CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20262 – L’art. 2953 c.c. si applica nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, e che per la riscossione coattiva dei crediti la norma è considerata applicabile quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo