di merito e le spese del giudizio di legittimità.